- In caso di violazione degli obblighi OPA, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione è sospeso.
- I titoli eccedenti le percentuali previste dagli artt. 106 e 108 TUF devono essere alienati entro 12 mesi dalla violazione.
- L’esercizio del diritto di voto in violazione del sospensione determina l’annullamento della delibera (art. 14, comma 5 TUF).
Art. 110 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Inadempimento degli Obblighi
In vigore dal 01/07/1998
1. In caso di violazione degli obblighi previsti dalla presente sezione, il diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta non può essere esercitato e (( i titoli )) eccedenti le percentuali indicate negli articoli 106 e 108 devono essere ((alienati)) entro dodici mesi. Nel caso in cui il diritto di voto venga esercitato, si applica l’articolo 14, comma
5. L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell’articolo 14, comma
6. ((
1-bis. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 192, comma 1, la Consob, in alternativa all’alienazione di cui al comma 1, con provvedimento motivato, avuto riguardo tra l’altro alle ragioni del mancato adempimento, agli effetti che conseguirebbero all’alienazione e alle modifiche intervenute nella compagine azionaria, può imporre la promozione dell’offerta totalitaria al prezzo da essa stabilito, anche tenendo conto del prezzo di mercato dei titoli.
1-ter. L’alienazione prevista dal comma 1 o la promozione dell’offerta prevista dal comma 1-bis fanno venire meno la sospensione del diritto di voto di cui al comma
1. ))
Stesso numero, altri codici
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Le conseguenze della violazione degli obblighi OPA
L’art. 110 TUF disciplina le sanzioni «reali» (incidenti sui diritti sociali e sulla partecipazione) che scattano in caso di violazione degli obblighi previsti dalla sezione sulle OPA obbligatorie, a complemento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Parte V TUF. La norma è strutturata in modo da creare un forte incentivo al rispetto dell’obbligo di OPA, rendendo la violazione particolarmente costosa.
La sospensione del diritto di voto
Il primo effetto della violazione è la sospensione del diritto di voto inerente all’intera partecipazione detenuta, non solo per i titoli in eccesso. Questa sanzione è particolarmente incisiva: un soggetto che ha acquisito il 35% di una società quotata senza promuovere l’OPA obbligatoria non può esercitare il diritto di voto su nessuna delle sue azioni (né sul 30% «consentito» né sul 5% in eccesso) finché non regolarizza la propria posizione o aliena i titoli eccedenti.
L’obbligo di alienazione
I titoli eccedenti le percentuali previste dagli artt. 106 e 108 TUF devono essere alienati entro 12 mesi dalla data in cui si è verificata la violazione. Se l’alienazione non avviene entro il termine, il tribunale può ordinare la vendita dei titoli in eccesso. Questo obbligo garantisce che la violazione non si «cristallizzi» in una situazione di controllo stabile privo dell’OPA che la legge richiede.
Le conseguenze dell’esercizio del voto sospeso
Il riferimento all’art. 14, comma 5 TUF, che prevede l’annullamento delle delibere adottate con il voto determinante di chi non aveva diritto di votare, introduce una sanzione ulteriore: le delibere assembleari adottate con il voto dei titoli sospesi sono annullabili. In pratica, un azionista che ha violato l’obbligo di OPA e che vota comunque (ignorando la sospensione) espone le delibere assembleari all’annullamento su ricorso di qualsiasi azionista interessato.
Domande frequenti
Cosa succede ai diritti di voto di chi non promuove l’OPA obbligatoria dopo aver superato il 30%?
Il diritto di voto inerente all’intera partecipazione (non solo la quota eccedente il 30%) è sospeso finché la violazione non è sanata. I titoli eccedenti le soglie OPA devono essere alienati entro 12 mesi.
Se un azionista vota in assemblea nonostante la sospensione del suo diritto di voto, cosa succede?
Le delibere assembleari adottate con il voto determinante dell’azionista sospeso sono annullabili ai sensi dell’art. 14, comma 5 TUF. Qualsiasi azionista interessato può impugnare la delibera.
L’azionista che ha violato l’obbligo di OPA deve vendere tutte le proprie azioni?
No, solo i titoli eccedenti le percentuali previste dagli artt. 106 e 108 TUF (la quota che ha fatto scattare l’obbligo). La vendita deve avvenire entro 12 mesi dalla violazione. In alternativa, l’azionista può sanare la violazione promuovendo l’OPA obbligatoria.