Autore: Andrea Marton

  • Art. 154 quater TUF – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    Art. 154 quater TUF – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    Art. 154 quater D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Trasparenza dei pagamenti ai governi)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Gli emittenti quotati aventi l’Italia come Stato membro d’origine, operanti in uno dei settori di cui all’ articolo 1, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139 , pubblicano, nel proprio sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione sui pagamenti ai governi redatta in conformità alle disposizioni contenute nel Capo I del medesimo decreto, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

    2. La medesima relazione resta a disposizione del pubblico per un periodo di dieci anni dalla prima pubblicazione.

    3. I pagamenti ai governi sono riportati a livello consolidato. ))

  • Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 Codice Civile: Revoca promossa dal pubblico ministero

    Art. 308 c.c. [Revoca promossa dal pubblico ministero]

    [Abrogato]

    (1) […]

  • Art. 154 TUF – (Disposizioni non applicabili)

    Art. 154 TUF – (Disposizioni non applicabili)

    Art. 154 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Disposizioni non applicabili)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano ((gli articoli 2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2397)) , 2398, 2399, 2403, ((2403-bis, primo comma, 2407, secondo comma,)) , 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441 , sesto comma, del codice civile .

    2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano ((gli articoli 2396-quinquies , 2396-septies , 2409-septies)) , del codice civile .

    3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano ((2396-quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2409-septies e 2409-octiesdecies, primo comma, primo periodo, e secondo e quarto comma,)) del codice civile .

  • Art. 98 ter TUF – (KID e prospetto)

    Art. 98 ter TUF – (KID e prospetto)

    Art. 98 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (KID e prospetto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’offerta al pubblico di quote o azioni di Oicr aperti italiani, FIA UE e non UE è preceduta da una comunicazione alla Consob. Nel caso di offerta di OICVM italiani, alla comunicazione sono allegati ((il KID)) e il prospetto destinati alla pubblicazione. Nel caso di offerta di FIA italiani aperti, FIA UE e non UE, alla comunicazione è allegata la documentazione d’offerta individuata dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, lettera a-bis).

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((

    3. Il prospetto deve consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il prospetto ha natura precontrattuale. ))

    4. Si applica l’articolo 94, commi 5, 6, 7 e

    9. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 MARZO 2023, N. 29 )) . ((

    5. Nel caso di offerta di quote o azioni di OICVM UE, il KID e il prospetto possono essere pubblicati in Italia una volta espletata la procedura di notifica prevista dall’articolo

    42. ))

    5-bis. Nel caso di offerta al pubblico di quote o azioni di FIA italiani, di FIA UE e non UE aperti, la documentazione d’offerta è pubblicata quando si è conclusa la procedura prevista dall’articolo 43 o dall’articolo 44 e dalle relative disposizioni di attuazione.

  • Art. 7 TUF – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    Art. 7 TUF – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    Art. 7 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di intervento sui soggetti abilitati

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia e la CONSOB, nell’ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati: a) convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l’ordine del giorno; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

    1-bis. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i ((componenti dell’organo di controllo)) e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati ((e gli Oicr societari in gestione esterna)) abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti;

    1-ter. La Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico. (73)

    1-quater. La Consob intima ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell’esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell’attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti. (73)

    2. La Banca d’Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall’articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all’importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi.

    2-bis. La Banca d’Italia, nell’ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    2-ter. La Consob, nell’ambito delle sue competenze, dispone, sentita la Banca d’Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche italiane ((e gestori autorizzati)) , qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell’articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere. (73)

    3. Nell’interesse degli investitori, in circostanze eccezionali, la Banca d’Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono, sentiti i gestori interessati, ordinare la sospensione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr, qualora sussistano rischi per la tutela degli investitori o per la stabilità finanziaria secondo una visione ragionevole e bilanciata. Esse possono, altresì, ordinare la limitazione temporanea della sottoscrizione, del riacquisto e del rimborso delle quote o azioni di Oicr. Le misure adottate ai sensi del presente comma sono comunicate, se riguardano un OICVM italiano, alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM e alle autorità competenti dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, se riguardano un FIA gestito da un GEFIA italiano o da un GEFIA non UE autorizzato in Italia, alle autorità dello Stato membro ospitante del GEFIA, nonché, in entrambi i casi, all’AESFEM e, qualora sussistano potenziali rischi per la stabilità e l’integrità del sistema finanziario, al CERS. La Banca d’Italia e la Consob possono esercitare i poteri di cui al presente comma anche su richiesta delle autorità competenti, o dello Stato membro ospitante dell’OICVM, o dello Stato membro d’origine del gestore dell’OICVM oppure, in caso di un FIA, dello Stato membro ospitante del GEFIA. In caso di disaccordo tra l’autorità richiedente e la Banca d’Italia e la Consob, queste ultime ne informano le autorità richiedenti, nonché l’AESFEM ai fini dell’emanazione del parere previsto dalle disposizioni dell’Unione europea e il CERS, ove esso sia stato già interessato dalle autorità richiedenti, indicando le motivazioni del disaccordo. Qualora la Banca d’Italia e la Consob non agiscano conformemente al citato parere dell’AESFEM o non intendano conformarsi a esso, ne informano l’AESFEM e le autorità richiedenti, esponendo le motivazioni della loro non conformità o di tale intenzione di non conformarsi. (132)

