Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • La formazione obbligatoria sulla sicurezza: chi, quando

    Guida pratica · Lavoro · Sicurezza e tutele della persona

    In sintesi

    Tutti i lavoratori devono ricevere formazione adeguata sui rischi connessi alla propria mansione prima di essere adibiti al lavoro o in caso di cambiamento delle condizioni. La formazione va erogata in orario di lavoro a spese del datore; la sua durata minima varia in base al settore e al profilo di rischio, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 e dagli accordi successivi.

    Riferimento normativo

    D.Lgs. 81/2008, artt. 36-37; Accordo Stato-Regioni 21/12/2011

    Tabella riepilogativa

    Durata minima della formazione sicurezza (Accordo Stato-Regioni 21/12/2011)
    Livello di rischio Formazione generale Formazione specifica Totale minimo
    Basso (es. uffici, commercio) 4 ore 4 ore 8 ore
    Medio (es. artigianato, PMI) 4 ore 8 ore 12 ore
    Alto (es. costruzioni, industria) 4 ore 12 ore 16 ore
    Aggiornamento periodico 6 ore ogni 5 anni (per tutti i livelli) –

    Formazione generale e formazione specifica

    La formazione si articola in due moduli. La formazione generale (4 ore per tutti i livelli) riguarda i concetti base della sicurezza, i diritti e doveri dei lavoratori, il sistema istituzionale. La formazione specifica varia per durata (4, 8 o 12 ore) in base al profilo di rischio del settore ed è focalizzata sui rischi propri della mansione e del luogo di lavoro. Entrambi i moduli devono precedere l’adibizione alla mansione.

    Quando è obbligatorio ripetere la formazione

    La formazione va aggiornata ogni 5 anni (6 ore minime), e deve essere ripetuta ogniqualvolta cambiano le condizioni di rischio, vengono introdotte nuove attrezzature o sostanze, il lavoratore cambia mansione o rientra dopo una lunga assenza. L’aggiornamento non è una formalità: deve coprire i cambiamenti effettivamente intervenuti nel contesto lavorativo.

    Come si eroga e chi la certifica

    La formazione può essere erogata in presenza o in modalità e-learning per il solo modulo generale (secondo le condizioni definite dagli accordi). Il datore deve conservare il registro della formazione con le firme di presenze e le attestazioni, che possono essere richieste dagli organi ispettivi. La formazione erogata da enti accreditati rilascia attestati validi su tutto il territorio nazionale.

    Casi pratici

    Tizio – neo-assunto in un magazzino logistico (rischio alto)

    Tizio viene assunto come operaio in un magazzino. Prima di iniziare a lavorare deve ricevere 4 ore di formazione generale più 12 ore di formazione specifica (settore logistica, rischio alto). Il datore non può adibire Tizio alle mansioni prima del completamento del percorso formativo.

    Caia – impiegata amministrativa (rischio basso)

    Caia lavora in ufficio: il suo profilo di rischio è basso. Le bastano 8 ore totali (4 generali + 4 specifiche). Ogni 5 anni deve aggiornare la formazione con un corso di 6 ore per mantenerla valida.

    Sempronio – cambio di mansione da ufficio a laboratorio

    Sempronio, già formato come impiegato (rischio basso), viene spostato a un laboratorio chimico (rischio alto). Il datore deve erogare la formazione specifica integrativa per il nuovo profilo di rischio prima che Sempronio inizi a operare nel laboratorio.

    Domande frequenti

    La formazione sulla sicurezza si paga di tasca propria?

    No. La formazione è interamente a carico del datore di lavoro e si svolge preferibilmente durante l’orario di lavoro; il tempo impiegato è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti.

    È valida la formazione online?

    Il modulo di formazione generale può essere erogato in e-learning secondo le condizioni definite dagli accordi Stato-Regioni. La formazione specifica, soprattutto per rischi alti, richiede invece spesso la presenza fisica o la verifica pratica.

    Cosa succede se il datore non forma i lavoratori?

