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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prima dell’inizio di attività con agenti biologici di Gruppo 2 o 3, il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza territorialmente competente le informazioni richieste, almeno 30 giorni prima.
  • La comunicazione deve includere nome e indirizzo dell’azienda, il titolare e il documento di valutazione del rischio ex art. 271 SIC.
  • Per gli agenti di Gruppo 4 la comunicazione si aggiunge all’autorizzazione ministeriale ex art. 270 SIC.
  • Ogni variazione significativa del rischio o utilizzo di un nuovo agente classificato provvisoriamente impone una nuova comunicazione.
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) ha diritto di accesso alle informazioni comunicate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 269 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Comunicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori: a) il nome e l’indirizzo dell’azienda e il suo titolare; b) il documento di cui all’articolo 271, comma

5. 2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all’esercizio di attività che comporta l’utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma

1. 3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma

1. 5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 , il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo

4. Nota all’art. 269: – Il testo dell’allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE , concernente l’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126, supplemento ordinario.

La comunicazione preventiva: uno strumento di controllo amministrativo

L’art. 269 D.Lgs. 81/2008 introduce un obbligo di comunicazione preventiva che si colloca a metà strada tra un obbligo informativo e una procedura autorizzatoria implicita. A differenza dell’autorizzazione ex art. 270 SIC (riservata agli agenti di Gruppo 4), la comunicazione dell’art. 269 non richiede un provvedimento di accoglimento da parte dell’organo di vigilanza: il silenzio equivale a tacito consenso, ma l’organo ha facoltà di intervenire con prescrizioni o ispezioni.

Il termine di 30 giorni prima dell’inizio dei lavori è un termine minimo inderogabile. Alfa S.r.l. che intende aprire un laboratorio microbiologico con colture di Salmonella typhimurium (Gruppo 2) deve inviare la comunicazione all’ASL territorialmente competente almeno un mese prima dell’avvio. Una comunicazione tardiva, anche di un solo giorno, integra la fattispecie sanzionatoria dell’art. 282, comma 2, lettera b SIC: arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro.

I destinatari dell’obbligo: datori di lavoro di Gruppo 2 e 3

L’obbligo di comunicazione riguarda il datore di lavoro che «intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3». L’uso deve essere deliberato: le attività con esposizione non intenzionale (es. addetti ai rifiuti, lavoratori agricoli) seguono un regime parzialmente diverso previsto dall’art. 271, comma 4 SIC. Per gli agenti di Gruppo 4, il comma 2 precisa che il datore di lavoro già autorizzato ex art. 270 SIC è comunque tenuto alla comunicazione preventiva, che si aggiunge e non sostituisce l’autorizzazione.

Il contenuto della comunicazione

La comunicazione deve includere: (a) nome e indirizzo dell’azienda e del titolare; (b) copia del documento di valutazione del rischio ex art. 271, comma 5 SIC. Quest'ultimo elemento è particolarmente importante: la comunicazione non è una semplice notifica burocratica, ma presuppone che il datore di lavoro abbia già effettuato la valutazione del rischio, identificato gli agenti presenti, classificato il personale esposto e definito le misure di prevenzione. L’organo di vigilanza riceve quindi non solo l’avviso dell’avvio dell’attività, ma anche il quadro completo delle misure adottate, che può valutare e, se necessario, contestare con prescrizioni ispettive.

Comunicazioni successive: il principio del monitoraggio continuo

Il comma 3 impone una nuova comunicazione ogni volta che si verificano «mutamenti nelle lavorazioni che comportano una variazione significativa del rischio per la salute». Questo include: (i) l’introduzione di nuovi agenti biologici non previsti nella comunicazione originaria; (ii) cambiamenti nei processi che aumentano il numero di lavoratori esposti o modificano il livello di esposizione; (iii) l’utilizzo di un agente non ancora classificato nell’allegato XLVI che il datore di lavoro classifica provvisoriamente. Il concetto di «variazione significativa» non è definito dalla norma e richiede una valutazione caso per caso, ma in linea di principio qualunque modifica che incide sulle voci del documento di valutazione del rischio ex art. 271, comma 5 SIC può essere considerata significativa.

