In sintesi
- Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti ad amianto nel registro di esposizione ex art. 243 SIC e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.
- Su richiesta degli organi di vigilanza e dell’INAIL, il datore di lavoro fornisce copia dei documenti.
- Alla cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e di rischio viene trasmessa all’INAIL dal datore di lavoro, tramite il medico competente.
- L’INAIL conserva i documenti per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 260 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.))
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ ((INAIL)) copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ ((INAIL)) , per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1. 4. L’ ((INAIL)) provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
Stesso numero, altri codici
- Art. 260 Codice Civile: Poteri dei genitori
- Articolo 260 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 260 Codice di Procedura Civile: Ispezione corporale
- Articolo 260 Codice di Procedura Penale: Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili
- Articolo 260 Codice Penale: Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il registro di esposizione all’amianto: specificità rispetto agli altri CMR
L’art. 260 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad amianto, rimandando al registro generale dei CMR ex art. 243 SIC ma con alcune specificità. La trasmissione sistematica all’INAIL (non solo su richiesta) è uno degli elementi distintivi della disciplina amianto.
Il comma 1 prevede che il datore di lavoro iscriva i lavoratori esposti nel registro ex art. 243 e ne invii copia agli organi di vigilanza (ASL) e all’INAIL. Questa trasmissione sistematica, a differenza di quella per altri CMR che avviene su richiesta o con cadenza triennale, riflette l’importanza del sistema di monitoraggio epidemiologico per l’amianto. L’INAIL gestisce il sistema di sorveglianza nazionale (ReNaTuM e altri registri), che richiede dati aggiornati sulle esposizioni per una corretta stima del burden of disease da amianto nella popolazione lavorativa.
Il comma 3 disciplina il flusso documentale alla cessazione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro. Il lavoratore riceve copia della propria documentazione. La conservazione quarantennale da parte dell’INAIL garantisce la tracciabilità dell’esposizione per l’intera vita professionale e per il periodo post-lavorativo durante il quale possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.
Domande frequenti
Il registro di esposizione all’amianto deve essere inviato all’INAIL periodicamente o solo alla cessazione del rapporto?
Il comma 1 prevede l’invio di copia del registro agli organi di vigilanza e all’INAIL, senza specificare una frequenza. Il comma 2 prevede la fornitura su richiesta. Nella pratica, si intende che l’invio avvenga all’atto dell’iscrizione di nuovi lavoratori, della cessazione del rapporto e in ogni caso su richiesta degli enti riceventi.
L’INAIL può utilizzare i dati del registro di esposizione all’amianto per fini epidemiologici?
Sì. I dati del registro alimentano il sistema di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali gestito dall’INAIL tramite i COR (art. 244 SIC). I dati individuali sono trattati con garanzie di riservatezza (D.Lgs. 196/2003 e GDPR), ma le elaborazioni aggregate sono pubblicate nelle relazioni annuali dell’INAIL.