    Il D.Lgs. 81/2008 prevede sanzioni penali (arresto o ammenda) per il datore che non adempie all’obbligo formativo. In caso di infortunio, la mancata formazione aggrava la responsabilità datoriale.

    Quanto dura l'attestato di formazione?

    L’attestato è valido 5 anni, dopo i quali è necessario l’aggiornamento di 6 ore. Non va confuso con i corsi specifici per figure particolari (preposto, addetto antincendio ecc.) che hanno scadenze proprie.

    Il lavoratore può rifiutarsi di fare la formazione?

    No. Il lavoratore ha l’obbligo di partecipare alla formazione organizzata dal datore. Il rifiuto ingiustificato può essere oggetto di procedimento disciplinare.

    Questa guida ha finalità divulgativa ed è aggiornata alla normativa vigente nel 2026. Gli importi, le durate e le condizioni possono variare in base al CCNL applicato e alla situazione individuale: per il proprio caso è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria, al patronato o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Art. 190 TULPS – Locali di meretricio (abrogato)

    Art. 190 TULPS

    R.D. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

    Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si esercita abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di pubblica sicurezza, a richiesta dell'esercente o d'ufficio, dichiarati locali di meretricio. 22

  • Art. 14 D.Lgs. 346/1990 – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    Art. 14 D.Lgs. 346/1990 – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    Art. 14 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni immobili e diritti reali immobiliari

    In vigore dal 01/01/1991

    1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell’attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione; b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata; c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualità pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti (1); d) per il diritto dell’enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l’affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l’affrancazione. Note: (1) Le parole “secondo i criteri ivi previsti” sono state inserite dall’art. 1, comma 1, lett. o), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data.

  • Art. 133 CPI – Tutela cautelare dei nomi a dominio

    Art. 133 CPI – Tutela cautelare dei nomi a dominio

    D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 – testo aggiornato

    1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

  • Art. 61 TUE – Abitati da consolidare

    Art. 61 TUE – Abitati da consolidare

    Art. 61 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Abitati da consolidare

    In vigore dal 30/06/2003

    1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori.

  • Art. 13 D.Lgs. 346/1990 – Beni culturali

    Art. 13 D.Lgs. 346/1990 – Beni culturali

    Art. 13 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni culturali

    In vigore dal 01/01/1991

    1. I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista (1) anteriormente all’apertura della successione e sono stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione. 2. L’erede o legatario deve presentare l’inventario dei beni di cui al comma 1 che ritiene non debbano essere compresi nell’attivo ereditario, con la descrizione particolareggiata degli stessi e con ogni notizia idonea alla loro identificazione, al competente organo periferico del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (2) in allegato alla dichiarazione della successione o, se non vi sono altri beni ereditari, nel termine stabilito per questa. 3. Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (3); la decisione di accoglimento del ricorso deve essere presentata in copia, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente, che provvede al rimborso dell’eventuale maggiore imposta pagata. 4. L’alienazione in tutto o in parte dei beni di cui al comma 1 prima che sia decorso un quinquennio dall’apertura della successione, la loro tentata esportazione non autorizzata, il mutamento di destinazione degli immobili non autorizzato e il mancato assolvimento degli obblighi prescritti per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato determinano l’inclusione dei beni nell’attivo ereditario. L’amministrazione dei beni culturali e ambientali ne dà immediata comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle entrate (4) competente; dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all’art. 27, comma 3 o comma 4. 5. Per i territori della regione siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli adempimenti di cui al presente articolo provvedono gli organi rispettivamente competenti. Note: (1) Le parole “I beni di cui all’articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti alla tutela ivi prevista” sono state sostituite alle precedenti “I beni culturali di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e all’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sono esclusi dall’attivo ereditario se sono stati sottoposti al vincolo ivi previsto” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “del Ministero della cultura, il quale dichiara per ogni singolo bene tutelato l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. La dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “del Ministero per i beni culturali e ambientali, il quale attesta per ogni singolo bene l’esistenza del vincolo e l’assolvimento degli obblighi di conservazione e protezione. L’attestazione deve essere presentata all’ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “Contro il rifiuto della dichiarazione è ammesso ricorso al Ministero della cultura, ai sensi dell’articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42” sono state sostituite alle precedenti “Contro il rifiuto dell’attestazione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro, il quale decide sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali” dall’art. 1, comma 1, lett. n), n. 3), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (4) Le parole “ufficio dell’Agenzia delle entrate” sono state sostituite alle precedenti “ufficio del registro” dall’art. 1, comma 1, lett. a), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. SEZIONE II – Valore dei beni e dei diritti

  • Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 TUE – Emanazione di norme tecniche

    Art. 60 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Emanazione di norme tecniche

    In vigore dal 30/06/2003

    novembre 1971, n. 1086, art. 21) 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.

  • Art. 12 D.Lgs. 346/1990 – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    Art. 12 D.Lgs. 346/1990 – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    Art. 12 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Beni non compresi nell’attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Non concorrono a formare l’attivo ereditario: a) i beni e diritti iscritti a nome del defunto nei pubblici registri, quando è provato, mediante provvedimento giurisdizionale, atto pubblico, scrittura privata autenticata o altra scrittura avente data certa, che egli ne aveva perduto la titolarità […] (1); b) le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, alienati anteriormente all’apertura della successione con atto autentico o girata autenticata […] (2); c) le indennità di cui agli articoli 1751, ultimo comma, e 2122 del codice civile e le indennità spettanti per diritto proprio agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto; d) i crediti contestati giudizialmente alla data di apertura della successione, fino a quando la loro sussistenza non sia riconosciuta con provvedimento giurisdizionale o con transazione; e) i crediti verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, compresi quelli per rimborso di imposte o di contributi, fino a quando non siano riconosciuti con provvedimento dell’amministrazione debitrice; f) i crediti ceduti allo Stato entro la data di presentazione della dichiarazione della successione; g) i beni culturali di cui all’art. 13, alle condizioni ivi stabilite: h) i titoli del debito pubblico fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (3); i) gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo (4), nonché ogni altro bene o diritto, dichiarati esenti dall’imposta da norme di legge; l) i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. 1 bis. […] (5) 1 ter. […] (6) Note: (1) Le parole “, salvo il disposto dell’art. 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 1), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (2) Le parole “, salvo il disposto dell’art. 10” sono state soppresse dall’art. 1, comma 1, lett. m), n. 2), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. (3) Le parole “, ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 1), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. (4) Le parole “, ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all’Unione europea e dagli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo” sono state inserite dall’art. 8, comma 1, lett. b), n. 2), L. 30.10.2014 n. 161, pubblicata in G.U. 10.11.2014 n. 261, S.O. n. 83. (5) Comma abrogato dall’art. 2, comma 52, lett. b), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Testo precedente: “Non concorrono a formare l’attivo ereditario i beni e i diritti per i quali l’imposta sia stata corrisposta volontariamente dallo stesso titolare durante la vita. In tale ipotesi si applica un’aliquota inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste dall’articolo 7. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per garantire la pubblicità del versamento volontario dell’imposta di successione.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. (6) Comma abrogato dall’art. 2, comma 52, lett. b), DL 3.10.2006 n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.11.2006 n. 286. Testo precedente: “I beni ed i diritti oggetto del pagamento di cui al comma 1-bis del presente articolo, in caso di donazione, concorrono a formare il valore globale della donazione, ma dalla imposta dovuta si detrae l’importo pagato volontariamente dal donante.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

  • Art. 59 TUE – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    Art. 59 TUE – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    Art. 59 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

