In sintesi
- Le norme del Titolo X del D.Lgs. 81/2008 sugli agenti biologici si applicano a tutte le attività lavorative con rischio di esposizione ad agenti biologici.
- Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (OGM) e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
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Art. 266 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
Stesso numero, altri codici
- Art. 266 Codice Civile: Impugnazione del riconoscimento per effetto
- Articolo 266 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 266 Codice di Procedura Civile: Revisione del conto approvato
- Articolo 266 Codice di Procedura Penale: Limiti di ammissibilità
- Articolo 266 Codice Penale: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il campo di applicazione della disciplina sugli agenti biologici
L’art. 266 del D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo X, dedicato alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione ad agenti biologici. La norma recepisce la Direttiva 2000/54/CE e definisce il campo di applicazione con un principio di universalità: si applica a «tutte le attività lavorative» con rischio di esposizione ad agenti biologici, senza distinzioni per settore o dimensione d'impresa.
Gli agenti biologici (definiti dall’art. 267 SIC) comprendono microrganismi (batteri, virus, funghi, parassiti), tossine microbiche e altri agenti biologicamente attivi classificati in quattro gruppi di rischio decrescente. Il campo applicativo del Titolo X è vastissimo: riguarda settori tradizionalmente a rischio (sanità, veterinaria, laboratori microbiologici, smaltimento rifiuti, fognature, macellazione, agricoltura con esposizione a terra, compost e letame) ma anche attività meno ovvie (call center dove si circolano virus respiratori, studi dentistici, centri estetici con uso di aghi).
La clausola di riserva del comma 2 è importante: per gli OGM (organismi geneticamente modificati) si applica la normativa specifica di recepimento delle direttive 90/219/CE (impiego confinato) e 2001/18/CE (emissione deliberata). Questa riserva evita sovrapposizioni tra la disciplina generale degli agenti biologici e quella speciale degli OGM, che ha caratteristiche proprie legate al rischio ambientale oltre che a quello per i lavoratori.
Domande frequenti
Il Titolo X sugli agenti biologici si applica anche alle aziende agricole?
Sì. Le attività agricole con esposizione a terra, compost, letame e animali comportano rischi biologici documentati (tetano, leptospirosi, salmonellosi, dermatomicosi). Il Titolo X si applica integralmente, con la valutazione del rischio (art. 271 SIC) come punto di partenza.
Un laboratorio di ricerca che lavora con OGM deve applicare il Titolo X sugli agenti biologici o la normativa OGM?
La normativa sugli OGM (D.Lgs. 206/2001 per l’impiego confinato e D.Lgs. 224/2003 per l’emissione deliberata) prevale come disciplina specifica. Tuttavia, le misure di protezione dei lavoratori previste dal Titolo X del D.Lgs. 81/2008 si applicano in modo complementare, nella misura in cui non siano già coperte dalla normativa OGM specifica.
I lavoratori del settore sanitario sono soggetti al Titolo X?
Sì, in modo pieno. Il settore sanitario è uno dei principali ambiti di applicazione del Titolo X: medici, infermieri, tecnici di laboratorio, addetti alle pulizie e alla raccolta rifiuti sanitari sono tutti esposti a rischi biologici e devono essere protetti secondo le disposizioni degli artt. 266-286 SIC.
Un’impresa di sanificazione è soggetta al Titolo X?
Sì. Le attività di sanificazione di ambienti contaminati da agenti biologici (sanificazione ospedaliera, disinfezione di serbatoi d'acqua con Legionella, bonifica di locali con muffe, ecc.) comportano un rischio biologico professionale e sono pienamente soggette al Titolo X.
La valutazione del rischio biologico fa parte del DVR generale?
Sì. La valutazione del rischio biologico (art. 271 SIC) è parte integrante del documento di valutazione dei rischi (art. 28 SIC). Non è un documento separato ma una sezione specifica del DVR dedicata all’identificazione degli agenti biologici presenti, alla loro classificazione in gruppi di rischio e alle misure di prevenzione adottate.