- La concentrazione di polvere di amianto deve essere ridotta al minimo e comunque al valore più basso tecnicamente possibile, al di sotto del valore limite dell’art. 254 SIC (0,01 f/cm³).
- Nelle attività con manipolazione attiva dell’amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare DPI delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione; l’uso dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo con decontaminazione preventiva.
- I rifiuti amianto devono essere raccolti in imballaggi chiusi etichettati e trattati come rifiuti pericolosi; per i rifiuti da attività estrattive si applica la normativa specifica.
Art. 251 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione
In vigore dal 15/05/2008
1. In tutte le attività di cui all’articolo 246, la concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, ((comunque, al più basso valore tecnicamente possibile)) al di sotto del valore limite fissato nell’articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto ((è)) limitato al numero più basso possibile; b) ((ove l’attività lavorativa presenti un rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, i lavoratori devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI), inclusi quelli delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria;)) c) ((nei casi di cui alla lettera b), l’utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto dal lavoro, l’accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all’articolo 256, comma 4, lettera d);)) d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall’articolo 249, ((comma 2)) , si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo; e) ((nei casi di cui alla lettera b), i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell’aria adottando misure quali: 1) l’eliminazione della polvere di amianto; 2) l’aspirazione della polvere di amianto alla fonte; 3) l’abbattimento continuo delle fibre di amianto sospese in aria tramite l’uso di acqua nebulizzata e/o incapsulanti)) ; e-bis) ((i lavoratori sono sottoposti a un’adeguata procedura di decontaminazione;)) e-ter) ((per i lavori svolti in ambienti chiusi, è garantita un’adeguata protezione;)) f) ((nei casi di cui alla lettera b) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell’amianto sono regolarmente sottoposti a un’efficace pulizia e manutenzione;)) g) l’amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto ((sono)) stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; h) ((i rifiuti di cui alla lettera g) sono raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un’etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi. Per i rifiuti derivanti da attività estrattive o di scavo in pietre verdi si applica la normativa specifica di riferimento.))
Stesso numero, altri codici
- Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento
- Articolo 251 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni
- Articolo 251 Codice di Procedura Penale: Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali
- Articolo 251 Codice Penale: Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra
Le misure di prevenzione e protezione nelle attività con amianto
L’art. 251 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure operative specifiche per ridurre l’esposizione a polvere di amianto nelle attività del Capo III. La norma è strutturata attorno a tre principi: riduzione della concentrazione di fibre nell’aria al minimo tecnicamente possibile; protezione individuale dei lavoratori con DPI adeguati e con periodi di riposo regolamentati; smaltimento sicuro dei rifiuti contenenti amianto come rifiuti pericolosi.
Limitazione degli esposti e tecniche di abbattimento delle fibre
Il numero di lavoratori esposti deve essere limitato al minimo necessario. Le tecniche per ridurre la dispersione delle fibre nell’aria (lett. e) includono: aspirazione localizzata alla fonte; nebulizzazione di acqua (sull’amianto in lavorazione, non sui lavoratori) per far agglomerare le fibre e impedirne la dispersione; uso di incapsulanti che impregnano il MCA riducendo la friabilità durante la rimozione; abbattimento continuo delle fibre sospese in aria. La scelta della tecnica dipende dal tipo di materiale, dalla sua friabilità e dal contesto operativo (spazio aperto/confinato, umidità, temperatura).
I DPI delle vie respiratorie: il fattore di protezione operativo
La norma richiede DPI con «fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria». Il fattore di protezione operativo (FPO) dipende dal tipo di dispositivo: le mascherine FFP3 hanno un FPO di circa 20, le semimaschera con filtro P3 di circa 20, i dispositivi a pieno facciale con filtro P3 di circa 400, gli autorespiratori SCBA di fattori superiori a 1000. Per concentrazioni molto elevate (demolizioni senza misure di contenimento, lavori di urgenza) possono essere necessari autorespiratori SCBA o semiautorespiratori ad alimentazione d'aria.
