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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve limitare i quantitativi di CMR al minimo necessario e non accumularli sul posto di lavoro in eccesso rispetto alle necessità produttive.
  • Il numero dei lavoratori esposti deve essere limitato al minimo, con accesso alle aree a rischio riservato agli addetti strettamente necessari; nelle aree CMR è vietato fumare.
  • Le emissioni in aria devono essere eliminate alla fonte o catturate con aspirazione localizzata; l’ambiente deve essere dotato di ventilazione generale adeguata.
  • Il datore di lavoro deve predisporre procedure di emergenza per esposizioni anomale, garantire la pulizia sistematica dei locali, e assicurare stoccaggio, manipolazione e smaltimento sicuri degli scarti contenenti CMR.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 237 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure tecniche, organizzative, procedurali

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro: ((a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;)) b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare; ((c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione nell’aria di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione. Se ciò non è tecnicamente possibile, l’eliminazione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell’articolo 18, comma 1, lettera q). L’ambiente di lavoro deve, comunque, essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;)) d) provvede alla misurazione ((di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione)) per verificare l’efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell’allegato XLI del presente decreto legislativo; e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti; f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate; g) assicura che ((gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione)) sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza; h) assicura che la raccolta e l’immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti ((agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione)) , avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile; i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione ((a taluni agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) presenta rischi particolarmente elevati.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali per i CMR: il sistema integrato di controllo

L’art. 237 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure operative specifiche che il datore di lavoro deve adottare per gestire i rischi da agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Si tratta di un elenco non chiuso di obblighi che traduce nella pratica il principio di minimizzazione enunciato dall’art. 235 SIC.

Il controllo dei quantitativi: il principio di scorta minima

La lettera a) impone che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di CMR non superiori alle necessità produttive e che le scorte non eccedano il fabbisogno immediato. Questo principio di «scorta minima» ha una duplice funzione: riduce la potenziale gravità di un incidente (meno agente CMR presente = meno esposizione in caso di dispersione) e limita la durata complessiva dell’esposizione dei lavoratori addetti allo stoccaggio e alla manipolazione.

La limitazione degli esposti e la zonizzazione

La lettera b) impone di limitare al minimo il numero dei lavoratori esposti, isolando le lavorazioni in aree predeterminate con segnaletica di avvertimento e di sicurezza (incluso il cartello «vietato fumare»). L’accesso è consentito solo agli addetti strettamente necessari. Questo approccio di zonizzazione crea una barriera organizzativa all’esposizione accidentale: i lavoratori che non devono essere nelle aree CMR semplicemente non vi accedono.

Il controllo delle emissioni in aria

La lettera c) stabilisce la gerarchia per il controllo delle emissioni: prima si cerca di eliminare completamente l’emissione di CMR nell’aria attraverso la progettazione del processo; se questo non è possibile, si utilizza l’aspirazione localizzata alla fonte (preferita alla ventilazione generale perché più efficace e meno energivora); in ogni caso, l’ambiente di lavoro deve essere dotato di ventilazione generale adeguata come misura di sicurezza aggiuntiva.

La misurazione della concentrazione di CMR nell’aria (lett. d) è uno strumento di verifica dell’efficacia di queste misure, non solo uno strumento di valutazione del rischio. Le misurazioni devono seguire i metodi dell’Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008 e devono essere sufficientemente rappresentative dell’esposizione reale dei lavoratori.

La pulizia sistematica: eliminare le deposizioni di CMR

La lettera e) impone la pulizia regolare e sistematica dei locali, delle attrezzature e degli impianti. Questa misura è spesso sottovalutata ma cruciale: i CMR che si depositano sulle superfici, pavimenti, attrezzature, indumenti, possono essere rimossi dai lavoratori per via cutanea (contatto diretto) o rimessi in sospensione durante le operazioni di pulizia stessa. Le procedure di pulizia devono quindi essere progettate per minimizzare queste secondarie re-esposizioni: uso di aspiratori con filtri HEPA piuttosto che scopatura, panno umido piuttosto che aria compressa.

Stoccaggio e smaltimento sicuri degli scarti contenenti CMR

Le lettere g) e h) disciplinano la catena di custodia degli agenti CMR: dalla conservazione durante l’uso al trasporto e allo smaltimento degli scarti. I rifiuti contenenti CMR devono essere raccolti in contenitori ermetici con etichettatura chiara e smaltiti come rifiuti pericolosi ai sensi della normativa sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006). La tracciabilità è essenziale: ogni lotto di rifiuto CMR deve essere documentato con il codice CER appropriato e accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti.

Caso pratico: laboratorio istologico con formalina

Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio istologico privato che utilizza formaldeide (classificata come cancerogena 1A con VLE di 0,3 ppm TWA nell’Allegato XLIII) per la fissazione dei campioni. L’RSPP Tizio adotta il sistema integrato ex art. 237: a) scorte limitate a 2 litri di formalina al 10% per giornata; b) accesso al locale di fissazione riservato a 3 tecnici di laboratorio; c) cabina di aspirazione biologica di sicurezza tipo BS2 per le operazioni di apertura e trasferimento dei campioni; d) monitoraggio ambientale trimestrale della formaldeide con campionatore personale e analisi in laboratorioaccoreditato; e) pulizia quotidiana dei piani di lavoro con panno umido monouso; f) stoccaggio dei flaconi usati di formalina come rifiuti sanitari pericolosi a rischio chimico (codice CER 180106*).

Domande frequenti

Nelle aree dove si usano CMR è sempre vietato fumare?

Sì. La lettera b) dell’art. 237 prevede esplicitamente che nelle aree di accesso riservato agli addetti ai CMR sia fatto divieto di fumare. Questo obbligo è aggiuntivo rispetto al divieto generale di fumo nei luoghi di lavoro (L. 3/2003) e serve a prevenire l’esposizione sinergica (fumo + CMR) e il rischio di incendio.

Come devono essere smaltiti i rifiuti contenenti agenti CMR?

Come rifiuti speciali pericolosi, in contenitori ermetici chiaramente etichettati con l’indicazione del CMR contenuto e il codice di pericolo. Lo smaltimento deve avvenire tramite vettore autorizzato ex D.Lgs. 152/2006, con formulario di identificazione rifiuti (FIR) e registro di carico e scarico.

L’aspirazione localizzata è sufficiente o serve anche la ventilazione generale?

Entrambe. La lettera c) prevede che l’eliminazione dei CMR avvenga con aspirazione localizzata «nel rispetto dell’art. 18, comma 1, lett. q)», e che «l’ambiente di lavoro sia comunque dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale». I due sistemi sono complementari: l’aspirazione cattura alla fonte, la ventilazione generale gestisce le emissioni residue.

La procedura di pulizia dei locali CMR richiede misure speciali?

Sì. Le procedure di pulizia devono essere progettate per non rimettere in sospensione i CMR depositati: è vietato spazzare a secco o usare aria compressa; si usano aspiratori con filtro HEPA o panni umidi monouso. Gli addetti alla pulizia devono essere formati e dotati di DPI adeguati (guanti, mascherina FFP3, indumenti monouso).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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