    3-bis. La Consob ordina la sospensione per un periodo non superiore a 60 giorni per ciascuna volta della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari in caso di violazione delle disposizioni di attuazione dell’articolo 6, comma 2, lettera b-bis), numero 1), lettera a), e di esistenza di un pregiudizio per la tutela degli investitori. (73)

  • Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    Art. 165 quinquies TUF – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    Art. 165 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi delle società italiane Collegate)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Il bilancio delle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all’articolo 119 ((…)) le quali siano collegate a società aventi sede legale in uno degli Stati determinati con i decreti di cui all’articolo 165-ter, comma 3, è corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera collegata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all’estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale e dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. È allegato ad essa il parere espresso dall’organo di controllo. (14)

  • Art. 39 undecies TUF – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    Art. 39 undecies TUF – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    Art. 39 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Obblighi informativi per i FIA italiani)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. ((In aggiunta alle scritture prescritte per le imprese commerciali dal codice civile , per ciascun FIA italiano gestito o commercializzato nell’Unione europea vengono redatti: a) il libro giornale nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni relative alla gestione del FIA e le operazioni di emissione e di rimborso delle quote o delle azioni; b) la relazione annuale da mettere a disposizione degli investitori entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi; c) la relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ogni esercizio, da mettere a disposizione degli investitori entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento; d) un prospetto recante l’indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo del FIA, con periodicità almeno pari all’emissione o rimborso delle quote.))

    2. ((I documenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), sono forniti gratuitamente agli investitori che ne fanno richiesta.))

    3. ((Se il FIA è tenuto a pubblicare una relazione finanziaria annuale ai sensi dell’articolo 154-ter, sono fornite agli investitori su richiesta solo le informazioni supplementari)) . ((133))

  • Art. 64 ter TUF – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regola…

    Art. 64 ter TUF – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regola…

    Art. 64 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Requisiti degli esponenti aziendali del gestore del mercato regolamentato)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d’Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall’incarico.

    2. L’organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all’esercizio delle proprie funzioni.

    3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell’organo di amministrazione.

    4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessità delle attività, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell’organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.

    5. L’organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull’applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l’integrità del mercato. L’organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l’efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

    6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.

    7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall’organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza è effettuata dall’organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.

    8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l’attività e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.

    9. La Consob, con proprio regolamento: a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell’organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine; b) stabilisce contenuto, termini e modalità delle comunicazioni previste dal comma 8.)) ((73))

  • Art. 147 quinquies TUF – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e d…

    Art. 147 quinquies TUF – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e d…

    Art. 147 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Requisiti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione

    In vigore dal 01/07/1998

    ((133))

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i ((componenti)) degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ((ai sensi dell’articolo 148, comma

    3. Se dopo la nomina i soggetti di cui al primo periodo perdono i requisiti di onorabilità, sono dichiarati decaduti dalla carica.)) . ((133))

    2. ((La Consob stabilisce con regolamento le modalità di applicazione dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza nonché delle quote di genere di cui all’articolo 147-ter, comma 1-ter, nel caso di amministratore diverso dalla persona fisica.)) ((133))

  • Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)

    Art. 35 septies TUF – (Modifiche dello statuto)

    Art. 35 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Modifiche dello statuto)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Banca d’Italia approva le modifiche dello statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate. ((133))

    2. Le deliberazioni comportanti modifiche allo statuto ((della Sicav in gestione interna autorizzata e della Sicaf in gestione interna autorizzata)) non riservate non possono essere iscritte ai sensi e per gli effetti previsti dall’ articolo 2436 del codice civile , se non hanno ottenuto l’approvazione nei termini e con le modalità previste dal comma

    1. La delibera è inviata alla Banca d’Italia entro quindici giorni dalla data di svolgimento dell’assemblea; il deposito previsto dall’ articolo 2436 del codice civile deve essere effettuato entro quindici giorni dalla data di ricezione del provvedimento di approvazione della Banca d’Italia. Non si applica l’ articolo 2376 del codice civile . ((133))

  • Art. 69 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 69 bis TUF – Articolo abrogato

    Art. 69 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    Articolo non più previsto a seguito di modifiche legislative successive (D.Lgs. 129/2017, D.Lgs. 44/2014 o analoghi). Cfr. testo coordinato su normattiva.it.

  • Art. 20 TUF – Albo

    Art. 20 TUF – Albo

    Art. 20 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Albo

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del regolamento (UE) n. 600/2014 , la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.)) ((73))

    2. La CONSOB comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.

    3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco.