Autore: Andrea Marton

  • Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…

    Art. 62 septies TUF – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetar…

    Art. 62 septies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Banca d’Italia vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, nonché sui soggetti gestori, e può richiedere le opportune modifiche alle regole del sistema idonee a eliminare le disfunzioni riscontrate.

    2. La Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, può richiedere la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ai soggetti gestori dei sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro e agli operatori che vi partecipano. La Banca d’Italia può eseguire ispezioni presso i medesimi soggetti gestori e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari. Gli stessi poteri possono essere esercitati anche nei confronti di altri soggetti coinvolti nell’attività del soggetto gestore. A tale fine, la Banca d’Italia può procedere anche ad audizioni personali. La Banca d’Italia può autorizzare i revisori dei conti o gli esperti a procedere a verifiche presso i soggetti gestori; le relative spese sono poste a carico del soggetto ispezionato.

    3. La Banca d’Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.

    4. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni dettate nella presente parte per i sistemi multilaterali di negoziazione.)) ((73))

  • Art. 275 SIC – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    Art. 275 SIC – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    Art. 275 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all’allegato XLVII.

    2. Il datore di lavoro assicura che l’uso di agenti biologici sia eseguito: a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 2; b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo 3; c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l’agente appartiene al gruppo

    4. 3. Nei laboratori comportanti l’uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l’uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

    4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

    5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) , sentito l’Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

  • Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo

    Art. 7 octies TUF – Poteri di contrasto all’abusivismo

    Art. 7 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Poteri di contrasto all’abusivismo

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La Consob può, nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto: a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall’articolo 1, comma 5; b) ordinare di porre termine alla violazione. ((1-bis. La Consob può vietare lo svolgimento delle campagne pubblicitarie condotte tramite la rete internet o ogni altro mezzo di comunicazione quando hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, servizi e attività di investimento prestati da soggetti non abilitati ai sensi dell’articolo 18 del presente decreto))

  • Art. 4 ter TUF – Articolo 4-ter

    Art. 4 ter TUF – Articolo 4-ter

    Art. 4 ter D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo 4-ter

    In vigore dal 01/07/1998

    (( (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap)) ((

    1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 236/2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

    2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, La Consob è l’autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

    3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d’Italia e la Consob, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

    4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, sentita la Consob.

    5. La Consob è l’autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell’Unione europea, l’AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell’articolo 32 del regolamento di cui al comma

    1. 6. Al fine di coordinare l’esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e 4, il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell’esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell’esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell’esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

    7. La Banca d’Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall’articolo

    187-octies. ))

  • Art. 273 SIC – Misure igieniche

    Art. 273 SIC – Misure igieniche

    Art. 273 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure igieniche

    In vigore dal 15/05/2008

    1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale ((ove non siano mono uso,)) siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

    2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

  • Art. 187 bis TUF – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    Art. 187 bis TUF – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    Art. 187 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all’ articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014 . ))

    2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .

    3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) .

    4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N.107 )) . ((

    5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell’illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all’articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell’illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. ))

    6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione. (12)

  • Art. 249 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 249 SIC – Valutazione del rischio

    Art. 249 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Nella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall’amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

    1-bis. ((Per qualsiasi attività lavorativa che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, il datore di lavoro valuta i rischi in modo da stabilire la natura e il grado dell’esposizione dei lavoratori e dare priorità alla rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione e bonifica dell’amianto o dei materiali contenenti amianto.))

    2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell’aria dell’ambiente di lavoro, ((non si applica l’articolo 250)) , nelle seguenti attività: a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

    3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell’esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.

    4. La Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

  • Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo d…

    Art. 46 TUF – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo d…

    Art. 46 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Obblighi relativi all’acquisizione di partecipazioni di controllo di un emittente

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le Sgr ((autorizzate)) i cui FIA italiani, FIA UE e non UE acquisiscono una partecipazione di controllo al capitale di un emittente comunicano le informazioni stabilite dalla Consob con proprio regolamento, secondo le modalità e nei termini ivi stabiliti, nei confronti: ((133)) a) dell’emittente; b) degli azionisti le cui identità e i cui indirizzi sono a disposizione della Sgr ((autorizzata)) ovvero possono essere messi a disposizione tramite l’emittente ovvero tramite un registro a cui la Sgr ((autorizzata)) può avere accesso; ((133)) c) della Consob.

