- Chi arriva a detenere almeno il 95% del capitale (a seguito di OPA totalitaria) è obbligato ad acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta (obbligo di acquisto o squeeze-out passivo).
- Il prezzo dell’obbligo di acquisto è pari al corrispettivo dell’OPA, salvo che sia stata ottenuta l’esenzione di prezzo equo da parte della Consob.
- Per le società con più categorie di titoli l’obbligo sorge solo per la categoria per cui è raggiunta la soglia del 95%.
Art. 108 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obbligo di acquisto)
In vigore dal 01/07/1998
1. L’offerente che venga a detenere, a seguito di un’offerta pubblica totalitaria, una partecipazione almeno pari al novantacinque per cento del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste solo per le categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novantacinque per cento.
2. Salvo quanto previsto al comma 1, chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, ha l’obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Qualora siano emesse più categorie di titoli, l’obbligo sussiste soltanto in relazione alle categorie di titoli per le quali sia stata raggiunta la soglia del novanta per cento.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata sia raggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo è pari a quello dell’offerta pubblica totalitaria precedente, sempre che, in caso di offerta volontaria, l’offerente abbia acquistato a seguito dell’offerta stessa, titoli che rappresentano non meno del novanta per cento del capitale con diritto di voto compreso nell’offerta.
4. Al di fuori dei casi di cui al comma 3, il corrispettivo è determinato dalla Consob, tenendo conto anche del corrispettivo dell’eventuale offerta precedente o del prezzo di mercato del semestre anteriore all’annuncio dell’offerta effettuato ai sensi dell’ articolo 102, comma 1 , o dell’ articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 , ovvero antecedente l’acquisto che ha determinato il sorgere dell’obbligo,
5. Nell’ipotesi di cui al comma 1, nonché nei casi di cui al comma 2 in cui la partecipazione ivi indicata siaraggiunta esclusivamente a seguito di offerta pubblica totalitaria, il corrispettivo assume la stessa forma ((di quello dell’offerta. Nel caso in cui in tale offerta siano offerti strumenti finanziari diversi da titoli ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell’Unione europea,)) il possessore dei titoli può sempre esigere che gli sia corrisposto in misura integrale un corrispettivo ((in denaro)) , determinato in base a criteri generali definiti dalla Consob con regolamento.
6. Se il corrispettivo offerto è pari a quello proposto nell’offerta precedente l’obbligo può essere adempiuto attraverso una riapertura dei termini della stessa.
7. La Consob detta con regolamento norme di attuazione del presente articolo riguardanti in particolare: a) gli obblighi informativi connessi all’attuazione del presente articolo; b) i termini entro i quali i possessori dei titoli residui possono richiedere di cedere i suddetti titoli; c) la procedura da seguire per la determinazione del prezzo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni
- Articolo 108 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 108 Codice del Consumo: Disposizioni procedurali
- Articolo 108 Codice della Strada: Rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine agricole
- Articolo 108 Codice di Procedura Civile: Estromissione del garantito
- Articolo 108 Codice Penale: Tendenza a delinquere
L’obbligo di acquisto (squeeze-out passivo)
L’art. 108 TUF disciplina il cosiddetto «obbligo di acquisto» o «squeeze-out passivo»: il meccanismo in base al quale l’azionista che, a seguito di un’OPA totalitaria, arriva a detenere almeno il 95% del capitale rappresentato da titoli in una società italiana quotata è obbligato ad acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta, al prezzo stabilito dalla norma.
La ratio dell’obbligo di acquisto è specularmente opposta rispetto al diritto di acquisto (art. 111 TUF, squeeze-out attivo): mentre il diritto di acquisto tutela l’offerente che vuole «ripulire» la struttura azionaria da residue minoranze, l’obbligo di acquisto tutela le minoranze rimaste azioniste di una società il cui controllo è ormai altamente concentrato. Una quota pari al 95% o più del capitale conferisce all’azionista di maggioranza un potere di fatto pressoché assoluto sulla società, rendendo la posizione degli azionisti di minoranza sostanzialmente priva di significato economico.
Il prezzo dell’obbligo di acquisto
Il prezzo a cui l’offerente è tenuto ad acquistare è pari al corrispettivo dell’OPA a cui si è arrivati al 95%. Se la Consob ha verificato l’equità del prezzo dell’OPA (nel caso di esenzione dal prezzo minimo ordinario), il prezzo dell’obbligo di acquisto è quello determinato dalla Consob.
Se l’offerente è arrivato al 95% tramite acquisti di mercato successivi all’OPA (e non tramite l’OPA stessa), il prezzo dell’obbligo di acquisto è determinato dalla Consob secondo criteri di equità. Questo meccanismo garantisce che le minoranze ricevute un prezzo equo anche in questa circostanza.
Coordinamento con il diritto di acquisto (art. 111 TUF)
Nella pratica, l’art. 108 e l’art. 111 TUF operano in modo coordinato: l’offerente che raggiunge il 95% del capitale a seguito di OPA ha al tempo stesso l’obbligo di acquistare i titoli residui (art. 108) e il diritto di acquistarli (art. 111). Le due norme si sovrappongono nell’esito finale (delisting della società e conversione di tutti gli azionisti residui in creditori del corrispettivo), differenziandosi solo nell’iniziativa: nel caso dell’art. 108 l’iniziativa è degli azionisti di minoranza, nel caso dell’art. 111 dell’azionista di maggioranza.
Domande frequenti
Un azionista rimasto con l'1% di una società dopo un’OPA totalitaria può costringere l’offerente ad acquistare le sue azioni?
Sì, se l’offerente ha raggiunto il 95% del capitale. L’art. 108 TUF impone all’offerente l’obbligo di acquistare i titoli residui da chi ne faccia richiesta, al prezzo del corrispettivo dell’OPA o al prezzo determinato dalla Consob.
Qual è il prezzo a cui l’offerente deve acquistare i titoli residui ai sensi dell’art. 108?
Normalmente il corrispettivo dell’OPA che ha consentito all’offerente di raggiungere il 95%. Se il prezzo dell’OPA ha beneficiato di un’esenzione di equità verificata dalla Consob, il prezzo è quello determinato dalla Consob in tale occasione.
L’obbligo di acquisto vale anche per le categorie di titoli in cui l’offerente non ha raggiunto il 95%?
No. Nelle società con più categorie di titoli, l’obbligo sorge solo per la categoria per cui è raggiunta la soglia del 95%. Per le altre categorie di titoli l’obbligo non sussiste.