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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti ad amianto nel registro di esposizione ex art. 243 SIC e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.
  • Su richiesta degli organi di vigilanza e dell’INAIL, il datore di lavoro fornisce copia dei documenti.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio viene trasmessa all’INAIL dal datore di lavoro, tramite il medico competente.
  • L’INAIL conserva i documenti per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.))

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ ((INAIL)) copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ ((INAIL)) , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma

1. 4. L’ ((INAIL)) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.

Il registro di esposizione all’amianto: specificità rispetto agli altri CMR

L’art. 260 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad amianto, rimandando al registro generale dei CMR ex art. 243 SIC ma con alcune specificità. La trasmissione sistematica all’INAIL (non solo su richiesta) è uno degli elementi distintivi della disciplina amianto.

Il comma 1 prevede che il datore di lavoro iscriva i lavoratori esposti nel registro ex art. 243 e ne invii copia agli organi di vigilanza (ASL) e all’INAIL. Questa trasmissione sistematica, a differenza di quella per altri CMR che avviene su richiesta o con cadenza triennale, riflette l’importanza del sistema di monitoraggio epidemiologico per l’amianto. L’INAIL gestisce il sistema di sorveglianza nazionale (ReNaTuM e altri registri), che richiede dati aggiornati sulle esposizioni per una corretta stima del burden of disease da amianto nella popolazione lavorativa.

Il comma 3 disciplina il flusso documentale alla cessazione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro. Il lavoratore riceve copia della propria documentazione. La conservazione quarantennale da parte dell’INAIL garantisce la tracciabilità dell’esposizione per l’intera vita professionale e per il periodo post-lavorativo durante il quale possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.

Domande frequenti

Il registro di esposizione all’amianto deve essere inviato all’INAIL periodicamente o solo alla cessazione del rapporto?

Il comma 1 prevede l’invio di copia del registro agli organi di vigilanza e all’INAIL, senza specificare una frequenza. Il comma 2 prevede la fornitura su richiesta. Nella pratica, si intende che l’invio avvenga all’atto dell’iscrizione di nuovi lavoratori, della cessazione del rapporto e in ogni caso su richiesta degli enti riceventi.

L’INAIL può utilizzare i dati del registro di esposizione all’amianto per fini epidemiologici?

Sì. I dati del registro alimentano il sistema di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali gestito dall’INAIL tramite i COR (art. 244 SIC). I dati individuali sono trattati con garanzie di riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), ma le elaborazioni aggregate sono pubblicate nelle relazioni annuali dell’INAIL.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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