Autore: Andrea Marton

  • Art. 214 SIC – Definizioni

    Art. 214 SIC – Definizioni

    Art. 214 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni

    In vigore dal 15/05/2008

    1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per: a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d’onda compresa tra 100 ¯Fm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: ((1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 380 e 780 nm; 3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d’onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);)) b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d’onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata; c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser; d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti; f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2); g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell’irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2); h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d’angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1); i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

  • Art. 58 TUF – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    Art. 58 TUF – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    Art. 58 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Succursali in Italia di imprese di investimento e di gestori esteri

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Quando a una impresa di investimento ((UE)) , a una società di gestione UE, a un GEFIA UE o a un GEFIA non UE autorizzato in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è revocata l’autorizzazione all’attività da parte dell’autorità competente, le succursali italiane possono essere sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa secondo le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

    2. Alle succursali italiane di imprese di ((paesi terzi diverse dalle banche)) e di GEFIA non UE autorizzati in Italia si applicano le disposizioni dell’articolo 57, in quanto compatibili. ((73))

  • Art. 128 TUF – Articolo abrogato

    Art. 128 TUF – Articolo abrogato

    Art. 128 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Articolo abrogato

    In vigore dal 01/07/1998

    ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37

  • Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)

    Art. 62 octies TUF – (Poteri informativi e di indagine)

    Art. 62 octies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Poteri informativi e di indagine)

    In vigore dal 01/07/1998

    ((

    1. La Consob e la Banca d’Italia, nell’ambito delle rispettive competenze e nel perseguimento delle finalità previste dagli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, possono: a) chiedere a chiunque la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da esse stabiliti; b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti; c) richiedere ai revisori legali o alle società di revisione delle sedi di negoziazione di fornire informazioni.

    2. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 1, viene redatto processo verbale dei dati, delle informazioni acquisite e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

    3. La Consob, nell’ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle finalità previste dall’articolo 62, comma 1, può esercitare nei confronti di chiunque gli ulteriori poteri previsti dall’articolo 187-octies secondo le modalità ivi previste.

    4. Per le finalità di cui agli articoli 62, comma 1, e 62-ter, comma 1, la Consob e la Banca d’Italia possono esercitare nei confronti degli operatori ammessi alle sedi di negoziazione, diversi dai soggetti abilitati, e dei partecipanti remoti, i poteri di cui al comma

    1. In caso di partecipanti remoti, l’autorità competente dello Stato membro d’origine del partecipante remoto è informata.)) ((73))

  • Art. 123 bis TUF – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    Art. 123 bis TUF – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    Art. 123 bis D.Lgs. 58/1998 (TUF) – (Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari)

    In vigore dal 01/07/1998

    1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, informazioni dettagliate riguardanti: a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l’indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli; c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 120; d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi; f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l’esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell’articolo 122; h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l’obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge; i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto; l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; m) l’esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’ articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.

    2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti: a) l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell’eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico; b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; c) i meccanismi di funzionamento dell’assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati; d-bis) una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale, nonché una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche. Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell’ articolo 13 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 , gli obblighi di cui alla presente lettera si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario. (123) (127) d-ter) ((ove adottate, una descrizione delle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e, in particolare, dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili;)) d-quater) ((ove adottate, una descrizione delle politiche di gestione e di monitoraggio dei rischi informatici, inclusi i rischi di sicurezza cibernetica e i rischi derivanti dall’integrazione di nuove tecnologie negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili.))

    3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono figurare in una relazione distinta dalla relazione sulla gestione, approvata dall’organo di amministrazione, e pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione. In alternativa, la relazione sulla gestione può indicare la sezione del sito internet dell’emittente dove è pubblicato tale documento.

    4. Il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione di cui all’ articolo 14, comma 2, lettere e) , e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 , sulle informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l) e m), e al comma 2, lettera b), e verifica che siano state fornite le informazioni di cui al ((comma 2, lettere a), c), d), d-bis), d-ter) e d-quater),)) del presente articolo.

    5. Le società che non emettono azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2, salvo quelle di cui al comma 2, lettera b).

    5-bis. Possono omettere la pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera d-bis), le società che alla data di chiusura dell’esercizio di riferimento non superino almeno due dei seguenti parametri: a) totale dello stato patrimoniale: 20.000.000 di euro; b) totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 40.000.000 di euro; c) numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario pari a duecentocinquanta. (71)

  • Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    Art. 132 TUF – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    Art. 132 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Acquisto di azioni proprie e della società controllante

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Gli acquisti di azioni proprie, operati ai sensi degli articoli 2357 e 2357-bis, primo comma, numero 1), del codice civile , da società con azioni quotate, devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento.