    In vigore dal 30/06/2003

    1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (1) DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 60-63 60 b-ter) il Centro sperimentale dell’Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche. (1) 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione; b) […]; c) prove di laboratorio su terre e rocce; (2) c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. (3) 3. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità. Note: (1) Lettera inserita dall’art. 5, comma 5, L. 1.8.2002 n. 166, pubblicata in G.U. 3.8.2002 n. 181, S.O. n. 158. (2) Comma sostituito dall’art. 7, comma 3, DL 22.6.2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2012 n. 134. Testo precedente: “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti […] può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.“. Per le precedenti modifiche si vedano: – l’art. 45, comma 2, lett. b), DL 6.12.2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.12.2011 n. 214; – l’art. 5, comma 2, lett. a), n. 6), DL 13.5.2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12.7.2011 n. 106. (3) Lettera inserita dall’art. 3, comma 1, lett. 0a), DL 18.4.2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14.6.2019 n. 55.

  • Art. 195 D.P.R. 115/2002 – Determinazione delle regole tecniche telematiche

    Art. 195 D.P.R. 115/2002

    D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – T.U. spese di giustizia

    1. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabilite, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123 , le regole tecniche telematiche per il versamento, per la conoscenza dello stesso da parte dell'ufficio e per il trasferimento alla tesoreria dello Stato.

  • Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    Art. 11 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Presunzione di appartenenza all’attivo ereditario

    In vigore dal 01/01/1991

    1. Si considerano compresi nell’attivo ereditario: a) i titoli di qualsiasi specie il cui reddito è stato indicato nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto, salvo quanto disposto nell’art. 12, comma 1, lettera b); b) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome. 2. Per i beni e i titoli di cui al comma 1, lettera b), depositati a nome del defunto e di altre persone, compresi quelli contenuti in cassette di sicurezza o altri contenitori di cui all’art. 48, commi 6 e 7, per le azioni e altri titoli cointestati e per i crediti di pertinenza del defunto e di altre persone, compresi quelli derivanti da depositi bancari e da conti correnti bancari e postali cointestati, le quote di ciascuno si considerano uguali se non risultano diversamente determinate. […] (1) 3. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell’attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell’atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all’art. 16, comma 1. In tal caso, se i beneficiari del diritto di accrescimento o di acquisto sono eredi o legatari, il valore della partecipazione si aggiunge a quello della quota o del legato; se non sono eredi o legatari la partecipazione è considerata come oggetto di un legato a loro favore. Note: (1) Periodo soppresso dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194. Testo precedente: “Se i contestatari sono eredi o legatari i beni e i diritti, salvo prova contraria, si considerano appartenenti esclusivamente al defunto; questa disposizione non si applica per i beni e i diritti cointestati al coniuge che formavano oggetto della comunione di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile.“.

  • Art. 173 Cod. Amb. – personale

    Art. 173 Cod. Amb. – personale

    D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – testo aggiornato

    1. Fatta salva la legislazione regionale adottata ai sensi dell’ articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , il personale che, alla data del 31 dicembre 2005 o comunque otto mesi prima dell’affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi idrici sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio idrico integrato, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio idrico integrato, si applica, ai sensi dell’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all’ articolo 2112 del codice civile . Note all’art. 173: – L’ art. 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , è il seguente: «3. Le regioni e, compatibilmente con le attribuzioni previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, dei consorzi, delle aziende speciali e di altri enti pubblici già adibito ai servizi di cui all’art. 4, comma 1, lettera f), della presente legge, alla data del 31 dicembre

    1992. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con legge al trasferimento del personale ai nuovi gestori del servizio idrico integrato; tale trasferimento avviene nella posizione giuridica rivestita dal personale stesso presso l’ente di provenienza. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di aziende municipalizzate o consortili a società private che esercitano le medesime funzioni, si applica, ai sensi dell’art. 62 del decreto legislativo 3 f ebbraio 1993, n. 29, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all’ art. 2112 del codice civile .». – L’ art. 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è il seguente: «Art. 31 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di attivita). ( Art. 34 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , come sostituito dall’ art. 19 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ). –

    1. Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l’ art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all’ art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 .». – L’ art. 2112 del codice civile è il seguente: «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda). – In caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d’azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d’azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento. Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all’ art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 .».

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