In sintesi
- Con decreto ministeriale vengono aggiornati gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008 in funzione del progresso tecnico e delle normative comunitarie sugli agenti cancerogeni e mutageni.
- Il comma 1, già abrogato dal D.Lgs. 135/2024, riguardava la procedura di individuazione delle sostanze cancerogene mutagene di categoria 1 e 2.
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Art. 245 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Adeguamenti normativi
In vigore dal 15/05/2008
1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 SETTEMBRE 2024, N. 135 )) .
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell’evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni; b) è pubblicato l’elenco delle sostanze in funzione dell’individuazione effettuata ai sensi del comma 1.
Stesso numero, altri codici
- Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine
- Articolo 245 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione
- Articolo 245 Codice di Procedura Penale: Ispezione personale
- Articolo 245 Codice Penale: Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il meccanismo di aggiornamento degli allegati sui CMR
L’art. 245 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il meccanismo di adeguamento normativo degli allegati del Capo VII: il decreto ministeriale ex art. 245 aggiorna l’Allegato XLII (processi lavorativi a rischio cancerogeno) e l’Allegato XLIII (valori limite di esposizione professionale per i cancerogeni e le sostanze reprotossiche) in funzione del progresso tecnico e dell’evoluzione della normativa comunitaria.
Il comma 1 è stato abrogato dal D.Lgs. 135/2024 (che ha recepito la direttiva 2022/431/UE), semplificando il procedimento di individuazione delle sostanze CMR che prima richiedeva una doppia classificazione (direttiva europea + conferma nazionale). Oggi la classificazione ai sensi del Regolamento CLP è direttamente applicabile per identificare gli agenti soggetti al Capo VII.
Il comma 2 prevede che i decreti ministeriali aggiornino gli allegati XLII e XLIII per recepire nuovi valori limite europei, includere nuovi processi lavorativi con rischio cancerogeno documentato, e pubblicare l’elenco aggiornato delle sostanze. Per i datori di lavoro, questo significa la necessità di monitorare la Gazzetta Ufficiale e le circolari ministeriali per verificare eventuali aggiornamenti degli allegati che possano ampliare gli obblighi applicabili alla propria attività.
Domande frequenti
Con quale frequenza vengono aggiornati gli allegati XLII e XLIII del D.Lgs. 81/2008?
Gli aggiornamenti avvengono in corrispondenza del recepimento delle direttive europee sui valori limite di esposizione occupazionale per i cancerogeni (serie direttive OEL) e del progresso delle conoscenze scientifiche. Non c'è una cadenza predefinita: i datori di lavoro devono monitorare le modifiche normative.
Se un nuovo studio scientifico dimostra la cancerogenicità di una sostanza non ancora classificata CLP, il Capo VII si applica?
Non automaticamente. Il Capo VII si applica alle sostanze classificate CMR ai sensi del CLP (art. 234) e ai processi dell’Allegato XLII. Per le sostanze con evidenza scientifica emergente ma non ancora classificate, il datore di lavoro deve applicare il principio di precauzione nell’ambito della valutazione generale del rischio, in attesa dell’aggiornamento formale degli allegati.