    2. Il comma 1 si applica anche agli acquisti di azioni quotate effettuati ai sensi dell’ articolo 2359-bis del codice civile da parte di una società controllata.

    3. I commi 1 e 2 non si applicano agli acquisti di azioni proprie o della società controllante possedute da dipendenti della società emittente, di società controllate o della società controllante e assegnate o sottoscritte a norma degli articoli 2349 e 2441, ottavo comma, del codice civile , ovvero rivenienti da piani di compenso approvati ai sensi dell’articolo

    114-bis. ((

    3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da società controllate. ))

  • Art. 13 TUF – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    Art. 13 TUF – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    Art. 13 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso Sim ((e presso gestori autorizzati)) devono essere idonei allo svolgimento dell’incarico. ((133))

    2. Ai fini del comma 1, gli esponenti possiedono requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfano criteri di competenza, correttezza e indipendenza di giudizio, dedicano il tempo necessario all’efficace espletamento dell’incarico. (130)

    3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d’Italia e la Consob, individua: a) requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti; b) i requisiti di professionalità e indipendenza, graduati secondo principi di proporzionalità; c) i criteri di competenza, coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche del soggetto abilitato, e di adeguata composizione dell’organo; d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell’esponente; d-bis) i criteri di indipendenza di giudizio degli esponenti; (130) e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle Sim, graduati secondo principi di proporzionalità e tenendo conto delle dimensioni dell’intermediario, e i criteri di disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi; (130) f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

    4. Ai responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, si applicano i commi 1, 2 e 3, limitatamente ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza. (130)

    5. I soggetti indicati al comma 1 valutano l’idoneità dei propri esponenti e responsabili delle principali funzioni aziendali e l’adeguatezza complessiva degli organi di amministrazione e controllo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l’esito della valutazione. La valutazione è condotta dall’organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall’organo che li ha nominati. In caso di specifiche e limitate carenze, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. In ogni altro caso il difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall’ufficio; questa è pronunciata dai medesimi organi entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto o della violazione sopravvenuti. (130)

    5-bis. La valutazione di cui al comma 5 è condotta: a) con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione e controllo: 1) prima che essi assumano le funzioni, nel caso in cui non sia rinnovata la maggioranza dei componenti dell’organo. A questo fine, l’efficacia della nomina dei nuovi componenti è sospesa fino alla conclusione della valutazione dell’idoneità. Resta fermo quanto previsto dall’ articolo 2383, secondo comma, del codice civile ; 2) dopo che essi abbiano assunto le funzioni, nel caso di rinnovo della maggioranza dei componenti dell’organo. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, in questo caso la nomina è immediatamente efficace. b) con riferimento ai responsabili delle principali funzioni aziendali e ai soggetti che svolgono funzioni di direzione, prima che tali soggetti siano nominati. (130)

    6. ((La Banca d’Italia, secondo modalità e tempi da essa stabiliti)) , anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati: ((valuta)) l’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle principali funzioni aziendali dei soggetti abilitati di maggiore rilevanza, come individuati dal regolamento di cui al comma 3, e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, anche sulla base dell’analisi compiuta e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma

    5. A questo fine, ((la Banca d’Italia tiene)) conto anche delle informazioni acquisite sulla base della disciplina in materia di collaborazione tra autorità o tramite accesso alla banca dati centrale AML/CFT di cui al regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024 . In caso di difetto o violazione, ((pronuncia)) la decadenza dalla carica. (130) ((133))

    6-bis. ((La Banca d’Italia valuta)) se i requisiti e i criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 continuino a essere soddisfatti qualora sussistano motivi ragionevoli per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che sussista un rischio maggiore di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo collegato al soggetto abilitato. (130) ((133)) (62)

  • Art. 244 SIC – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sess…

    Art. 244 SIC – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sess…

    Art. 244 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registrazione dei tumori e degli effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità

    In vigore dal 15/05/2008

    1. L’INAIL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all’articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell’ambito delle rispettive attività istituzionali, dall’Istituto nazionale della previdenza sociale, dall’Istituto nazionale di statistica, dall’Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all’articolo

    8. 2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni o mutageni, o casi di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative a sostanze tossiche per la riproduzione, ne danno segnalazione all’INAIL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 , che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

    3. Presso l’INAIL è costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale e dei casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, con sezioni rispettivamente dedicate: a) ((ai casi di cui all’allegato XLIII-ter dell’articolo 261 del presente decreto sotto la denominazione Neoplasie correlate all’amianto;)) b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS); c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali. c-bis) ai casi di effetti avversi per la salute da esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.

