- Dove la valutazione ex art. 271 SIC evidenzia rischi biologici, il datore di lavoro deve attuare misure tecniche, organizzative e procedurali per prevenire ogni esposizione.
- Il principio guida è la sostituzione/eliminazione: evitare agenti nocivi quando il tipo di attività lo consente.
- Le misure comprendono: limitazione dei lavoratori esposti, progettazione dei processi con dispositivi di sicurezza, protezioni collettive prima di quelle individuali, misure igieniche e segnaletica di rischio biologico.
- Sono obbligatorie procedure specifiche per il prelievo/manipolazione di campioni biologici, gestione delle emergenze, raccolta e smaltimento dei rifiuti biologici.
- Il trasporto di agenti biologici all’interno e all’esterno del luogo di lavoro richiede procedure concordate di sicurezza.
Art. 272 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure tecniche, organizzative, procedurali
In vigore dal 15/05/2008
1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro: a) evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente; b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; c) progetta adeguatamente i processi lavorativi ((, anche attraverso l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici)) ; d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l’esposizione; e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell’allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati; g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile; l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all’interno ((e all’esterno)) del luogo di lavoro.
Stesso numero, altri codici
- Art. 272 Codice Civile: Dichiarazione giudiziale di maternità
- Articolo 272 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 272 Codice di Procedura Civile: Decisione delle questioni relative all’intervento
- Articolo 272 Codice di Procedura Penale: Limitazioni alle libertà della persona
- Articolo 272 Codice Penale: Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale
Il catalogo delle misure preventive: dall’eliminazione alla protezione individuale
L’art. 272 D.Lgs. 81/2008 traduce in obblighi concreti i principi generali di prevenzione dell’art. 15 D.Lgs. 81/2008, declinandoli specificamente per il rischio biologico. La struttura della norma segue la gerarchia delle misure di prevenzione: prima si tenta di eliminare il rischio alla fonte, poi di ridurlo, infine di proteggere il lavoratore che rimane esposto. Questa gerarchia è fondamentale: il datore di lavoro non può saltare i livelli superiori (eliminazione, sostituzione, protezione collettiva) per adottare direttamente i DPI, a meno che i livelli superiori siano tecnicamente impraticabili e ciò sia documentato nel DVR.
La disposizione si applica «in tutte le attività per le quali la valutazione di cui all’articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori». Questo presupposto è essenziale: le misure dell’art. 272 non scattano automaticamente per qualsiasi attività che abbia a che fare con microrganismi, ma solo quando la valutazione del rischio abbia effettivamente rilevato un rischio per la salute. Un’attività con agenti di Gruppo 1 in condizioni di completo controllo potrebbe portare a una valutazione che esclude la necessità di alcune delle misure elencate.
La sostituzione degli agenti nocivi: il principio cardine
La lettera a) impone di evitare l’utilizzazione di agenti biologici nocivi «se il tipo di attività lavorativa lo consente». Questo principio di sostituzione è particolarmente applicabile nella ricerca scientifica, dove spesso esistono modelli sperimentali alternativi che permettono di ottenere i medesimi risultati con agenti di Gruppo inferiore. Ad esempio, un laboratorio universitario che studia la biologia del virus dell’Epatite C (Gruppo 3) può utilizzare sistemi di repliconi virali (privi del ciclo infettivo completo) che non raggiungono la classificazione di Gruppo 3, riducendo significativamente il rischio per i ricercatori.
La limitazione degli esposti e la progettazione dei processi
La lettera b) impone di limitare al minimo i lavoratori esposti. In termini pratici, questo significa che l’accesso ai locali dove si lavora con agenti biologici classificati deve essere ristretto al personale strettamente necessario, con un sistema di controllo degli accessi (ad esempio, badge elettronico) che impedisca ingressi non autorizzati. La lettera c), come modificata dal decreto correttivo, precisa che la progettazione adeguata dei processi include «l’uso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad agenti biologici»: si tratta dei cosiddetti «safety devices», oggi standard nelle strutture sanitarie (aghi con sistema di ritiro automatico, siringhe sicure, sistemi chiusi per il prelievo del sangue).
La gerarchia protezione collettiva/DPI
La lettera d) ribadisce la gerarchia tra misure collettive e DPI: prima si adottano le protezioni collettive (cappe biologiche, sistemi di ventilazione con pressione negativa, isolatori), poi, e solo quando le misure collettive non bastano, si ricorre ai dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine FFP2/FFP3, visiere, camici a manica lunga). Nella prassi, i laboratori BSL-2 e BSL-3 utilizzano una combinazione di entrambi: la cappa a flusso laminare o a sicurezza biologica rappresenta la misura collettiva principale, integrata dall’uso di DPI appropriati per tutte le operazioni al di fuori della cappa.
