Testo dell'articoloVigente
Art. 260 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all’articolo 259, nel registro di cui all’articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all’INAIL.
2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’ INAIL copia dei documenti di cui al comma l.
3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’ INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1. 4. L’ INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
In sintesi
Il registro di esposizione all’amianto: specificità rispetto agli altri CMR
L’art. 260 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la tenuta del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie per i lavoratori esposti ad amianto, rimandando al registro generale dei CMR ex art. 243 SIC ma con alcune specificità. La trasmissione sistematica all’INAIL (non solo su richiesta) è uno degli elementi distintivi della disciplina amianto.
Il comma 1 prevede che il datore di lavoro iscriva i lavoratori esposti nel registro ex art. 243 e ne invii copia agli organi di vigilanza (ASL) e all’INAIL. Questa trasmissione sistematica, a differenza di quella per altri CMR che avviene su richiesta o con cadenza triennale, riflette l’importanza del sistema di monitoraggio epidemiologico per l’amianto. L’INAIL gestisce il sistema di sorveglianza nazionale (ReNaTuM e altri registri), che richiede dati aggiornati sulle esposizioni per una corretta stima del burden of disease da amianto nella popolazione lavorativa.
Il comma 3 disciplina il flusso documentale alla cessazione del rapporto di lavoro: il datore di lavoro trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro. Il lavoratore riceve copia della propria documentazione. La conservazione quarantennale da parte dell’INAIL garantisce la tracciabilità dell’esposizione per l’intera vita professionale e per il periodo post-lavorativo durante il quale possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.
Casi pratici
Caso 1: iscrizione e invio sistematico
Il datore di lavoro iscrive i lavoratori esposti ad amianto nel registro ex art. 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza (ASL) e all'INAIL (art. 260 SIC): a differenza di altri CMR, la trasmissione e' sistematica, non solo su richiesta.
Caso 2: cessazione del rapporto
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il datore trasmette all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro. L'INAIL conserva i documenti per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione.
Domande frequenti
Il registro di esposizione all'amianto deve essere inviato all'INAIL?
Si': l'art. 260 SIC prevede la trasmissione sistematica della copia del registro agli organi di vigilanza e all'INAIL, non solo su richiesta.
In cosa si distingue dalla disciplina degli altri CMR?
Nella trasmissione sistematica all'INAIL: per altri CMR avviene su richiesta o con cadenza triennale.
Cosa accade alla cessazione del rapporto di lavoro?
Il datore trasmette all'INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio con le annotazioni del registro.
Per quanto tempo l'INAIL conserva i documenti?
Per quarant'anni dalla cessazione dell'esposizione.
Perche' una conservazione cosi' lunga?
Per tracciare l'esposizione durante l'intera vita professionale e nel lungo periodo post-lavorativo in cui possono manifestarsi le patologie amianto-correlate.