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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori esposti a CMR devono essere iscritti in un registro di esposizione che riporta l’attività svolta, l’agente CMR e il livello di esposizione; il registro è tenuto dal datore di lavoro tramite il medico competente.
  • In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la cartella sanitaria e le annotazioni individuali del registro sono trasmesse all’INAIL; copia è consegnata al lavoratore.
  • Le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie devono essere conservate per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione a cancerogeni/mutageni, e per almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione.
  • Il registro e le cartelle sono trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 243 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Registro di esposizione e cartelle sanitarie

In vigore dal 15/05/2008

1. I lavoratori di cui all’articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’agente ((l’agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza)) . Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall’articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. ((

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, ai sensi dell’articolo 25, ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell’azienda, il datore di lavoro invia il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni e fino ad un periodo di almeno cinque anni dalla cessazione di ogni attività che espone a sostanze tossiche per la riproduzione. ))

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ((ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: a) ((trasmette copia del registro di cui al comma 1 all’INAIL)) ed all’organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; b) consegna, a richiesta, all’Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; c) in caso di cessazione di attività dell’azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all’organo di vigilanza competente per territorio; d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ((ad agenti cancerogeni o a sostanze tossiche per la riproduzione, il datore di lavoro chiede all’INAIL)) copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma

4. 9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155 , ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente. ((

10. L’INAIL trasmette annualmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 e a richiesta li rende disponibili alle regioni. ))

Il registro di esposizione ai CMR: il documento storico dell’esposizione professionale

L’art. 243 del D.Lgs. 81/2008 istituisce il registro di esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione come strumento fondamentale di tracciabilità e tutela dei lavoratori nel lungo periodo. A differenza di molti altri obblighi documentali in materia di sicurezza, il registro di esposizione ha una durata che va ben oltre il rapporto di lavoro: 40 anni per cancerogeni e mutageni, almeno 5 anni per le sostanze reprotossiche.

La struttura e il contenuto del registro

Per ogni lavoratore iscritto, il registro deve contenere: l’attività svolta (mansione specifica), l’agente CMR utilizzato e, ove noto, il livello di esposizione. Quest'ultimo dato è il più difficile da ottenere in modo preciso: richiede misurazioni ambientali individuali (campionamento personale) o stime basate su dati di esposizione per mansione. Quando il livello di esposizione non è noto (ad esempio perché la misurazione non è stata possibile o perché si tratta di un’esposizione sporadica), questa circostanza deve essere annotata nel registro.

Il registro è istituito e aggiornato dal datore di lavoro «per il tramite del medico competente»: questa formulazione assegna al medico competente un ruolo operativo nella tenuta del registro, che normalmente è integrato nelle cartelle sanitarie e di rischio individuali. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti per la sicurezza (RLS) hanno diritto di accesso al registro, nell’esercizio delle loro funzioni di controllo.

La comunicazione all’INAIL e agli organi di vigilanza

Il comma 8 introduce obblighi periodici di comunicazione per i cancerogeni e le sostanze reprotossiche: a) trasmissione della copia del registro all’INAIL e all’organo di vigilanza, con aggiornamenti ogni tre anni e su richiesta; b) trasmissione di copia all’ISS su richiesta; c) in caso di cessazione dell’azienda, copia all’organo di vigilanza. Questa rete di comunicazione alimenta il sistema di monitoraggio epidemiologico dei tumori professionali gestito dall’INAIL, che elabora dati sui rischi occupazionali su scala nazionale (art. 244 SIC).

La conservazione quarantennale: una tutela unica nel suo genere

Il comma 6 stabilisce che le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie siano conservate dal datore di lavoro almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro e dall’INAIL fino a 40 anni dalla cessazione di ogni attività con esposizione a cancerogeni o mutageni (5 anni per le reprotossiche). La conservazione quarantennale è la diretta conseguenza della lunga latenza dei tumori professionali: per poter diagnosticare e risarcire correttamente un mesotelioma manifestato 35 anni dopo la fine dell’esposizione, è indispensabile disporre dei dati storici di esposizione.

Caso pratico: cambio di datore di lavoro con storia espositiva a cromati

Caio ha lavorato per 15 anni come galvanotecnico in un’officina di cromatura, con esposizione documentata a cromo esavalente (cancerogeno 1A). Al momento del pensionamento, il medico competente trasmette la cartella sanitaria e le annotazioni del registro di esposizione all’INAIL, e consegna a Caio una copia completa. Tizio, il datore di lavoro, conserva i documenti originali. Dieci anni dopo, Caio sviluppa un tumore polmonare. Grazie alla documentazione dell’esposizione storica nel registro, il tumore viene riconosciuto come malattia professionale e l’INAIL eroga il risarcimento previsto. Senza i dati del registro, questo riconoscimento sarebbe stato molto difficile.

Domande frequenti

Il registro di esposizione ai CMR deve essere conservato anche dopo la chiusura dell’azienda?

Sì. In caso di cessazione dell’attività aziendale, il datore di lavoro deve inviare il registro all’INAIL (comma 5). L’INAIL si fa carico della conservazione per il periodo previsto dalla legge. Il lavoratore può richiedere copia delle proprie annotazioni.

Cosa succede alle annotazioni del registro di esposizione quando il lavoratore cambia azienda?

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro trasmette la cartella sanitaria e le annotazioni all’INAIL, e consegna copia al lavoratore (comma 4). Il nuovo datore di lavoro, se il lavoratore ha avuto precedenti esposizioni a CMR, può richiedere all’INAIL copia delle annotazioni per integrare il registro del nuovo rapporto di lavoro.

Per quanto tempo devono essere conservati i registri di esposizione ai cancerogeni?

Dall’INAIL per 40 anni dalla cessazione di ogni attività che espone a cancerogeni o mutageni. Per le sostanze tossiche per la riproduzione (introdotte con il D.Lgs. 135/2024), la conservazione è di almeno 5 anni dalla cessazione dell’esposizione. Il datore di lavoro conserva i documenti almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

L’RLS può accedere al registro di esposizione ai CMR?

Sì. Il comma 1 prevede espressamente che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e i rappresentanti per la sicurezza (RLS) abbiano accesso al registro. L’accesso riguarda i dati relativi a tutti i lavoratori iscritti, non solo quelli del singolo reparto dell’RLS.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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