Testo dell'articoloVigente
Art. 260 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.))
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ ((INAIL)) copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ ((INAIL)) , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1. 4. L’ ((INAIL)) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
In sintesi
Il registro di esposizione all’amianto: specificità rispetto agli altri CMR
L’art. 260 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad amianto, rimandando al registro generale dei CMR ex art. 243 SIC ma con alcune specificità. La trasmissione sistematica all’INAIL (non solo su richiesta) è uno degli elementi distintivi della disciplina amianto.
Il comma 1 prevede che il datore di lavoro iscriva i lavoratori esposti nel registro ex art. 243 e ne invii copia agli organi di vigilanza (ASL) e all’INAIL. Questa trasmissione sistematica, a differenza di quella per altri CMR che avviene su richiesta o con cadenza triennale, riflette l’importanza del sistema di monitoraggio epidemiologico per l’amianto. L’INAIL gestisce il sistema di sorveglianza nazionale (ReNaTuM e altri registri), che richiede dati aggiornati sulle esposizioni per una corretta stima del burden of disease da amianto nella popolazione lavorativa.
Il comma 3 disciplina il flusso documentale alla cessazione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro. Il lavoratore riceve copia della propria documentazione. La conservazione quarantennale da parte dell’INAIL garantisce la tracciabilità dell’esposizione per l’intera vita professionale e per il periodo post-lavorativo durante il quale possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.
Domande frequenti
Il registro di esposizione all'amianto deve essere inviato all'INAIL?
Si': l'art. 260 SIC prevede la trasmissione sistematica della copia del registro agli organi di vigilanza e all'INAIL, non solo su richiesta.
In cosa si distingue dalla disciplina degli altri CMR?
Nella trasmissione sistematica all'INAIL: per altri CMR avviene su richiesta o con cadenza triennale.
Cosa accade alla cessazione del rapporto di lavoro?
Il datore trasmette all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro.
Per quanto tempo l'INAIL conserva i documenti?
Per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione.
Perche' una conservazione cosi' lunga?
Per tracciare l'esposizione durante l'intera vita professionale e nel lungo periodo post-lavorativo in cui possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.