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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • In caso di eventi non prevedibili o incidenti con esposizione anomala dei lavoratori a CMR, il datore di lavoro deve adottare misure immediate per identificare e rimuovere la causa e informare i lavoratori e l’RLS.
  • I lavoratori non addetti devono abbandonare immediatamente l’area; solo gli addetti agli interventi possono operare, con DPI adeguati e per il tempo strettamente necessario.
  • Il datore di lavoro deve comunicare senza indugio l’evento all’organo di vigilanza con indicazione delle misure adottate (anche per via telematica).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 240 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Esposizione non prevedibile

In vigore dal 15/05/2008

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l’area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all’organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

La gestione delle esposizioni anomale non prevedibili a CMR

L’art. 240 del D.Lgs. 81/2008 disciplina una categoria di situazioni particolarmente critica: gli eventi accidentali o non prevedibili che comportano un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Si tratta di rotti, versamenti, guasti improvvisi, esplosioni localizzate o malfunzionamenti di sistemi di contenimento che improvvisamente mettono in circolazione concentrazioni di CMR molto superiori ai livelli ordinari.

Il comma 1 stabilisce una sequenza obbligatoria di azioni: identificare la causa dell’evento «quanto prima», adottare misure per rimuoverla e informare i lavoratori e il loro rappresentante. Il termine «quanto prima» implica un’azione immediata, non dilazionata a favore della valutazione delle responsabilità o delle conseguenze organizzative.

La gestione dell’area colpita: evacuazione e accesso controllato

Il comma 2 stabilisce il principio fondamentale: i lavoratori non autorizzati devono abbandonare immediatamente l’area. Nell’area colpita possono operare solo gli addetti agli interventi di riparazione e gli operatori strettamente indispensabili, con DPI adeguati forniti dal datore di lavoro. L’uso dei DPI nelle situazioni di emergenza non può essere permanente: è limitato al tempo strettamente necessario per ridurre il rischio di affaticamento e di errori nell’utilizzo prolungato dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

La comunicazione all’organo di vigilanza: obbligo immediato e analitico

Il comma 3 impone al datore di lavoro di comunicare l’evento all’organo di vigilanza (ASL/ITL) «senza indugio», con indicazione analitica delle misure adottate per ridurre le conseguenze. L’aggettivo «analitico» è significativo: non è sufficiente una comunicazione generica ma occorre descrivere l’evento, la causa identificata, le misure di contenimento adottate e le misure correttive pianificate. La comunicazione può avvenire per via telematica, anche tramite organismi paritetici. Questo obbligo è analogo a quello previsto dall’art. 225, comma 8 SIC per il superamento dei VLEP nel rischio chimico generico, ma è aggravato dalla natura CMR degli agenti coinvolti.

Caso pratico: versamento di nitrosammine in un impianto gomma

Alfa S.r.l. produce guarnizioni in gomma vulcanizzata. Durante il processo di vulcanizzazione si possono formare nitrosammine (classificate come cancerogene). Un guasto improvviso a un reattore causa un versamento di composto non vulcanizzato contenente acceleranti amminici (precursori di nitrosammine) su una superficie di lavoro. Tizio, RSPP, attiva immediatamente il protocollo di emergenza: allerta i lavoratori e fa evacuare il reparto; avvisa la squadra di emergenza interna (tre addetti formati e dotati di DPI: tuta Tyvek, guanti in butile, respiratore con filtro A2P3); fa bonificare l’area con assorbenti specifici; informa i lavoratori via altoparlante sulle cause e sulle misure adottate; comunica l’evento all’ASL territoriale entro 2 ore dall’accaduto, descrivendo il composto versato, i lavoratori potenzialmente esposti, le misure di contenimento adottate e le azioni correttive pianificate (verifica e sostituzione della valvola difettosa).

Domande frequenti

L’art. 240 si applica solo alle esposizioni certe o anche a quelle sospettate?

Si applica a tutti gli «eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un’esposizione anomala», quindi anche alle situazioni in cui l’esposizione è sospettata ma non ancora confermata da misurazioni. Il principio di precauzione impone di agire come se l’esposizione vi fosse stata finché non è dimostrato il contrario.

Entro quanto tempo deve essere effettuata la comunicazione all’organo di vigilanza?

La norma dice 'senza indugio', che implica la massima tempestività possibile. In analogia con gli obblighi simili presenti nel D.Lgs. 81/2008, si ritiene che la comunicazione debba avvenire nella stessa giornata dell’evento o, al più tardi, il giorno lavorativo successivo. Un ritardo ingiustificato può costituire una violazione autonoma.

I lavoratori evacuati dall’area colpita devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria straordinaria?

Sì. In caso di esposizione anomala a CMR, il medico competente deve essere immediatamente informato e valutare la necessità di accertamenti sanitari urgenti per i lavoratori potenzialmente esposti. Per i cancerogeni con possibile effetto acuto (come l’acido cloridrico gassoso) può essere necessaria una valutazione medica immediata.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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