Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 245 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Adeguamenti normativi

In vigore dal 15/05/2008

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) .

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

In sintesi

  • L'art. 245 D.Lgs. 81/2008 disciplina gli adeguamenti normativi in materia di agenti cancerogeni e mutageni.
  • Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135.
  • Il comma 2 prevede l'aggiornamento degli allegati XLII e XLIII con decreto interministeriale.
  • L'aggiornamento segue il progresso tecnico e l'evoluzione delle normative comunitarie e internazionali.
  • È prevista la pubblicazione dell'elenco delle sostanze cancerogene o mutagene individuate.
Indice dei contenuti

L'art. 245 del D.Lgs. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) detta le regole per l'aggiornamento tecnico della disciplina sugli agenti cancerogeni e mutageni. La norma appartiene al Titolo IX del Testo unico, dedicato alla protezione dei lavoratori dal rischio derivante dall'esposizione a sostanze pericolose, e svolge una funzione di raccordo dinamico tra la regolamentazione nazionale e l'evoluzione scientifica e normativa.

L'abrogazione del comma 1

Occorre subito segnalare che il comma 1 dell'articolo è stato abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. La disposizione abrogata riguardava un meccanismo di adeguamento normativo che il legislatore ha ritenuto di rimuovere o di riallocare nel quadro complessivo della disciplina. L'abrogazione di una parte dell'articolo impone all'interprete di leggere la norma nella sua versione vigente, espunto il comma soppresso, e di verificare l'eventuale riassetto operato dalla fonte abrogatrice sul sistema degli adeguamenti.

Il meccanismo di aggiornamento degli allegati

Il comma 2, tuttora vigente, prevede che con decreto dei Ministri del lavoro e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, siano aggiornati gli allegati XLII e XLIII. Questi allegati contengono, rispettivamente, l'elenco delle sostanze, miscele e processi cancerogeni e i valori limite di esposizione professionale. Affidare l'aggiornamento a un decreto interministeriale consente di adeguare con tempestività le regole tecniche senza ricorrere a un intervento legislativo, mantenendo la disciplina al passo con le conoscenze scientifiche.

La collocazione nel Titolo IX del Testo unico

L'art. 245 appartiene al Capo dedicato alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni e mutageni, collocato nel piu ampio Titolo IX del D.Lgs. 81/2008 sulle sostanze pericolose. Questa collocazione sistematica e significativa: la norma sull'aggiornamento degli allegati non e una disposizione isolata, ma il meccanismo che mantiene vitale e attuale l'intero apparato protettivo del Capo. Gli obblighi di valutazione del rischio, di misurazione dell'esposizione, di sorveglianza sanitaria e di adozione delle misure tecniche, organizzative e procedurali presuppongono infatti l'individuazione delle sostanze rilevanti e dei valori limite, che sono appunto contenuti negli allegati aggiornabili ai sensi dell'art. 245. La norma svolge quindi una funzione di raccordo che innerva l'efficacia di tutte le altre disposizioni del Capo.

I criteri dell'aggiornamento

L'aggiornamento è ancorato a parametri precisi: il progresso tecnico, l'evoluzione delle normative e specifiche comunitarie o internazionali, e l'avanzamento delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni. Questo triplice riferimento assicura che la revisione degli allegati non sia arbitraria, ma guidata da elementi oggettivi e verificabili. Particolare rilievo assume il richiamo alle normative comunitarie e internazionali, che riflette l'integrazione della disciplina italiana nel più ampio quadro europeo di tutela della salute dei lavoratori.

Il ruolo degli organismi consultivi

La procedura di aggiornamento contempla il parere della commissione consultiva permanente e della Commissione consultiva tossicologica nazionale. Il coinvolgimento di tali organismi tecnici garantisce che le scelte regolatorie poggino su una solida base scientifica e su un confronto con le competenze specialistiche in materia di tossicologia e prevenzione. Si tratta di un presidio di adeguatezza tecnica che accompagna l'esercizio del potere regolamentare, rafforzando l'affidabilità delle determinazioni assunte.