L’obbligo di intervallare l’uso dei DPI con «periodi di riposo adeguati all’impegno fisico richiesto» (lett. c) riconosce che l’uso prolungato dei respiratori, specialmente quelli a pieno facciale, aumenta lo sforzo respiratorio, può causare affaticamento e riduce la concentrazione dell’operatore. Il piano di lavoro deve includere una pianificazione dei turni che garantisca pause regolari al di fuori dell’area contaminata, precedute da decontaminazione (art. 256, comma 4, lett. d).
Lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti amianto
Le lettere g) e h) disciplinano il ciclo completo dei rifiuti: stoccaggio in imballaggi chiusi (big bag, contenitori rigidi, teli in PE saldati), trasporto come ADR materiali pericolosi (rifiuti amianto = UN 2590 per il crisotilo, UN 2212 per gli anfiboliti) con etichettatura adeguata, e smaltimento esclusivamente in discariche autorizzate per rifiuti contenenti amianto. I rifiuti amianto sono classificati come rifiuti speciali pericolosi con codice CER 17 06 01* (materiali isolanti contenenti amianto) o 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto). Il formulario di identificazione rifiuti (FIR) deve accompagnare ogni trasporto e deve essere conservato dal produttore del rifiuto per 5 anni.
Caso pratico: cantiere di bonifica amianto in ambiente confinato
Alfa S.r.l. deve rimuovere l’amianto spruzzato (friabile) dalla struttura di acciaio di un vecchio stabilimento siderurgico. Si tratta di un’attività ad altissima concentrazione potenziale di fibre (amianto friabile in spazio confinato). Tizio predispone il cantiere come segue: a) tensostruttura ermetica attorno all’area di lavoro con depressurizzazione (pressione negativa per evitare fuoriuscita di fibre); b) DPI: autorespiratori SCBA per le fasi di inizio demolizione, poi semimaschera a pieno facciale con filtro P3; c) turni di 30 minuti all’interno con decontaminazione progressiva tra un turno e l’altro (doccia decontaminante + cambio completo dei DPI); d) nebulizzazione continua di acqua e incapsulante sull’amianto in lavorazione; e) raccolta del materiale rimosso in big bag impermeabili sigillati, con etichetta UN 2212 per il trasporto come ADR. La concentrazione di fibre nell’aria all’interno viene monitorata in continuo con campionatore portatile.
Domande frequenti
Quale tipo di mascherina è adeguata per i lavori con amianto?
Dipende dalla concentrazione di fibre. Per attività a basso rischio (come il comma 2 lett. d dell’art. 249), una FFP3 può essere sufficiente. Per la manipolazione attiva di MCA friabile (rimozione, demolizione), sono necessari DPI con fattore di protezione più elevato: semimaschera o pieno facciale con filtro P3 certificato, o autorespiratori SCBA per le concentrazioni più elevate. La scelta deve essere basata sulla valutazione del rischio.
I rifiuti amianto possono essere conferiti in qualsiasi discarica?
No. I rifiuti amianto (CER 17 06 01* e 17 06 05*) sono rifiuti speciali pericolosi e devono essere conferiti esclusivamente a impianti di smaltimento autorizzati alla ricezione di rifiuti contenenti amianto: in genere discariche di categoria 2B con vasche dedicate o impianti di inertizzazione. Il trasporto deve avvenire con vettore autorizzato ex D.Lgs. 152/2006.
Per quanto tempo i lavoratori possono utilizzare continuativamente i respiratori durante i lavori di rimozione amianto?
La norma non fissa un tempo massimo assoluto ma richiede periodi di riposo 'adeguati all’impegno fisico'. Le linee guida operative (ISPESL, INAIL) raccomandano generalmente turni non superiori a 60 minuti per le semimaschera e 30 minuti per i dispositivi SCBA, con pause al di fuori dell’area contaminata di almeno uguale durata. Il piano di lavoro deve specificare la rotazione.
È obbligatoria la nebulizzazione d'acqua durante la rimozione dell’amianto?
Non in assoluto, ma l’art. 251, lett. e) la include tra le tecniche obbligatorie «quando la rimozione non avviene in sistema a tenuta». In pratica, per quasi tutti i cantieri di rimozione amianto all’aperto o in ambienti non completamente confinati, la nebulizzazione è una misura obbligatoria per abbattere le fibre disperse nell’aria.