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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve valutare l’esposizione ad agenti CMR, con risultati riportati nel DVR, considerando le caratteristiche delle lavorazioni, la durata e frequenza, le quantità, la concentrazione e le vie di assorbimento.
  • Il DVR deve essere integrato con dati specifici: attività con CMR, quantitativi prodotti/utilizzati, numero di lavoratori esposti, livello di esposizione, misure adottate e indagini di sostituzione effettuate.
  • La valutazione deve essere rinnovata obbligatoriamente ogni tre anni e in occasione di modifiche significative del processo produttivo.
  • Il RLS può richiedere i dati del DVR relativi all’esposizione a CMR.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 236 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione del rischio

In vigore dal 15/05/2008

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell’esposizione ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all’articolo

17. 2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi ((di agenti cancerogeni, mutageni o di sostanze tossiche per la riproduzione)) prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. ((

4. Il documento di cui all’articolo 28, comma 2, o il documento redatto secondo le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati: a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione o di processi industriali di cui all’allegato XLII, con l’indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione; b) i quantitativi di sostanze ovvero miscele cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione; d) l’esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota, e il grado della stessa; e) le misure preventive e protettive applicate e il tipo di dispositivi di protezione individuale utilizzati; f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni, mutageni o delle sostanze tossiche per la riproduzione e le sostanze e miscele eventualmente utilizzate come sostituti. ))

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di cui all’articolo 50, comma 6.

La valutazione del rischio da CMR: standard più elevato rispetto agli agenti chimici generici

L’art. 236 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione del rischio da agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione, imponendo standard più rigorosi rispetto alla valutazione del rischio da agenti chimici generici ex art. 223 SIC. Le differenze principali riguardano: la periodicità obbligatoria (tre anni, non solo «periodicamente»), il contenuto specifico del DVR, la valorizzazione di tutte le vie di assorbimento, e il coinvolgimento dell’RLS nell’accesso ai dati.

I parametri da considerare nella valutazione

Il comma 2 elenca i fattori da considerare: caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza dell’esposizione, quantitativi di CMR prodotti o utilizzati, concentrazione nell’ambiente di lavoro, stato di aggregazione fisico (massa, scaglie, polvere, in matrice solida) e modalità di penetrazione nell’organismo. La specifica attenzione alle diverse vie di assorbimento è una caratteristica distintiva: per i CMR, la via cutanea e l’ingestione possono essere significative quanto quella inalatoria. Un cancerogeno che penetra facilmente attraverso la pelle richiede misure di protezione cutanea anche se i livelli nell’aria sono bassi.

Il contenuto specifico del DVR per i CMR

Il comma 4, introdotto con le modifiche recenti, richiede che il DVR (o il documento di procedure standardizzate per le imprese minori) contenga informazioni specifiche: a) le attività lavorative con CMR e i motivi per cui sono utilizzati agenti CMR (dimostrando che la sostituzione è stata considerata e non è possibile); b) i quantitativi prodotti o utilizzati; c) il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti; d) i livelli di esposizione, se noti; e) le misure preventive e i DPI utilizzati; f) le indagini effettuate sulla possibilità di sostituzione degli agenti CMR e le sostanze eventualmente adottate come sostituti. Questo contenuto è più articolato di quello richiesto per i generici agenti chimici: riflette il principio che la documentazione dei CMR deve essere sufficiente a ricostruire la storia espositiva dei lavoratori a distanza di decenni.

Il rinnovo triennale obbligatorio

Il comma 5 stabilisce che la valutazione deve essere rinnovata obbligatoriamente ogni tre anni e in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute. Il termine triennale è fisso e non derogabile: anche se non ci sono stati cambiamenti apparenti, la valutazione deve essere formalmente rinnovata. Questo obbligo riflette il dinamismo delle conoscenze scientifiche sui cancerogeni: nuovi studi epidemiologici possono modificare la classificazione delle sostanze o abbassare i valori limite.

Caso pratico: officina meccanica con olii di taglio usati

Alfa S.r.l. lavora metalli con torni e fresatrici che utilizzano olii di taglio a base minerale. Gli olii di taglio minerali usati, contaminati da metalli, batteri e PAH (idrocarburi policiclici aromatici), sono classificati come agenti cancerogeni nell’Allegato XLII del D.Lgs. 81/2008 (lavorazione meccanica dei metalli). Caio, RSPP, effettua la valutazione ex art. 236 considerando: numero di addetti esposti (12), durata dell’esposizione (8h/die), misurazione della concentrazione di nebbie di olio nell’aria (metodo PCM), stato fisico (nebbia, non vapore), e via inalatoria come principale via di esposizione. Il DVR viene integrato con il registro degli esposti ex art. 243, le misurazioni semestrali delle nebbie di olio e la documentazione delle misure di contenimento (coperchi sulle vasche di raccolta, aspiratori localizzati, guanti nitrile). La valutazione viene rinnovata entro 3 anni dalla precedente, anche in assenza di modifiche significative.

Domande frequenti

La valutazione del rischio da CMR deve essere sempre quantitativa con misurazioni ambientali?

No, ma la misurazione è fortemente raccomandata e spesso necessaria per dimostrare il rispetto del valore limite. Per i processi in sistema chiuso o con esposizione minimale, una valutazione qualitativa supportata da dati di letteratura può essere sufficiente, ma deve essere documentata con rigore nel DVR.

Ogni quanto deve essere aggiornata la valutazione del rischio da CMR?

Obbligatoriamente ogni tre anni (comma 5) e in occasione di modifiche significative del processo produttivo. Il termine triennale è fisso e non può essere derogato. L’aggiornamento deve essere documentato nel DVR con data e firma del datore di lavoro.

L’RLS può richiedere i dati dell’esposizione ai CMR contenuti nel DVR?

Sì, esplicitamente ai sensi del comma 6. L’RLS ha il diritto di richiedere e ottenere i dati di cui al comma 4, fermo restando il rispetto dell’art. 50, comma 6 (obbligo di riservatezza sui dati aziendali riservati non attinenti alla sicurezza).

La via di assorbimento cutanea rilevante ai fini della valutazione del rischio da CMR?

Sì. Il comma 2 impone di considerare 'tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo'. Per sostanze lipofili come alcuni solventi clorurati e idrocarburi policiclici aromatici, l’assorbimento cutaneo può contribuire significativamente all’esposizione totale, anche in assenza di concentrazioni elevate nell’aria.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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