- L’obbligo di OPA obbligatoria non sussiste se la partecipazione è acquisita tramite un’OPA preventiva su almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria.
- L’OPA preventiva deve soddisfare condizioni specifiche (prezzo, modalità, autorizzazione assembleare della target) per escludere l’obbligo successivo.
- La norma incentiva l’offerente a lanciare un’OPA volontaria su larga scala prima di acquisire il controllo, evitando il successivo obbligo di offerta totalitaria.
Art. 107 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Offerta pubblica di acquisto preventiva
In vigore dal 01/07/1998
1. Oltre che nei casi indicati nell’articolo 106, commi 4 e 5, l’obbligo di offerta pubblica previsto dal medesimo articolo, commi 1 e 3, non sussiste se la partecipazione viene a essere detenuta a seguito di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto almeno il ((cinquanta per cento)) dei titoli di ciascuna categoria , ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’offerente e le persone che agiscono di concerto con lui, non abbiano acquistato partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva, nei dodici mesi precedenti la comunicazione alla CONSOB prevista dall’articolo 102, comma 1, né durante l’offerta; b) l’efficacia dell’offerta sia stata condizionata all’approvazione di tanti possessori di titoli che possiedano la maggioranza dei titoli stessi , escluse dal computo i titoli detenuti , in conformità dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 120, comma 4, lettera b), dall’offerente, dal socio di maggioranza, anche relativa, se la sua partecipazione sia superiore al dieci per cento, e dai soggetti a essi legati da uno dei rapporti indicati 101-bis, comma 4; (31) c) la CONSOB accordi l’esenzione, previa verifica della sussistenza delle condizioni indicate nelle lettere a) e b).
2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalità di approvazione dell’offerta, prevedendo l’uso di comunicazioni elettroniche da parte degli intermediari depositari delle azioni, salva diversa volontà dei titolari dei conti indicati nell’articolo 83-quater, comma
3. Tali comunicazioni consentono ai titolari di esprimere il proprio giudizio sull’offerta in via telematica. Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.)) Possono esprimere il proprio giudizio sull’offerta ai sensi del comma 1, lettera b), anche i soci che non vi aderiscono.
3. L’offerente è tenuto a promuovere l’offerta pubblica prevista dall’articolo 106 se, nei ((sei mesi)) successivi alla chiusura dell’offerta preventiva: a) l’offerente medesimo o persone che agiscono di concerto con esso, abbiano effettuato acquisti di partecipazioni in misura superiore all’uno per cento, anche mediante contratti a termine con scadenza successiva; b) la società emittente abbia deliberato operazioni di fusione o di scissione ((da cui consegua la revoca dalla quotazione)) . —————- AGGIORNAMENTO (31) Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 146 ha disposto (con l’art. 2, comma 3, lettera b)) che al comma 1, lettera b), del presente articolo, le parole: “dai soggetti ad esso legati da uno dei rapporti, indicati nell’articolo 101-bis, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “dalle persone che agiscono di concerto con lui”.
Stesso numero, altri codici
- Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione
- Articolo 107 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 107 Codice del Consumo: Controlli
- Articolo 107 Codice della Strada: Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole
- Articolo 107 Codice di Procedura Civile: Intervento per ordine del giudice
- Articolo 107 Codice di Procedura Penale: Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore
L’OPA preventiva come alternativa all’obbligo di OPA totalitaria
L’art. 107 TUF introduce un’esenzione dall’obbligo di OPA obbligatoria ai sensi dell’art. 106 TUF: l’esenzione si applica quando la partecipazione di controllo viene acquisita tramite un’offerta pubblica di acquisto o di scambio volontaria («OPA preventiva») avente ad oggetto almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria della società target.
La logica dell’esenzione è coerente con la ratio dell’OPA obbligatoria: quest'ultima serve a garantire agli azionisti di minoranza l’opportunità di uscire dalla società a un prezzo equo quando avviene un trasferimento del controllo. Se l’offerente lancia già in partenza un’OPA rivolta a tutti gli azionisti (o almeno al 50% di ciascuna categoria), il meccanismo di protezione degli azionisti di minoranza è già soddisfatto nell’ambito dell’OPA preventiva stessa.
Le condizioni per l’esenzione
L’esenzione si applica se l’OPA preventiva soddisfa le condizioni specificamente previste dall’art. 107 (e dal regolamento Consob attuativo): in particolare, l’OPA preventiva deve essere lanciata su almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria, deve rispettare le condizioni di prezzo minimo (fissate dalla Consob per garantire un’offerta equa), e deve in ogni caso essere comunicata alla Consob e condotta con le modalità procedurali dell’OPA ordinaria.
Implicazioni strategiche per gli offerenti
L’art. 107 TUF è molto rilevante nella pratica delle operazioni di M&A. Un offerente che intende acquisire il controllo di una società quotata ha due strade: (a) acquistare prima il controllo sul mercato/in trattativa privata e poi lanciare l’OPA obbligatoria; oppure (b) lanciare direttamente un’OPA preventiva sull’intero flottante (o almeno sul 50%), che se ha successo gli consente di acquisire il controllo senza dover fare una successiva OPA obbligatoria. La seconda strada, se ben strutturata, può essere meno costosa e più rapida.
Domande frequenti
Quando non scatta l’obbligo di OPA obbligatoria nonostante si superi il 30%?
L’obbligo non sussiste se la partecipazione è stata acquisita tramite un’OPA preventiva su almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria, a condizione che tale OPA rispetti le condizioni previste dall’art. 107 TUF e dal regolamento Consob.
Quale vantaggio ha un offerente nel lanciare un’OPA preventiva invece di acquisire prima il controllo e poi fare l’OPA obbligatoria?
L’OPA preventiva, se rispetta i requisiti dell’art. 107 TUF, esonera dall’obbligo di fare successivamente un’OPA totalitaria obbligatoria. Può anche ridurre i costi complessivi se il prezzo dell’OPA preventiva è inferiore al prezzo che si sarebbe dovuto pagare nell’OPA obbligatoria successiva.
L’OPA preventiva deve coprire il 100% delle azioni o solo il 50%?
Almeno il 50% dei titoli di ciascuna categoria. Non è necessario che l’offerta copra l’intera quota del flottante, purché sia rivolta ad almeno la metà dei titoli di ciascuna categoria ammessa alla negoziazione.