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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori a rischio biologico servizi sanitari adeguati (docce calde/fredde, lavaggi oculari, antisettici), indumenti protettivi riposti separatamente dagli abiti civili e DPI controllati e decontaminati dopo ogni uso.
  • Gli indumenti di lavoro contaminati devono essere tolti nell’area di lavoro, conservati separatamente, disinfettati e, se necessario, distrutti.
  • Nelle aree a rischio biologico è vietato mangiare, bere, fumare, conservare alimenti, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
  • I DPI non monouso devono essere riparati o sostituiti prima di ogni successivo utilizzo se difettosi.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 273 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure igieniche

In vigore dal 15/05/2008

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezione individuale ((ove non siano mono uso,)) siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell’utilizzazione successiva; d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c’è rischio di esposizione è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Le misure igieniche come barriera comportamentale contro il rischio biologico

L’art. 273 D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure igieniche fondamentali per la prevenzione del rischio biologico, traducendo in obblighi specifici i principi generali di igiene del lavoro che, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, erano frammentati in diverse disposizioni normative. La logica sottostante è quella delle «barriere comportamentali»: accanto alle misure tecniche (cappe, sistemi di contenimento), le misure igieniche creano una barriera di comportamenti corretti che interrompono le vie di trasmissione degli agenti biologici, principalmente la via cutanea, mucosale, inalatoria e oro-fecale.

L’applicazione dell’art. 273 presuppone che la valutazione del rischio ex art. 271 SIC abbia evidenziato rischi per la salute dei lavoratori. Per le attività con esposizione non deliberata e rischio basso, l’art. 271, comma 4 SIC permette al datore di lavoro di derogare alle disposizioni dell’art. 273, comma 1 (ma non al comma 2, che rimane sempre applicabile).

I servizi sanitari adeguati: docce, lavaggi oculari e antisettici

La lettera a) impone la disponibilità di servizi sanitari con «docce con acqua calda e fredda» e, se del caso, «lavaggi oculari e antisettici per la pelle». Quest'ultima previsione è particolarmente rilevante nelle strutture sanitarie e nei laboratori che lavorano con agenti biologici in grado di causare infezioni per via oculare o cutanea. Le stazioni di lavaggio oculare devono essere posizionate a distanza di sicurezza (non più di 10 secondi di cammino) dall’area di lavoro a rischio, con accesso immediato in caso di contaminazione accidentale. La disponibilità di antisettici (es. soluzione alcolica al 70%, iodio-povidone) nelle immediate vicinanze del posto di lavoro è standard nei laboratori BSL-2 e superiori.

Gli indumenti protettivi: separazione e gestione post-esposizione

Le lettere b), c) e d) disciplinano il ciclo di vita degli indumenti protettivi. Il principio base è la separazione fisica: gli indumenti di lavoro/protezione non devono mai essere riposti insieme agli abiti civili, per evitare la contaminazione incrociata. Gli armadietti bicompartimentali (uno per gli abiti civili, uno per quelli da lavoro) sono la soluzione standard nelle strutture a rischio biologico.

La lettera c) introduce una distinzione importante per i DPI non monouso: devono essere controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. L’inciso «ove non siano mono uso» (introdotto da un decreto correttivo) chiarisce che i DPI monouso vanno smaltiti dopo l’uso come rifiuti biologici, senza necessità di decontaminazione. La lettera d) precisa che gli indumenti contaminati devono essere tolti prima di lasciare l’area di lavoro e, se necessario, distrutti, previsione rilevante per i contesti di massima sicurezza biologica dove la decontaminazione può essere tecnicamente difficile o insufficiente a garantire la sicurezza.

Il divieto assoluto di attività non lavorative nelle aree a rischio

Il comma 2 introduce un regime di divieti assoluti nelle aree a rischio biologico: è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. Questi divieti presiedono alla prevenzione della via di trasmissione oro-fecale, che è particolarmente insidiosa perché avviene in modo inconsapevole, il lavoratore che tocca una superficie contaminata e poi si porta le mani alla bocca o agli occhi può infettarsi anche in assenza di contatto diretto con l’agente biologico.