La pubblicazione dell'elenco delle sostanze

La norma prevede inoltre la pubblicazione dell'elenco delle sostanze individuate come cancerogene o mutagene. La pubblicità dell'elenco assolve a una funzione informativa essenziale: datori di lavoro, responsabili della prevenzione e lavoratori devono poter conoscere quali agenti rientrino nell'ambito di applicazione della disciplina protettiva, al fine di adottare le misure di tutela richieste. La trasparenza dell'elenco è dunque strumentale all'effettività delle misure di prevenzione previste dal Titolo IX.

Il rapporto tra fonte primaria e fonte tecnica

La tecnica adottata dall'art. 245, che demanda a un decreto interministeriale l'aggiornamento degli allegati, riflette un modello ricorrente nella normativa prevenzionistica: la fonte primaria fissa i principi e gli obblighi, mentre la fonte secondaria tecnica ne cura l'adattamento alle conoscenze scientifiche. Questo riparto risponde a un'esigenza pratica ineludibile. La determinazione delle sostanze cancerogene e dei valori limite di esposizione richiede competenze specialistiche e un costante aggiornamento, incompatibili con i tempi e le rigidita del procedimento legislativo. Affidare la materia tecnica a decreti, sia pure assistiti da pareri qualificati, consente alla disciplina di restare al passo con l'evoluzione delle evidenze, senza per questo abdicare alla riserva di legge che presidia i profili essenziali della tutela.

Il contenuto degli allegati XLII e XLIII

Gli allegati oggetto di aggiornamento svolgono una funzione tecnica precisa. L'allegato XLII raccoglie l'elenco di sostanze, miscele e processi considerati cancerogeni o mutageni, mentre l'allegato XLIII riporta i valori limite di esposizione professionale, ossia le soglie quantitative di concentrazione degli agenti che non devono essere superate nell'ambiente di lavoro. La revisione di questi allegati ha un impatto diretto e immediato sugli obblighi delle imprese: l'inclusione di nuove sostanze o la modifica dei valori limite ridefinisce il perimetro delle misure di prevenzione, di sorveglianza sanitaria e di protezione individuale che il datore di lavoro deve adottare a tutela dei lavoratori esposti.

La funzione di flessibilita della disciplina prevenzionistica

L'art. 245 esprime una caratteristica strutturale della normativa antinfortunistica: la necessita di un meccanismo flessibile di aggiornamento, capace di seguire l'evoluzione delle conoscenze sui rischi. La materia degli agenti cancerogeni e mutageni e infatti soggetta a continui sviluppi scientifici, che impongono la revisione periodica degli elenchi e dei valori limite. Affidare tale revisione a fonti secondarie tecniche, su base scientificamente fondata, consente di mantenere alto e attuale il livello di protezione dei lavoratori esposti. La norma, pur incisa dall'abrogazione del primo comma, conserva pertanto un ruolo centrale nel garantire l'adeguamento dinamico della tutela alle nuove acquisizioni della scienza.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 245 del D.Lgs. 81/2008?

Disciplina gli adeguamenti normativi in materia di agenti cancerogeni e mutageni, prevedendo l'aggiornamento degli allegati XLII e XLIII tramite decreto interministeriale e la pubblicazione dell'elenco delle sostanze individuate.

Il comma 1 dell'art. 245 è ancora in vigore?

No. Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135. La norma va quindi letta nella versione vigente, espunto il comma soppresso, considerando l'eventuale riassetto operato dalla fonte abrogatrice.

Come avviene l'aggiornamento degli allegati XLII e XLIII?

Con decreto dei Ministri del lavoro e della salute, sentite la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale, in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione delle normative comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore.

Perché è prevista la pubblicazione dell'elenco delle sostanze?

La pubblicazione assolve a una funzione informativa: datori di lavoro e lavoratori devono conoscere quali agenti siano cancerogeni o mutageni, per adottare le misure di tutela richieste dal Titolo IX del Testo unico.

Quale ruolo hanno gli organismi consultivi nell'aggiornamento?

La commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale rendono il proprio parere, garantendo che le scelte regolatorie poggino su una base scientifica solida e sul confronto con le competenze specialistiche in materia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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