Le misure igieniche per prevenire la propagazione accidentale
La lettera e) richiede misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la «propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro». Questo obbligo ha una duplice valenza: tutela i lavoratori esterni al laboratorio (personale amministrativo, visitatori) e protegge la comunità esterna. Le misure concrete includono la decontaminazione degli indumenti prima di uscire dall’area di lavoro, il divieto di portare materiali biologici in aree comuni, la decontaminazione delle superfici di lavoro a fine giornata e la gestione dei rifiuti biologici con contenitori chiusi e identificati.
La segnaletica di rischio biologico
La lettera f) impone l’uso del segnale di rischio biologico rappresentato nell’allegato XLV (il simbolo internazionale del biohazard, con sfondo arancione o giallo) e di altri segnali di avvertimento appropriati. La segnaletica non è un mero adempimento formale: in caso di emergenza, il personale di soccorso (vigili del fuoco, operatori del 118) deve immediatamente comprendere di trovarsi in presenza di agenti biologici pericolosi per calibrare le proprie misure di protezione. Una segnaletica assente o non conforme all’allegato XLV può esporre il datore di lavoro alla sanzione dell’art. 282, comma 2, lettera a) SIC.
Rifiuti biologici e trasporto: obblighi specifici
Le lettere l) e m) affrontano due aspetti critici della gestione degli agenti biologici: il ciclo dei rifiuti e il trasporto. I rifiuti biologici devono essere raccolti in contenitori adeguati (codificati con il simbolo biohazard), decontaminati prima dello smaltimento finale (es. autoclave per i rifiuti di laboratorio) e smaltiti come rifiuti speciali pericolosi ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Il trasporto all’esterno del luogo di lavoro deve seguire le disposizioni dell’ADR (Accordo europeo sul trasporto di merci pericolose su strada) e dell’IATA per il trasporto aereo, che classificano le sostanze biologiche in due categorie (A: agenti di Gruppo 3/4; B: agenti di Gruppo 2) con imballaggi e documentazione specifici.
Domande frequenti
Un ospedale può fornire ai medici solo guanti come DPI contro il rischio biologico, senza adottare misure collettive?
No. L’art. 272, lettera d) impone di adottare prima le misure collettive di protezione (es. cappe biologiche, sistemi di ventilazione con pressione negativa nei reparti TBC) e solo successivamente, o in aggiunta, i DPI. L’adozione esclusiva di DPI è ammessa solo quando le misure collettive siano tecnicamente impraticabili, e questa scelta deve essere motivata nel DVR.
Cosa si intende per 'propagazione accidentale fuori dal luogo di lavoro' che le misure igieniche devono prevenire?
Si intende la fuoriuscita di agenti biologici pericolosi dall’area di lavoro controllata verso ambienti non protetti: corridoi ospedalieri, aree comuni, abitazioni dei lavoratori. Le misure preventive includono: cambio degli indumenti da lavoro prima di uscire, decontaminazione delle superfici, trasporto sicuro dei materiali biologici e gestione corretta dei rifiuti contaminati.
Le procedure di emergenza ex art. 272, lettera h) devono essere scritte o è sufficiente la formazione orale?
Devono essere scritte e affisse in posizione visibile nel luogo di lavoro (art. 278, comma 4 SIC). La formazione orale è necessaria per garantire che i lavoratori le abbiano interiorizzate, ma non sostituisce la documentazione scritta. Le procedure devono indicare chi contattare, come contenere la fuoriuscita dell’agente e quali misure di protezione immediata adottare.
Il segnale di rischio biologico è lo stesso per tutti i gruppi di agenti biologici?
Il simbolo biohazard (allegato XLV) è lo stesso, ma la segnaletica può essere integrata con indicazioni sul gruppo dell’agente presente, le misure di protezione richieste per l’accesso e le procedure di emergenza. Nei laboratori BSL-3 e BSL-4 la segnaletica è tipicamente più articolata e richiede l’autorizzazione scritta per l’accesso.
Come devono essere trasportati i campioni biologici pericolosi fuori dal laboratorio?
Il trasporto di agenti biologici di Gruppo 3 e 4 su strada segue il regolamento ADR (classe 6.2, sostanze infettive). I campioni di Categoria A (agenti di Gruppo 3/4) richiedono imballaggio triplo con contenitore primario ermetico, imballaggio secondario assorbente e imballaggio esterno rigido con il segnale biohazard. Il trasportatore deve essere formato ADR e il documento di trasporto deve indicare la classe di pericolo.