- Il datore di lavoro deve informare i lavoratori sui CMR presenti, sui rischi per la salute (incluso l’effetto sinergico del fumo), sulle precauzioni, sulle misure igieniche, sull’uso dei DPI e sulle misure di emergenza.
- La formazione deve essere fornita prima dell’adibizione alla mansione e ripetuta almeno ogni cinque anni, o più frequentemente in caso di nuovi CMR o cambiamento delle lavorazioni.
- Nelle strutture sanitarie (pubbliche e private) la formazione deve essere offerta periodicamente a tutti i lavoratori esposti a CMR, con particolare riguardo ai nuovi farmaci pericolosi.
- Impianti, contenitori e imballaggi contenenti CMR devono essere etichettati in conformità al Regolamento CLP.
Art. 239 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione
In vigore dal 15/05/2008
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: a) ((gli agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione)) presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare; b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione; c) le misure igieniche da osservare; d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego; e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze. (( e-bis) l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze per le quali è stato fissato un valore limite biologico di cui all’allegato XLIII-bis. ))
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma
1. 3. L’informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi ((e in particolare quando i lavoratori sono o possono essere esposti a vari o nuovi agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, compresi quelli contenuti in farmaci pericolosi, o in caso di mutamento delle circostanze relative al lavoro)) . ((
3-bis. L’informazione e la formazione di cui al comma 3 devono essere periodicamente offerte, con periodicità almeno quinquennale, nelle strutture sanitarie pubbliche e private a tutti i lavoratori che sono esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, in particolare se sono utilizzati nuovi farmaci pericolosi che contengono tali sostanze. )) ((
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008 o ad altre normative applicabili. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 239 Codice Civile: Reclamo dello stato di figlio
- Articolo 239 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 239 Codice della Strada: Norme transitorie relative al titolo VII
- Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione
- Articolo 239 Codice di Procedura Penale: Accertamento della provenienza dei documenti
- Articolo 239 Codice Penale: Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta
L’informazione e la formazione sui CMR: il diritto del lavoratore a conoscere
L’art. 239 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi di informazione e formazione per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La norma rafforza gli obblighi generali degli artt. 36 e 37 SIC con contenuti specifici e una periodicità minima quinquennale per la ripetizione della formazione.
I contenuti obbligatori dell’informazione
Il comma 1 elenca dettagliatamente i contenuti dell’informazione: identità e dislocazione dei CMR nei cicli lavorativi; rischi per la salute, compresi i «rischi supplementari dovuti al fumare». Quest'ultima specificazione è scientificamente fondata: il fumo di sigaretta agisce sinergicamente con molti cancerogeni professionali, aumentando esponenzialmente il rischio oncologico. Un lavoratore esposto a cromo esavalente che fuma ha un rischio di tumore polmonare molto superiore alla somma dei rischi singoli; lo stesso vale per il radon, l’amianto e il benzene.
L’informazione deve comprendere anche: le precauzioni da prendere; le misure igieniche; la necessità di indossare correttamente i DPI e di come farlo (indossaggio e sfilamento corretto dei guanti, verifica della tenuta delle maschere); le misure di emergenza in caso di esposizione accidentale; l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria per le sostanze con VLB (lettera e-bis, introdotta con le modifiche recenti per i reprotossici).
La formazione: obbligatoria prima dell’adibizione e periodicamente
Il comma 3 stabilisce che la formazione deve essere fornita prima dell’adibizione alla mansione e ripetuta almeno ogni cinque anni. Rispetto alla formazione generale sulla sicurezza (quinquennale ex art. 37 SIC), la periodicità è identica ma il contenuto è specifico per i CMR presenti. La formazione deve essere aggiornata ogni qualvolta cambiano le lavorazioni, si introducono nuovi CMR (compresi i farmaci pericolosi nelle strutture sanitarie) o cambiano le circostanze relative al lavoro.