Il divieto delle pipette a bocca merita una menzione specifica: nella biologia molecolare e nella microbiologia degli anni passati, il pipettamento a bocca era una pratica diffusa (si aspirava il liquido con la bocca per controllare il volume). Oggi è assolutamente vietata in qualunque laboratorio moderno, indipendentemente dal gruppo dell’agente manipolato, in ragione del rischio di ingestione accidentale. L’art. 273 recepisce formalmente questo divieto nell’ordinamento della sicurezza sul lavoro.

Il regime sanzionatorio

La violazione dell’art. 273, comma 1 da parte del datore di lavoro o del dirigente è punita dall’art. 282, comma 2, lettera a) D.Lgs. 81/2008 con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La violazione del divieto di cui al comma 2 (uso di cibi, bevande, cosmetici nelle aree a rischio) da parte di chiunque è punita dall’art. 286 D.Lgs. 81/2008 con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. Il preposto che non sorveglia il rispetto del comma 1 è punito dall’art. 283, comma 1 D.Lgs. 81/2008 con l’arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro.

Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio di analisi veterinarie (agenti di Gruppo 2). Caio, infermiere veterinario, viene sorpreso a consumare il proprio pranzo nella sala di preparazione dei campioni. Il datore di lavoro è responsabile dell’infrazione ai sensi del comma 2: avrebbe dovuto garantire l’esistenza e l’effettivo rispetto del divieto tramite segnaletica, formazione e sorveglianza del preposto. La sanzione amministrativa colpisce il singolo Caio, ma il datore di lavoro risponde della mancata organizzazione preventiva.

Domande frequenti

In quali aree di un ospedale si applicano i divieti del comma 2 dell’art. 273?

I divieti si applicano in tutte le aree dove la valutazione del rischio ex art. 271 SIC ha evidenziato rischi biologici per la salute. In un ospedale tipico, ciò include: sale operatorie, reparti di malattie infettive, laboratori analisi, sale di medicina nucleare, sale anatomia patologica. Non si applicano agli uffici amministrativi o alle sale d'attesa dove non vi è contatto con materiale biologico.

I guanti monouso usati in laboratorio vanno smaltiti come rifiuto speciale?

Sì, se contaminati da agenti biologici. I guanti monouso contaminati sono rifiuti speciali pericolosi (codice EER 18 01 03*) e devono essere smaltiti in contenitori rigidi chiusi con simbolo biohazard, secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006. Non possono essere rigettati nei rifiuti urbani o nel cestino ordinario del laboratorio.

Il datore di lavoro può affidare la decontaminazione degli indumenti di lavoro a una lavanderia esterna?

Sì, ma la lavanderia deve essere informata della natura biologica del materiale e deve adottare procedure di decontaminazione validate (es. cicli di lavaggio ad alta temperatura o trattamenti chimici certificati). Gli indumenti devono essere trasportati in sacchi chiusi e identificati come potenzialmente infetti. Il datore di lavoro rimane responsabile della corretta gestione anche in caso di esternalizzazione.

È sufficiente che i lavoratori siano informati oralmente dei divieti del comma 2?

No. L’informazione orale deve essere integrata con segnaletica visibile nelle aree a rischio (art. 278, comma 4 SIC richiede cartelli con le procedure da seguire) e con formazione documentata. Il datore di lavoro deve anche garantire che i divieti siano effettivamente rispettati attraverso la sorveglianza del preposto (art. 19, comma 1, lettera a) D.Lgs. 81/2008).

Cosa deve fare Tizio, RSPP di un laboratorio clinico, se un operatore segnala che i lavaggi oculari non funzionano?

L’RSPP deve immediatamente segnalare il guasto al datore di lavoro e, fino al ripristino, adottare misure compensative (es. trasferimento temporaneo delle attività con rischio di schizzi oculari in un’altra area dotata di lavaggio funzionante). Le stazioni di lavaggio oculare devono essere verificate periodicamente (almeno settimanalmente) per assicurarne il funzionamento, come previsto dalle linee guida ANSI Z358.1.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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