← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il preposto è punito con arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli obblighi operativi più gravi in materia di agenti chimici, CMR e amianto (artt. 225, 226, 228, 235, 236, 240, 241, 242, 248, 254 SIC).
  • Sanzione minore (arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro) per violazioni meno gravi (artt. 229 e 239 SIC).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 263 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni per il preposto)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto è punito: a) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254; b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e

4. ))

La responsabilità penale del preposto in materia di agenti chimici, CMR e amianto

L’art. 263 del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto da modifiche successive, estende la responsabilità penale al preposto per le violazioni delle disposizioni in materia di agenti chimici, CMR e amianto. Il preposto (caposquadra, capoturno, capocantiere) è la figura che sovrintende all’esecuzione delle lavorazioni e che ha una responsabilità operativa diretta sul rispetto delle procedure di sicurezza.

Le violazioni sanzionate a carico del preposto sono quelle per cui la responsabilità operativa immediata fa capo alla figura di sorveglianza: rispetto del valore limite per l’amianto (art. 254), misure di protezione operative (artt. 225, 226, 228), misure per le operazioni particolari CMR e amianto (artt. 240, 241, 248). Le sanzioni del preposto sono inferiori rispetto a quelle del datore di lavoro e del dirigente, rispecchiando la minore sfera di competenza e responsabilità della figura. Le sanzioni sono: arresto sino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per le violazioni più gravi; arresto fino a un mese o ammenda da 250 a 1.000 euro per le meno gravi.

La responsabilità del preposto non esclude quella del datore di lavoro e del dirigente: si tratta di responsabilità concorrenti, dove ciascuno risponde per le proprie specifiche omissioni. Il preposto non è responsabile per le violazioni che esulano dalla sua sfera di competenza (ad esempio, la mancata valutazione del rischio, che è esclusivamente a carico del datore di lavoro).

Domande frequenti

Il preposto risponde per la mancata valutazione del rischio chimico?

No. La valutazione del rischio è responsabilità esclusiva del datore di lavoro (art. 223 SIC) e, per alcuni aspetti, del dirigente. Il preposto risponde delle violazioni operative che rientrano nella sua sfera di sorveglianza: far rispettare le procedure, garantire l’uso dei DPI, segnalare le situazioni di pericolo.

Se il capocantiere di un’impresa amianto non fa usare i DPI ai lavoratori, risponde penalmente?

Sì. La violazione dell’art. 251 (uso dei DPI delle vie respiratorie) da parte del preposto è sanzionata dall’art. 263. Il capocantiere che, pur presente e in grado di intervenire, lascia che i lavoratori operino senza DPI adeguati in presenza di amianto, risponde penalmente con arresto fino a due mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.