Il ruolo del rappresentante per la sicurezza

Il comma 4 riconosce all’RLS il diritto di accedere alle informazioni comunicate all’organo di vigilanza. Questa previsione ha una doppia valenza: da un lato rafforza il diritto di informazione dei lavoratori, garantito anche dall’art. 50, comma 1, lettera e), D.Lgs. 81/2008; dall’altro responsabilizza indirettamente l’RLS, che può segnalare all’organo di vigilanza eventuali difformità tra quanto comunicato e la realtà produttiva dell’azienda.

OGM e regime speciale del D.Lgs. 206/2001

Il comma 5 prevede una deroga per le attività con microrganismi geneticamente modificati ai livelli di contenimento 2, 3 e 4 del D.Lgs. 206/2001: in questi casi, il documento di valutazione del rischio ex art. 271 SIC è sostituito dalla documentazione già prevista dal D.Lgs. 206/2001. Questo evita duplicazioni burocratiche per i laboratori di ricerca biotecnologica che già presentano notifiche alle autorità competenti ai sensi della normativa sugli OGM.

I laboratori diagnostici: un’eccezione importante

Il comma 6 estende l’obbligo di comunicazione ai laboratori che forniscono un servizio diagnostico, anche per gli agenti di Gruppo 4. Si tratta di una deroga al regime ordinario: normalmente i laboratori diagnostici non usano deliberatamente agenti biologici classificati, ma li incontrano nei campioni clinici dei pazienti. Il legislatore ha ritenuto opportuno assoggettarli all’obbligo informativo per garantire che le autorità di vigilanza siano consapevoli della presenza di tali agenti nelle strutture sanitarie del territorio.

Domande frequenti

Un laboratorio di analisi cliniche deve comunicare all’organo di vigilanza se trova il virus dell’HIV in un campione biologico di un paziente?

Il comma 6 dell’art. 269 impone la comunicazione ai laboratori diagnostici anche per agenti di Gruppo 4, ma per gli agenti di Gruppo 3 come HIV la comunicazione riguarda l’avvio dell’attività diagnostica in quanto tale, non il singolo riscontro su un paziente. Se il laboratorio già ha comunicato il proprio profilo di rischio biologico all’ASL, non è necessaria una nuova comunicazione per ogni reperto positivo, salvo che si tratti di un agente non precedentemente indicato.

Cosa succede se l’organo di vigilanza non risponde entro 30 giorni dalla comunicazione?

Il silenzio dell’organo di vigilanza non equivale a un’autorizzazione, ma non impedisce al datore di lavoro di avviare l’attività decorso il termine. L’organo mantiene tuttavia il potere di intervenire in qualunque momento con ispezioni e prescrizioni, verificando che le misure di prevenzione adottate siano conformi al Titolo X. Il regime è quindi diverso dall’autorizzazione ex art. 270 SIC, che richiede un provvedimento espresso.

Un’azienda che lavora con Streptococcus thermophilus per la produzione di yogurt deve effettuare la comunicazione ex art. 269?

Streptococcus thermophilus è classificato nel Gruppo 1 dall’allegato XLVI. L’obbligo di comunicazione ex art. 269 riguarda solo gli agenti di Gruppo 2 o superiore, quindi l’azienda non è tenuta alla comunicazione. Rimane ovviamente l’obbligo di valutazione del rischio biologico ex art. 271 SIC.

Tizio, responsabile HR di Alfa S.r.l., vuole assumere un biologo per lavorare con colture batteriche di E. coli K-12 (Gruppo 1): quali adempimenti preliminari servono?

E. coli K-12 è nel Gruppo 1, quindi non scatta la comunicazione ex art. 269. Il datore di lavoro deve però effettuare la valutazione del rischio biologico ex art. 271 SIC, adottare le misure igieniche ex art. 273 SIC e fornire informazione e formazione al lavoratore ex art. 278 SIC prima dell’avvio dell’attività.

La comunicazione ex art. 269 va effettuata anche per ogni singolo lavoratore aggiuntivo che viene adibito all’attività?

No. La comunicazione riguarda l’attività in quanto tale, non i singoli lavoratori. Una nuova comunicazione è richiesta solo in caso di variazione significativa del rischio (comma 3), che non include normalmente l’assunzione di ulteriori lavoratori per le stesse mansioni. Il numero dei lavoratori esposti è invece aggiornato nel documento di valutazione del rischio.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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