    4. L’INAIL rende disponibili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

    5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con le regioni e province autonome.

  • Art. 90 quinquies TUF – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti fin…

    Art. 90 quinquies TUF – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti fin…

    Art. 90 quinquies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Accesso ai servizi di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari su base transfrontaliera

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Fatto salvo l’ articolo 33 del regolamento (UE) n. 909/2014 , le imprese di investimento UE e le banche UE autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attività di investimento hanno il diritto di accedere direttamente e indirettamente ai servizi di regolamento gestiti da depositari centrali stabiliti nel territorio della Repubblica, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari. (73)

    2. I gestori dei mercati assicurano ai partecipanti ai mercati da esse gestiti il diritto di designare un sistema di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari effettuate su tali mercati, diverso da quello designato dal mercato stesso, qualora risultino rispettate le seguenti condizioni: a) la presenza di collegamenti e dispositivi fra il sistema di regolamento designato e i sistemi e la struttura del mercato regolamentato per garantire il regolamento efficace ed economico delle operazioni; b) il riconoscimento da parte della Consob che le condizioni tecniche di regolamento delle operazioni concluse nel mercato regolamentato tramite un sistema diverso da quello designato dal mercato stesso siano tali da consentire il regolare e ordinato funzionamento dei mercati. Nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli di Stato il riconoscimento è effettuato dalla Banca d’Italia.

    3. I gestori dei mercati comunicano alla Consob le designazioni effettuate dai partecipanti al mercato ai sensi del comma

    2. Tali comunicazioni sono effettuate alla Banca d’Italia nel caso dei mercati all’ingrosso dei titoli di Stato.

    4. Il riconoscimento di cui al comma 2, lettera b), è effettuato sentita la Banca d’Italia, nei casi di gestori di mercati regolamentati all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di gestori di mercati regolamentati di ((strumenti del mercato monetario)) e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute.

  • Art. 4 undecies TUF – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 4 undecies TUF – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    Art. 4 undecies D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Sistemi interni di segnalazione delle violazioni

    In vigore dal 01/07/1998

    1. I soggetti di cui alle parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni delle norme disciplinanti l’attività svolta, nonché del ((regolamento prospetto come definito all’ articolo 93-bis, comma 1, lettera a), e del)) regolamento (UE) n. 596/2014 . (78)

    2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire: a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall’autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l’identità del segnalante è sottratta all’applicazione dell’ articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato; b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione; c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione.

    3. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’ articolo 2043 del Codice civile , la presentazione di una segnalazione nell’ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. ((Si applicano le disposizioni contenute nell’ articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 .))

    4. La Banca d’Italia e la Consob adottano, secondo le rispettive competenze, le disposizioni attuative del presente articolo, avuto riguardo all’esigenza di coordinare le funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti destinatari. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 68 . (73)

  • Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima

    Art. 126 TUF – Convocazioni successive alla prima

    Art. 126 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Convocazioni successive alla prima

    In vigore dal 01/07/1998

    1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. ((

    2. Qualora lo statuto preveda la possibilità di convocazioni successive alla prima, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell’avviso di convocazione, l’assemblea in seconda o successiva convocazione è tenuta entro trenta giorni. In tal caso i termini previsti dall’articolo 125-bis, commi 1 e 2, sono ridotti a ventuno giorni purché l’elenco delle materie da trattare non venga modificato. Nel caso di assemblea convocata ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 2, le liste per l’elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del componente di minoranza del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza già depositate presso l’emittente sono considerate valide anche in relazione alla nuova convocazione. È consentita la presentazione di nuove liste e i termini previsti dall’articolo 147-ter, comma 1-bis, sono ridotti rispettivamente a quindici e dieci giorni. ))

    3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N.

    37. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAO 2004, N. 37.

  • Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    Art. 60 TUF – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    Art. 60 D.Lgs. 58/1998 (TUF) – Adesione ai sistemi d’indennizzo da parte di intermediari esteri

    In vigore dal 01/07/1998

    1. Le succursali di imprese di investimento ((UE)) , di società di gestione UE, di GEFIA UE e di GEFIA non UE autorizzati in uno Stato membro dell’UE diverso dall’Italia o di banche ((UE)) insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal sistema di indennizzo del Paese di origine, a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. ((73))

    2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di ((paesi terzi)) insediate in Italia devono aderire a un sistema di indennizzo riconosciuto, limitatamente all’attività svolta in Italia. La Banca d’Italia verifica che la copertura offerta dai sistemi di indennizzo esteri cui aderiscono le succursali di imprese di ((paesi terzi)) operanti in Italia possa considerarsi equivalente a quella offerta dai sistemi di indennizzo riconosciuti. ((73))