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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve misurare a intervalli regolari la concentrazione di fibre di amianto nell’aria, con campionamento personale sul lavoratore e, in integrazione, campionamento ambientale.
  • I campionamenti devono essere rappresentativi dell’esposizione durante l’attività lavorativa, effettuati previa consultazione dei lavoratori, da personale qualificato e analizzati da laboratori qualificati.
  • La durata del campionamento deve consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa su 8 ore (TWA). Fino al 20 dicembre 2029 si usa la microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); dal 21 dicembre 2029 la microscopia elettronica.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 253 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Controllo dell’esposizione

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua a intervalli regolari durante specifiche fasi operative la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tramite campionamento personale sul lavoratore ed eventualmente, ad integrazione, quello ambientale nell’aria confinata di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.))

2. ((I campionamenti sono rappresentativi della concentrazione nell’aria della polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto durante l’attività lavorativa.))

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell’ambito ((del servizio di cui all’articolo 31 e all’allegato V del decreto del Ministro della sanità del 14 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 25 ottobre 1996 )) . I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre

1996. 5. La durata dei campionamenti ((è)) tale da consentire di stabilire un’esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. ((Ai fini di quanto previsto dall’articolo 254, la misurazione delle fibre è effettuata tramite microscopia ottica in contrasto di fase fino al 20 dicembre

2029. Il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.))

6-bis. ((Dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effettuata tramite microscopia elettronica o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati, prendendo in considerazione anche le fibre di larghezza inferiore a 0,2 micrometri. Con successivo decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i metodi di campionamento e conteggio.))

7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Il controllo dell’esposizione: misurazioni sistematiche come garanzia di tutela

L’art. 253 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il controllo quantitativo dell’esposizione a fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro. A differenza delle misurazioni per altri agenti chimici (art. 225 SIC), per l’amianto le misurazioni sono particolarmente impegnative sia per la tecnicalità del campionamento sia per la complessità dell’analisi in laboratorio.

Il campionamento personale come standard principale

La norma prevede come metodo principale il «campionamento personale sul lavoratore»: il campionatore è posizionato sulla persona del lavoratore, nella zona di respirazione, durante lo svolgimento delle attività lavorative. Questo metodo fornisce la misura più accurata dell’esposizione individuale reale, tenendo conto dei movimenti del lavoratore, delle variazioni di processo e dei picchi di esposizione durante le operazioni più critiche. Il campionamento ambientale nell’aria confinata è ammesso come integrazione (non come sostituto) del campionamento personale.

Il metodo di misura: dalla MOCF alla microscopia elettronica

Il comma 6 introduce una transizione tecnica fondamentale. Fino al 20 dicembre 2029, il metodo di misura standard è la Microscopia Ottica in Contrasto di Fase (MOCF), che consente di identificare e contare le fibre visibili al microscopio ottico (diametro > 0,2 µm, lunghezza > 5 µm). A partire dal 21 dicembre 2029, in recepimento delle ultime direttive europee, sarà obbligatoria la microscopia elettronica (SEM/TEM), che consente di rilevare anche le fibre ultrafini di diametro inferiore a 0,2 µm, invisibili alla MOCF, per le quali esistono evidenze crescenti di patogenicità. Il comma 6-bis prevede che con decreto ministeriale siano definiti i metodi specifici di campionamento e conteggio per il post-2029.

Il criterio geometrico per il conteggio delle fibre

Il comma 7 specifica che, ai fini della misurazione, si considerano solo le fibre con lunghezza superiore a 5 µm, larghezza inferiore a 3 µm e rapporto lunghezza/larghezza superiore a 3:1. Questo criterio geometrico (OMS 1997) è il parametro regolatorio internazionale che definisce la «fibra respirabile» ai fini della misurazione ambientale. La conformità a questi criteri è essenziale per la confrontabilità dei risultati tra laboratori diversi e nel tempo.

Qualificazione dei campionatori e dei laboratori

Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale con «idonee qualifiche» nell’ambito del servizio di cui all’art. 31 SIC (servizio di prevenzione e protezione) e dell’Allegato V del D.M. 14 maggio 1996. I campioni devono essere analizzati da laboratori qualificati ai sensi del D.M. 14 maggio 1996, che definisce i requisiti di accreditamento per i laboratori di analisi dell’amianto in Italia. L’accreditamento ACCREDIA è il sistema di riferimento per la verifica della competenza dei laboratori.

Domande frequenti

Con quale frequenza devono essere effettuate le misurazioni della concentrazione di fibre di amianto?

Il comma 1 prevede misurazioni «a intervalli regolari» durante «specifiche fasi operative», senza fissare una frequenza predeterminata. La frequenza deve essere proporzionale al rischio: per attività continue di rimozione amianto friabile, possono essere necessarie misurazioni settimanali o giornaliere; per attività sporadiche su materiali non friabili, misurazioni mensili o per campagna possono essere sufficienti.

I laboratori di analisi dell’amianto devono essere accreditati?

Sì. I laboratori devono essere qualificati ai sensi del D.M. 14 maggio 1996. In Italia, l’accreditamento ACCREDIA secondo la norma UNI EN ISO/IEC 17025 è il sistema di riferimento. Affidarsi a laboratori non accreditati rende i risultati delle misurazioni non conformi ai requisiti normativi e potenzialmente non utilizzabili in sede di controllo.

Perché dal 2029 la microscopia elettronica diventerà obbligatoria per la misurazione delle fibre di amianto?

Perché la microscopia elettronica (SEM/TEM) consente di rilevare anche le fibre ultrafini di diametro inferiore a 0,2 µm, invisibili alla MOCF. Le ricerche più recenti indicano che queste fibre ultrafini possono essere biologicamente attive e contribuire alla patogenicità dell’amianto. Il passaggio alla microscopia elettronica aumenta la sensibilità della misurazione e la protezione dei lavoratori.

Il campionamento personale deve essere effettuato su tutti i lavoratori del cantiere o su un campione?

La norma richiede campionamenti «rappresentativi» dell’esposizione durante l’attività. Nella pratica, si effettuano misurazioni su un campione rappresentativo degli addetti che svolgono le mansioni con maggiore esposizione, in diverse fasi dell’attività. I risultati vengono poi estesi agli altri lavoratori con mansioni analoghe, con opportune cautele conservative.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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