La specificità per le strutture sanitarie
Il comma 3-bis, introdotto con il D.Lgs. 135/2024, prevede che nelle strutture sanitarie pubbliche e private la formazione debba essere periodicamente offerta a tutti i lavoratori esposti a CMR, con particolare attenzione ai nuovi farmaci pericolosi. Questa disposizione risponde alla crescente diffusione di farmaci oncologici contenenti sostanze CMR, che rappresentano un rischio professionale significativo per infermieri, farmacisti e tecnici di laboratorio. La formazione deve coprire le procedure sicure di preparazione, somministrazione e smaltimento dei farmaci, nonché l’uso dei DPI specifici.
L’etichettatura di impianti e contenitori
Il comma 4 impone che impianti, contenitori e imballaggi contenenti CMR siano etichettati in modo «chiaramente leggibile e comprensibile» in conformità al Regolamento CLP. Per gli impianti fissi (tubazioni, serbatoi, reattori) che non possono essere etichettati singolarmente con l’etichetta CLP completa, sono ammessi sistemi equivalenti (codici colore, targhe sintetiche) purché comprensibili per tutti gli addetti.
Caso pratico: corsia oncologica ospedaliera
Alfa S.r.l. gestisce un servizio di infermieristica professionale in una corsia oncologica. Gli infermieri somministrano farmaci antiblastici (cisplatino, carboplatino, ciclofosfamide) classificati come CMR. Il responsabile della sicurezza organizza: a) formazione iniziale di 4 ore per ogni nuovo infermiere assegnato alla corsia, su identificazione dei farmaci CMR, procedure di somministrazione sicura (sistemi chiusi, guanti doppi in nitrile, tuta monouso impermeabile), gestione dei versamenti accidentali e smaltimento dei rifiuti; b) formazione di aggiornamento quinquennale e ogni volta che vengono introdotti nuovi protocolli terapeutici con farmaci CMR; c) etichettatura con pittogramma GHS08 (pericolo per la salute cronica) sui contenitori di preparazione; d) cartelli informativi in sala preparazione con l’elenco dei farmaci CMR presenti e le misure di primo intervento in caso di versamento.
Domande frequenti
Perché l’informazione sui CMR deve includere i rischi del fumo?
Il fumo agisce sinergicamente con molti cancerogeni professionali, moltiplicando il rischio oncologico ben oltre la semplice somma. Per amianto, cromo esavalente, benzene e radon, il rischio nei fumatori esposti professionalmente è significativamente più alto che nei non fumatori o nei fumatori non esposti. Il lavoratore deve essere consapevole di questo effetto per poter fare scelte informate.
La formazione sui CMR per gli infermieri che somministrano antiblastici deve avvenire anche se si tratta di lavoratori già formati sulla sicurezza generale?
Sì. La formazione generale sulla sicurezza (art. 37 SIC) non copre i contenuti specifici dei CMR richiesti dall’art. 239. Il comma 3-bis impone alle strutture sanitarie di offrire formazione specifica ai lavoratori esposti a CMR, anche se già in possesso del previsto percorso formativo generale.
Con quale frequenza deve essere ripetuta la formazione sui CMR?
Almeno ogni cinque anni (comma 3). Deve essere ripetuta prima di questa scadenza se: vengono introdotti nuovi CMR o nuovi farmaci pericolosi nell’attività lavorativa; cambiano le lavorazioni o le condizioni di esposizione; il lavoratore è stato assente per lungo periodo. La formazione deve essere sempre documentata.
Le etichette CLP sui contenitori di CMR devono essere in italiano?
Sì. Il Regolamento CLP (CE 1272/2008) richiede che le etichette siano nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui è commercializzato il prodotto. In Italia, le etichette devono essere in italiano. Per i lavoratori stranieri, l’intelligibilità dell’etichettatura deve essere verificata: può essere necessaria una traduzione o una formazione integrativa.