- Prima di intraprendere lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.
- Per gli edifici realizzati prima dell’entrata in vigore della L. 257/1992 (uso prima del 27 marzo 1992), il datore di lavoro deve richiedere informazioni ai proprietari e, se non disponibili, far eseguire l’esame da un operatore qualificato prima dell’inizio dei lavori.
- Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto, si applicano in ogni caso le disposizioni del Capo III.
Art. 248 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Individuazione della presenza di amianto
In vigore dal 15/05/2008
1. ((Prima di intraprendere lavori di demolizione, di manutenzione o di ristrutturazione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d’amianto. Per gli edifici realizzati antecedentemente alla data dell’entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257 , il datore di lavoro provvede a chiedere informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro e ottenendole da altre fonti, compresi i registri pertinenti. Se tali informazioni non sono disponibili, il datore di lavoro provvede all’esame della presenza di materiali contenenti amianto mediante un operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali e acquisisce il risultato di tale esame prima dell’inizio dei lavori. Il datore di lavoro mette a disposizione di un altro datore di lavoro, su richiesta ed esclusivamente al fine di ottemperare all’obbligo di cui al presente comma, tutte le informazioni ottenute nell’ambito di tale esame.))
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 248 Codice Civile: Legittimazione all'azione di contestazione
- Articolo 248 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 248 Codice di Procedura Civile: Audizione dei minori degli anni quattordici
- Articolo 248 Codice di Procedura Penale: Richiesta di consegna
- Articolo 248 Codice Penale: Somministrazione al nemico di provvigioni
L’obbligo preliminare di individuazione dell’amianto: il censimento come atto preventivo
L’art. 248 del D.Lgs. 81/2008 introduce un obbligo fondamentale che precede qualsiasi altra misura di protezione: prima di iniziare i lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione, il datore di lavoro deve verificare se siano presenti materiali contenenti amianto (MCA) nell’edificio, struttura o impianto oggetto dell’intervento.
La norma si applica principalmente agli edifici costruiti anteriormente alla L. 257/1992 (divieto di commercializzazione entrato in vigore nel 1992), cioè a una vastissima parte del patrimonio immobiliare italiano, costruito quando l’amianto era ampiamente utilizzato nell’edilizia civile e industriale. I materiali contenenti amianto più comuni negli edifici preesistenti includono: lastre di cemento-amianto (eternit) per coperture, cassoni, tubazioni e rivestimenti; amianto spruzzato per coibentazione di strutture metalliche e soffitti; pannelli e tessuti in amianto per isolamento termoacustico; pavimentazioni in vinile-amianto; guarnizioni e sigillanti contenenti amianto.
Le tre vie per l’individuazione dell’amianto
La norma prevede un percorso articolato: prima si chiedono informazioni ai proprietari dei locali, ad altri datori di lavoro eventualmente presenti, e si consultano fonti disponibili (registri, documentazione storica dell’edificio). Se queste informazioni non sono disponibili o non sono sufficienti per escludere la presenza di MCA, il datore di lavoro deve far eseguire l’esame da un «operatore qualificato», cioè da un tecnico o un laboratorio accreditato per il censimento amianto. L’esame deve essere completato e il suo risultato acquisito prima dell’inizio dei lavori.
Il principio del dubbio (comma 2) è la norma di chiusura: se vi è «il minimo dubbio» sulla presenza di amianto in un materiale, si applicano automaticamente le disposizioni del Capo III. Questo principio ha rilevanza pratica enorme: in caso di materiali con aspetto simile all’eternit o all’amianto spruzzato, il datore di lavoro non può procedere ai lavori senza aver prima effettuato un’analisi. Se l’analisi non è possibile in tempi utili, la strada corretta è trattare il materiale come se contenesse amianto e applicare tutte le misure del Capo III.
L’operatore qualificato per il censimento
La norma richiede un «operatore qualificato conformemente alle leggi e alle prassi nazionali». In Italia, questa qualificazione è definita dalle norme regionali e nazionali: il tecnico deve avere competenze documentate in campionamento e analisi dei materiali in amianto. I laboratori che analizzano i campioni di amianto devono essere accreditati secondo il D.M. 14 maggio 1996. In assenza di chiarezza sulla qualifica, è prudente affidarsi a professionisti certificati dai sistemi di accreditamento regionali o da enti di accreditamento come ACCREDIA.
Caso pratico: ristrutturazione di una palazzina anni '70
Alfa S.r.l. è un’impresa di ristrutturazione incaricata di ristrutturare un palazzo del 1972. Prima di iniziare i lavori, Tizio (titolare e RSPP) richiede al committente (proprietario dell’immobile) la documentazione storica sull’edificio. La documentazione è lacunosa: non ci sono informazioni sui materiali utilizzati. Tizio incarica un tecnico qualificato (geometra specializzato in amianto, con certificazione regionale) di effettuare il censimento visivo e il campionamento dei materiali sospetti: lastre di copertura in fibrocemento, coibentazione della caldaia e delle tubazioni del riscaldamento, pavimentazione vinilica in un locale. L’analisi in laboratorio accreditato conferma la presenza di crisotilo nelle lastre di copertura e nella coibentazione. Tizio ottiene queste informazioni prima dell’inizio dei lavori e attiva le procedure del Capo III: notifica, piano di lavoro, impresa qualificata per la rimozione.
Domande frequenti
Chi è responsabile dell’individuazione dell’amianto: il committente o l’impresa esecutrice?
Il datore di lavoro dell’impresa che esegue i lavori è obbligato ex art. 248 a «adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di MCA». Il committente privato deve fornire le informazioni disponibili, ma la responsabilità operativa di verificarne la presenza e di acquisire il risultato dell’esame prima dell’inizio dei lavori è dell’impresa esecutrice.
È sufficiente l’esame visivo per escludere la presenza di amianto in un materiale?
No. L’esame visivo può orientare ma non escludere la presenza di amianto: molti MCA non sono distinguibili visivamente da materiali privi di amianto. L’art. 248 richiede, in caso di dubbio, l’esame da parte di un operatore qualificato con campionamento e analisi in laboratorio. Il principio del dubbio del comma 2 impone di trattare il materiale come MCA finché non vi è certezza.
Con quale anticipo rispetto ai lavori deve essere effettuata l’individuazione dell’amianto?
La norma non fissa un termine specifico, ma richiede che il risultato dell’esame sia acquisito «prima dell’inizio dei lavori». Nella pratica, considerando i tempi di laboratorio per l’analisi (2-7 giorni lavorativi) e quelli per la pianificazione delle misure del Capo III, l’individuazione deve avvenire con almeno 2-3 settimane di anticipo rispetto all’inizio dei lavori.
Se il proprietario dell’immobile afferma che non vi è amianto, il datore di lavoro può fidarsi di questa dichiarazione?
Solo se l’edificio è stato costruito dopo il 1994 (quando il divieto di commercializzazione dell’amianto era a regime) o se il proprietario ha documentazione attendibile (relazione tecnica di un operatore qualificato che esclude la presenza di MCA). In caso di incertezza, il datore di lavoro deve effettuare l’esame in proprio.