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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori esposti a CMR servizi igienici appropriati e adeguati.
  • I lavoratori devono avere indumenti protettivi separati dagli abiti civili, con spogliatoi separati.
  • I DPI devono essere custoditi in luoghi appositi, puliti dopo ogni utilizzo, riparati o sostituiti se difettosi prima di ogni riutilizzo.
  • Nelle zone di lavoro con CMR è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 238 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure tecniche

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro: a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili; c) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all’articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Le misure igieniche specifiche per le aree CMR

L’art. 238 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure igieniche specifiche per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. Queste misure non sono accessorie ma strutturali: l’igiene personale e la separazione netta tra ambienti di lavoro contaminati e aree pulite è la barriera fondamentale per prevenire l’esposizione per via cutanea e per ingestione.

Servizi igienici, spogliatoi e docce

La lettera a) impone servizi igienici «appropriati ed adeguati». Nelle aree con CMR, la specificazione «appropriati» implica: docce disponibili al termine di ogni turno di lavoro, lavabi con acqua calda e fredda, sapone e asciugamani o asciugamani di carta a perdere. Per alcune sostanze (coloranti, metalli pesanti, composti organici volatili) la doccia ante-uscita è essenziale per rimuovere le deposizioni cutanee prima che il lavoratore torni a casa e contamine l’ambiente domestico. Il principio è quello della cosiddetta «decontaminazione progressiva»: dalla zona sporca si passa alla zona pulita attraverso una zona intermedia dove ci si decontamina.

La lettera b) disciplina gli indumenti protettivi: devono essere forniti dal datore di lavoro, devono essere riposti in luoghi separati dagli abiti civili (principio del doppio armadio) e non devono mai uscire dall’azienda in condizioni contaminate. Questo vale sia per prevenire l’esposizione dei familiari dei lavoratori (contaminazione domestica secondaria) sia per impedire la dispersione di CMR nell’ambiente esterno.

La gestione dei DPI nelle aree CMR

La lettera c) introduce un obbligo di gestione attiva dei DPI: non è sufficiente metterli a disposizione, ma devono essere custoditi in locali appositi, controllati e puliti dopo ogni utilizzo. I DPI difettosi o deteriorati (guanti con microfori, mascherine con filtrante usurato, visiere incrinate) devono essere riparati o sostituiti prima di ogni nuovo utilizzo. Per i CMR, un DPI difettoso non è semplicemente inefficiente: può dare all’operatore una falsa sicurezza aumentando di fatto il rischio.

I divieti assoluti nelle zone CMR

Il comma 2 introduce una serie di divieti assoluti nelle zone di lavoro con CMR: è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca, applicare cosmetici. Questi divieti mirano a prevenire l’ingestione e l’assorbimento mucoso dei CMR: cibo e bevande possono raccogliere particelle aerodisperse; i cosmetici (creme, rossetti) applicati con mani contaminate veicolano i CMR attraverso la pelle o le mucose; le pipette a bocca, pratica ormai rarissima ma ancora presente in alcuni laboratori di ricerca, comportano ingestione diretta. La violazione di questi divieti da parte del lavoratore non esime il datore di lavoro dalla responsabilità di non aver adeguatamente formato e vigilato.

Caso pratico: reparto produzione di vernici epossidiche

Alfa S.r.l. produce vernici epossidiche bicomponente usando resine diglicidil-etere del bisfenolo A (DGEBA, classificate come sensibilizzanti cutanee e sospette mutagene). Il reparto è classificato zona CMR. Il datore di lavoro installa: a) spogliatoio doppio (abiti civili / indumenti di lavoro) con docce, lavabi con acqua calda e sapone e asciugamani monouso; b) armadietto dedicato per il deposito dei DPI (guanti in neoprene, tuta da lavoro monouso) con registro delle verifiche giornaliere; c) cartelli «vietato consumare cibi e bevande», «vietato fumare» e «vietato applicare cosmetici» all’ingresso del reparto; d) distributore di guanti monouso all’ingresso per chi transita occasionalmente. L’addetto alla pulizia del reparto viene equiparato agli addetti CMR: guanti, camice monouso e mascherina FFP2 durante le operazioni di pulizia; doccia obbligatoria al termine.

Domande frequenti

Perché è vietato usare pipette a bocca nelle zone di lavoro con CMR?

Le pipette a bocca comportano il rischio di ingestione diretta di liquidi contenenti CMR. Anche quantità minime di sostanze cancerogene ingerite ripetutamente nel tempo possono contribuire al rischio oncologico. Devono essere sostituite con pipette a propipetta, pipette elettroniche o siringhe.

Gli indumenti di lavoro usati in zone CMR possono essere portati a casa per essere lavati?

No. Gli indumenti devono essere conservati e lavati in azienda, separatamente dagli abiti civili. Se l’azienda non dispone di lavatrice interna, il lavaggio deve essere affidato a una lavanderia professionale che gestisce indumenti da lavoro contaminati (comunicando il tipo di sostanze presenti). Il rischio è la contaminazione domestica dei familiari del lavoratore.

Il datore di lavoro deve fornire gratuitamente i DPI nelle zone CMR?

Sì. I DPI sono a carico del datore di lavoro (art. 77, comma 3 SIC) e devono essere forniti gratuitamente ai lavoratori. Nelle zone CMR, questa regola generale si combina con l’obbligo specifico dell’art. 238 di custodire, pulire e manutenere i DPI, con oneri integralmente a carico del datore di lavoro.

Le misure igieniche dell’art. 238 si applicano anche ai lavoratori che entrano occasionalmente nelle zone CMR?

Sì. L’art. 238, comma 2, si applica a tutte le «zone di lavoro» CMR, indipendentemente dalla frequenza e dalla durata della presenza. Anche il lavoratore che entra per soli 5 minuti deve rispettare i divieti e, se ha avuto contatto con CMR, deve adottare le misure igieniche previste.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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