    2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per acquisto di una partecipazione di controllo si intende l’acquisto da parte di ((una Sgr autorizzata, individualmente o in accordo con altri gestori)) , anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, di una partecipazione che attribuisca diritti di voto in misura pari o superiore alla soglia del trenta per cento del capitale di un’emittente avente sede legale in Italia, ovvero alla diversa soglia determinata ai sensi dell’ articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2004/25/CE , concernente le offerte pubbliche d’acquisto, secondo l’ordinamento dello Stato membro ove ha sede l’emittente. ((133))

    3. Il presente articolo si applica anche: a) alle Sgr ((autorizzate)) che gestiscono uno o più FIA italiani, FIA UE o non UE che, individualmente o congiuntamente in base a un accordo, acquisiscono il controllo di un emittente; ((133)) b) ((alle Sgr autorizzate che cooperano con altri gestori)) ovvero con GEFIA UE o non UE, in base ad un accordo in virtù del quale i FIA italiani, i FIA UE o non UE dalle stesse gestiti acquisiscono congiuntamente il controllo di un emittente; ((133)) c) ((alle Sicav in gestione interna autorizzate, alle Sicaf in gestione interna autorizzate e alle società di partenariato in gestione interna autorizzate)) che si trovano nelle situazioni previste dalle lettere a) e b). ((133))

    4. La Consob, nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2011/61/UE , stabilisce con regolamento: a) il contenuto e le modalità di adempimento degli obblighi informativi nei confronti dei soggetti indicati al comma 1, nonché dei rappresentanti dei lavoratori dell’emittente; b) ovvero, in loro mancanza, dei lavoratori stessi; c) gli obblighi che ((i gestori autorizzati sono tenuti)) ad osservare al fine di garantire la tutela del capitale ed impedire lo scorporo delle attività dell’emittente per un periodo di ventiquattro mesi dall’acquisizione del controllo da parte degli Oicr gestiti. ((133))

    5. Ai fini del presente articolo, sono considerate emittenti le società aventi azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, diverse dalle: a) microimprese, piccole imprese e medie imprese, come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003; b) società veicolo finalizzate all’acquisto, alla detenzione o all’amministrazione di beni immobili.

  • Art. 279 SIC – Prevenzione e controllo

    Art. 279 SIC – Prevenzione e controllo

    Art. 279 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Prevenzione e controllo

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. Qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo

    41. ))

    2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell’articolo

    42. 3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l’esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

    4. A seguito dell’informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all’articolo

    271. 5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell’allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

  • Art. 285 SIC – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    Art. 285 SIC – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    Art. 285 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei lavoratori)

    In vigore dal 15/05/2008

    ((

    1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma

    1. ))

  • Art. 83 duodecies TUF – Identificazione degli azionisti

    Art. 83 duodecies TUF – Identificazione degli azionisti

    Art. 83 duodecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Identificazione degli azionisti

    In vigore dal 01/07/1998

    ((1. Al fine di facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all’articolo 82, comma 4-bis, l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche tramite un soggetto terzo designato dall’emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico dell’emittente.)) ((89))

    2. Le segnalazioni indicate nel comma 1 pervengono all’emittente entro dieci giorni di mercato aperto dal giorno della richiesta, ovvero il diverso termine stabilito dalla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, con regolamento. ((89)) ((2-bis. Gli intermediari e i depositari centrali sono legittimati ad adempiere alle richieste dei dati identificativi degli azionisti formulate da emittenti aventi la sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea, con azioni ammesse alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani o di altri Stati membri dell’Unione europea.)) ((89)) ((3. L’emittente è tenuto a effettuare la medesima richiesta su istanza di tanti soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob ai sensi dell’articolo 147-ter, comma

    1. I relativi costi sono ripartiti tra l’emittente ed i soci richiedenti secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento, avendo riguardo all’esigenza di non incentivare l’uso dello strumento da parte dei soci per finalità non coerenti con l’obiettivo di facilitare il coordinamento tra i soci stessi al fine di esercitare i diritti che richiedono una partecipazione qualificata.)) ((89))

    4. ((Gli emittenti)) pubblicano tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento, un comunicato con cui danno notizia dell’avvenuta presentazione dell’istanza di identificazione, rendendo note le relative motivazioni nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, o l’identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti nel caso di richiesta ai sensi del comma

