Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 263 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il preposto)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e
4. ))
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 262 - Art. 262 SIC - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente→T.U. Sicurezza art. 264 - Art. 264 SIC - Sanzioni per il medico competente→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 264 bis SIC – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)→Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)→Art. 265 SIC – Articolo abrogato→Art. 260 SIC – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio→Art. 266 SIC – Campo di applicazione→Art. 259 SIC – Sorveglianza sanitaria→Art. 267 SIC – Definizioni
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 263 del D.Lgs. 81/2008 fa parte dell'apparato sanzionatorio del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ha la specifica funzione di presidiare gli obblighi del preposto nell'ambito della protezione dai rischi connessi all'esposizione ad agenti chimici e cancerogeni. La disposizione traduce in conseguenze penali la violazione dei doveri di vigilanza che la legge addossa a questa figura, collocandola in una posizione intermedia ma centrale nella catena della prevenzione.
La figura del preposto nel sistema prevenzionistico
Il preposto e il soggetto che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintende all'attivita lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione. Non e il datore di lavoro, ne il dirigente, ma chi opera a diretto contatto con l'attivita produttiva e con i lavoratori. Proprio questa prossimita giustifica un autonomo regime di responsabilita: il preposto e il terminale operativo della sicurezza, colui che puo accorgersi in tempo reale degli scostamenti rispetto alle procedure.
La struttura della norma sanzionatoria
La disposizione articola le sanzioni per fasce, prevedendo l'arresto o, in alternativa, l'ammenda, con misure differenziate a seconda della gravita delle violazioni richiamate. Il rinvio a una pluralita di articoli del medesimo titolo individua il perimetro dei doveri la cui inosservanza assume rilievo penale per il preposto. La tecnica del rinvio normativo impone all'interprete un lavoro di ricostruzione: per comprendere cosa esattamente sia sanzionato occorre risalire alle disposizioni richiamate e ai concreti obblighi di vigilanza che esse pongono a carico di chi sovrintende.
Il fondamento della responsabilita
La responsabilita del preposto non discende da una generica posizione apicale, ma dal mancato esercizio dei poteri-doveri di sorveglianza che gli competono. Egli risponde perche, potendo e dovendo vigilare sulla corretta applicazione delle misure di protezione, ha omesso di farlo o lo ha fatto in modo inadeguato. Si tratta di una responsabilita ritagliata sulla funzione effettivamente svolta: il rimprovero penale presuppone che il soggetto avesse, in concreto, i mezzi e l'autorita per incidere sull'attivita pericolosa.
Arresto o ammenda: il trattamento alternativo
La previsione di pene alternative, arresto oppure ammenda, e tipica del modello contravvenzionale del Testo Unico ed e funzionale a graduare la risposta sanzionatoria in rapporto alla concreta gravita del fatto. La natura contravvenzionale comporta inoltre l'operativita di meccanismi di estinzione collegati all'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: la finalita ultima non e meramente punitiva, ma di ripristino delle condizioni di sicurezza.
Il bene giuridico tutelato
Dietro l'apparato sanzionatorio sta la tutela della salute e dell'integrita fisica dei lavoratori esposti ad agenti chimici e cancerogeni, beni di rango costituzionale. La scelta di sanzionare anche il preposto, e non solo le figure datoriali, risponde all'esigenza di rendere effettiva la prevenzione in ogni anello della catena organizzativa, evitando che la responsabilita si concentri ai vertici lasciando scoperto il livello operativo dove i rischi si manifestano in concreto.
Indicazioni pratiche
Per chi riveste il ruolo di preposto, la disposizione segnala l'importanza di una vigilanza attiva e documentata sull'osservanza delle misure di protezione. Per l'organizzazione, evidenzia la necessita di individuare con chiarezza chi svolga in concreto funzioni di sovrintendenza e di dotare tali soggetti dei poteri necessari a esercitare il controllo. La corretta mappatura dei ruoli e dei poteri e, in questa prospettiva, la premessa per una distribuzione delle responsabilita coerente con l'effettivo assetto organizzativo.
Effettivita della funzione e principio di tassativita
Nell'applicazione della norma assume rilievo decisivo il principio per cui la responsabilita segue la funzione effettivamente esercitata, indipendentemente dalla qualifica formale rivestita. Chi svolge in concreto compiti di sovrintendenza e vigilanza puo essere chiamato a rispondere come preposto anche in assenza di una formale investitura, cosi come, all'inverso, una designazione meramente nominale, priva di reali poteri, non e di per se sufficiente a fondare il rimprovero. Questa impostazione, ispirata all'effettivita, convive con il principio di tassativita proprio della materia penale: il perimetro delle condotte sanzionate e quello tracciato dal rinvio agli articoli richiamati, e non e suscettibile di estensioni analogiche. L'interprete deve dunque muoversi tra la valorizzazione del ruolo concreto e il rigore nella delimitazione delle violazioni rilevanti.
Il rapporto con le altre figure della sicurezza
La responsabilita del preposto non si sovrappone, ma si affianca a quella delle altre figure del sistema prevenzionistico, ciascuna titolare di propri obblighi. Il datore di lavoro e il dirigente operano su un piano organizzativo e di scelta delle misure; il preposto opera sul piano del controllo della loro concreta attuazione. Questa articolazione per livelli risponde all'idea che la sicurezza sia un risultato cui concorrono distinti centri di responsabilita, ciascuno chiamato a fare la propria parte. La sanzione a carico del preposto si giustifica proprio perche presidia uno snodo, quello del controllo operativo, che le figure apicali non sono in grado di coprire direttamente e costantemente.
La funzione di prevenzione della sanzione
Va infine sottolineata la dimensione preventiva, e non meramente repressiva, dell'apparato sanzionatorio. La previsione di conseguenze penali per l'inosservanza degli obblighi di vigilanza mira anzitutto a indurre i preposti a un esercizio diligente e continuativo del controllo, prima ancora che a punire le violazioni gia consumate. In coerenza con questa finalita, il modello contravvenzionale del Testo Unico valorizza i meccanismi che collegano l'estinzione dell'illecito all'adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi di vigilanza: la priorita dell'ordinamento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, e la sanzione opera come leva per ottenere quel risultato, ponendosi al servizio della tutela effettiva della salute dei lavoratori.
Domande frequenti
Chi e il preposto sanzionato da questa norma?
E il soggetto che, in ragione delle proprie competenze e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attivita lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione, vigilando sull'attuazione delle misure di sicurezza.
Quali sanzioni sono previste?
La norma prevede l'arresto o, in alternativa, l'ammenda, con misure differenziate per fasce a seconda della gravita delle violazioni richiamate dal testo.
Su cosa si fonda la responsabilita del preposto?
Sul mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e sorveglianza che gli competono, non su una generica posizione apicale. Egli risponde per aver omesso un controllo che poteva e doveva svolgere.
Qual e la natura di queste sanzioni?
Si tratta di contravvenzioni, coerenti con il modello sanzionatorio del Testo Unico, per le quali operano anche meccanismi collegati all'adempimento delle prescrizioni degli organi di vigilanza.
Quale bene giuridico tutela la disposizione?
La salute e l'integrita fisica dei lavoratori esposti ad agenti chimici e cancerogeni, presidiando l'effettivita della prevenzione anche al livello operativo dell'organizzazione.