- Per operazioni con esposizione elevata prevedibile (manutenzione, interventi straordinari), il datore di lavoro deve limitare l’accesso agli addetti strettamente necessari, anche isolando le aree e utilizzando contrassegni identificativi.
- I lavoratori devono essere forniti di indumenti speciali e DPI appropriati ai CMR specificamente presenti.
- La permanenza nelle aree con esposizione elevata deve essere ridotta al tempo strettamente necessario per le lavorazioni da espletare.
Art. 241 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Operazioni lavorative particolari
In vigore dal 15/05/2008
1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l’adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un’esposizione rilevante dei lavoratori addetti ((ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione)) , il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza: a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all’isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni; b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.
Stesso numero, altri codici
- Art. 241 Codice Civile: Prova in giudizio
- Articolo 241 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 241 Codice di Procedura Civile: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’estimazione
- Articolo 241 Codice di Procedura Penale: Documenti falsi
- Articolo 241 Codice Penale: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato
Le operazioni lavorative particolari con esposizione prevedibile elevata a CMR
L’art. 241 del D.Lgs. 81/2008 si occupa di una categoria specifica di situazioni ad alto rischio: le operazioni, tipicamente la manutenzione, in cui, nonostante tutte le misure tecniche preventive applicabili, è prevedibile un’esposizione rilevante dei lavoratori a CMR. La norma riconosce che esistono attività nelle quali l’esposizione non può essere completamente eliminata e introduce misure di gestione specifiche.
Le operazioni di manutenzione su impianti o apparecchiature contaminati da CMR sono il caso paradigmatico: apertura di reattori chimici, sostituzione di filtri e catalizzatori, pulizia di serbatoi, riparazione di tubazioni contaminate. In questi casi, anche con il massimo grado di misure tecniche (sistemi chiusi, aspirazione, ventilazione), i lavoratori addetti alla manutenzione sono inevitabilmente esposti a concentrazioni più elevate di quelle ordinarie.
La consultazione dell’RLS: un’obbligazione procedurale
Prima di pianificare le operazioni particolari, il datore di lavoro è tenuto a consultare il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Questa consultazione non è meramente informativa ma deve essere preventiva: l’RLS deve avere la possibilità di esaminare le misure pianificate e di formulare osservazioni che il datore di lavoro deve prendere in considerazione. La consultazione deve essere documentata.
Accesso riservato e isolamento delle aree
La lettera a) impone che solo i lavoratori strettamente necessari abbiano accesso alle aree con operazioni particolari, con possibilità di isolarle fisicamente e di identificarle con appositi contrassegni. L’isolamento è una misura protettiva sia per chi opera all’interno (che sa di essere in un’area ad alto rischio e si comporta di conseguenza) sia per chi è all’esterno (che non può accedere accidentalmente).
DPI speciali per le operazioni particolari
La lettera b) impone la fornitura di «speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale». Il termine «speciali» è significativo: per le operazioni di manutenzione su impianti CMR, i DPI devono essere di livello superiore rispetto a quelli usati nella normale attività. Esempi: tute impermeabili di categoria III (EN 14126) invece delle semplici tute Tyvek; respiratori a pieno facciale con filtri combinati ad alta efficienza invece delle semimaschera; guanti con test di permeazione documentato per le sostanze specifiche; stivali impermeabili al posto di scarpe antinfortunistiche standard.
La minimizzazione del tempo di esposizione
Il comma 2 stabilisce che la permanenza nelle aree particolari deve essere ridotta «al tempo strettamente necessario». Questo principio di minimizzazione temporale si implementa attraverso: pianificazione attenta delle operazioni di manutenzione per ridurne la durata, rotazione degli addetti se le operazioni si prolungano, pause regolari al di fuori dell’area contaminata. Per i respiratori a piena efficienza, in particolare, le linee guida indicano tempi massimi di utilizzo continuo in funzione dell’effort fisico richiesto dall’operazione.
Caso pratico: bonifica di un serbatoio di catrame
Alfa S.r.l. gestisce un impianto di distillazione del catrame. La pulizia annuale dei serbatoi di stoccaggio del catrame grezzo (contenente benzoapirene e altri IPA cancerogeni, Allegato XLII) è un’operazione con esposizione prevedibile elevata. Prima di iniziare, Tizio consulta l’RLS e pianifica: a) accesso limitato a tre lavoratori specializzati, con isolamento fisico dell’area mediante nastro e cartelli «area CMR, vietato l’accesso non autorizzato»; b) DPI di livello 3: tuta impermeabile Tychem 2000 (resistente agli IPA), guanti in butile a doppio strato, stivali impermeabili, autorespiratore SCBA per le fasi di accesso iniziale, respiratore a pieno facciale con filtro A2P3 per le fasi successive; c) turnazione: ogni addetto opera per non più di 30 minuti consecutivi prima di uscire per la decontaminazione e il riposo; d) verifica delle misurazioni ambientali post-bonifica prima che altri lavoratori accedano all’area.
Domande frequenti
L’art. 241 si applica solo alla manutenzione o anche ad altre operazioni particolari?
L’art. 241 si applica a qualsiasi operazione lavorativa, non solo la manutenzione, in cui, nonostante tutte le misure tecniche applicabili, è prevedibile un’esposizione rilevante a CMR. Esempi: campionamento di prodotti contaminati, apertura di sistemi chiusi per ispezione, pulizia di filtri e catalizzatori, interventi di emergenza su impianti chimici.
Come si determina che un’operazione comporta 'esposizione rilevantè ai sensi dell’art. 241?
L’esposizione è 'rilevantè quando, nonostante le misure tecniche, supera o si avvicina significativamente al valore limite dell’Allegato XLIII, oppure quando comporta un contatto cutaneo diretto con CMR. La valutazione deve essere effettuata dal datore di lavoro con il supporto del medico competente e dell’RSPP, documentata nel DVR.
I lavoratori addetti alle operazioni particolari devono ricevere formazione aggiuntiva rispetto a quella ordinaria sui CMR?
Sì. Le operazioni di manutenzione e intervento su impianti CMR richiedono formazione specifica sulle procedure operative sicure, sull’uso corretto dei DPI specializzati e sulle misure di emergenza. Questa formazione si aggiunge a quella base prevista dall’art. 239 SIC.