    3. I dati ricevuti sono messi a disposizione dei soci su supporto informatico in un formato comunemente utilizzato senza oneri a loro carico, fermo restando l’obbligo di aggiornamento del libro soci. ((89)) ((5. Gli statuti delle società italiane con azioni ammesse alle negoziazioni con il consenso dell’emittente nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell’Unione europea possono prevedere che si applichi il presente articolo. Il presente articolo non si applica alle società cooperative.)) ((89))

  • Art. 82 TUF – Attività e regolamento della gestione accentrata

    Art. 82 TUF – Attività e regolamento della gestione accentrata

    Art. 82 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Attività e regolamento della gestione accentrata

    In vigore dal 01/07/1998

    1. L’attività di gestione accentrata è esercitata da depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 alla prestazione dei servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), dell’Allegato al medesimo regolamento e relativi servizi accessori.

    2. Al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 79-quaterdecies, comma 1, la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può individuare con regolamento nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, della direttiva 2007/36/CE e delle relative disposizioni attuative: (89) a) le modalità di svolgimento e le caratteristiche del servizio di cui alla Sezione A, punto 1), e dei servizi accessori di tipo non bancario elencati nella Sezione B, punti 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, nonché di ogni ulteriore servizio di tipo non bancario, accessorio ai servizi di cui alla Sezione A, punti 1) e 2), consentito ma non esplicitamente elencato nella sezione B dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1; b) le categorie di intermediari che possono detenere conti titoli presso il depositario centrale e le attività, previste dal presente capo, che gli intermediari sono abilitati a svolgere; c) le caratteristiche degli strumenti finanziari indicati all’articolo 83-bis, comma 2, ai fini dell’assoggettamento dei medesimi alle disposizioni della sezione I del presente capo; d) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 83-sexies, comma 4, i modelli, le modalità, i termini e l’intermediario responsabile per il rilascio e la revoca delle certificazioni nonché per l’effettuazione e la rettifica delle comunicazioni; e) i criteri e le modalità di svolgimento dell’attività indicata nell’articolo 83-octies; f) i termini entro i quali gli intermediari e i depositari centrali adempiono, ai sensi dell’articolo 83-novies, comma 1, lettere d), e), f) e g), e dell’articolo 89, rispettivamente, agli obblighi di segnalazione agli emittenti dei dati identificativi degli aventi diritti sulle azioni e delle registrazioni effettuate ai sensi dell’articolo 83-octies; g) le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai soggetti individuati dal regolamento stesso, dei dati identificativi dei titolari di strumenti finanziari diversi da quelli di cui all’articolo 83-duodecies e degli intermediari che li detengono, fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la comunicazione dei propri dati identificativi; (89) h) i requisiti che i corrispettivi indicati al comma 3 e i corrispettivi richiesti dagli intermediari per la tenuta dei conti devono rispettare; i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie da parte degli intermediari, dei depositari centrali e degli emittenti e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto nel presente capo e quelle comunque dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma; (89) i-bis) le modalità di esclusione dal sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari nel caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa a carico dell’emittente o in casi che comportano analoghi effetti, salvaguardando la posizione del titolare degli strumenti finanziari.

    3. La Consob ((…)) può stabilire che i corrispettivi per i servizi di cui alla Sezione A, punti 1), 2) e 3), dell’Allegato al regolamento di cui al comma 1, svolti dai depositari centrali, nonché i corrispettivi richiesti dagli intermediari per le certificazioni, comunicazioni e segnalazioni previste dal presente capo siano soggetti ad approvazione da parte della medesima autorità.

    4. Il regolamento previsto nel comma 2 può demandare al regolamento previsto dall’articolo 79-quinquiesdecies, comma 1, la disciplina di alcune delle materie delegate, ai sensi del medesimo comma o di altre disposizioni del presente capo, alla potestà regolamentare della Consob esercitata d’intesa con la Banca d’Italia.

    4-bis. La Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, individua con regolamento: a) le attività che depositari centrali ed intermediari sono tenuti a svolgere in conformità con gli articoli 3-bis , 3-ter e 3-quater della direttiva 2007/36/CE ; b) i soggetti coinvolti nel processo di identificazione degli azionisti di cui all’articolo 83-duodecies e le relative modalità operative; c) le modalità e i termini per la conservazione e il trattamento dei dati identificativi, acquisiti dagli emittenti ai sensi dell’articolo 83-duodecies, comma 1; d) le modalità operative per la trasmissione delle informazioni e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti; e) le ulteriori disposizioni attuative della citata direttiva per gli aspetti connessi alla disciplina dell’attività di gestione accentrata. (89)