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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve eliminare o ridurre il rischio chimico in via prioritaria mediante sostituzione dell’agente pericoloso; se non possibile, adottando in ordine: processi chiusi, misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte, infine DPI.
  • È obbligatoria la misurazione periodica degli agenti chimici rischiosi per la salute, con metodiche standardizzate, salvo che il datore di lavoro dimostri con altri mezzi il raggiungimento di un adeguato livello di protezione.
  • In caso di superamento di un VLEP, il datore di lavoro deve identificarne le cause, adottare immediatamente misure correttive e informare i lavoratori e l’organo di vigilanza.
  • Il datore di lavoro deve prevenire la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili e gestire i rischi di incendio o esplosione derivanti da agenti chimici instabili.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure specifiche di protezione e di prevenzione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il datore di lavoro, sulla base dell’attività e della valutazione dei rischi di cui all’articolo 223, provvede affinchè il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell’attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell’attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l’applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l’esposizione; d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e

230. 2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull’esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell’allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell’evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l’adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all’articolo

223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l’immagazzinamento, la manipolazione e l’isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell’attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare: a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l’esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili; b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all’accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l’uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all’organo di vigilanza. ((Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.))

Le misure specifiche di protezione: struttura e gerarchia

L’art. 225 del D.Lgs. 81/2008 traduce operativamente i principi dell’art. 224 SIC nei casi in cui il rischio chimico non sia «basso e irrilevante». La norma segue la gerarchia delle misure di controllo: sostituzione → processi chiusi → protezione collettiva alla fonte → DPI → sorveglianza sanitaria. Questa scala di priorità non è opzionale: il datore di lavoro deve dimostrare di aver percorso i gradini più efficaci prima di ricorrere ai successivi.

La sostituzione come misura primaria

Il comma 1 impone come primo obbligo la sostituzione dell’agente chimico pericoloso con uno meno pericoloso «qualora la natura dell’attività lo consenta». La valutazione di fattibilità della sostituzione deve essere effettuata con rigore e documentata: non è sufficiente affermare genericamente che «non è possibile» senza aver analizzato le alternative disponibili. Esempi concreti di sostituzione: aceto d'acciaio al posto di solventi organici per la pulizia di superfici metalliche; vernici a base d'acqua al posto di vernici a solvente; agenti di pulizia enzimatici al posto di detergenti fortemente acidi o basici.

Il sistema chiuso e l’aspirazione localizzata

Quando la sostituzione non è possibile, la priorità va a «processi lavorativi chiusi e controlli tecnici»: reattori a tenuta, sistemi di trasferimento di liquidi pericolosi in circuito chiuso, cabine di verniciatura con aspirazione forzata. L’aspirazione localizzata alla fonte è la misura tecnica più diffusa ed efficace per i processi che non possono essere completamente confinati: cattura i contaminanti prima che si disperdano nell’aria dell’ambiente.

La misurazione periodica degli agenti chimici

Il comma 2 introduce un obbligo di misurazione periodica per gli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute. La misurazione deve essere effettuata con metodiche standardizzate (Allegato XLI del D.Lgs. 81/2008) o, in loro assenza, con metodiche appropriate. La finalità è duplice: verificare che le misure di protezione adottate siano efficaci e rilevare precocemente situazioni di esposizione anomala.

Il datore di lavoro può evitare la misurazione solo se «dimostra con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione». Questa clausola consente l’utilizzo di modelli predittivi validati, di dati storici di settore o di valutazioni comparative, ma la scelta deve essere motivata e documentata. In genere, la misurazione strumentale è preferita dagli organi di vigilanza perché fornisce dati oggettivi e verificabili.

Il superamento del VLEP: obblighi immediati

Il comma 3 regola la situazione più critica: il superamento di un valore limite di esposizione professionale. In questo caso, il datore di lavoro deve: a) identificare immediatamente le cause del superamento (guasto all’impianto di aspirazione, cambio di processo, errore procedurale, evento accidentale); b) adottare immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione; c) informare i lavoratori e l’organo di vigilanza. L’informazione all’organo di vigilanza può essere effettuata per via telematica, anche tramite organismi paritetici. La tempestività è essenziale: ogni ritardo nell’intervento aumenta il rischio di danno alla salute.

Gestione del rischio incendio ed esplosione da agenti chimici

I commi 4, 5, 6 e 7 trattano il rischio specifico derivante da sostanze infiammabili o chimicamente instabili. Quando non è possibile prevenire la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili, il datore di lavoro deve: evitare fonti di accensione (scintille, superfici calde, cariche elettrostatiche), adottare misure procedurali per limitare le conseguenze di un eventuale incendio o esplosione, mettere a disposizione attrezzature conformi per atmosfere potenzialmente esplosive (Direttiva ATEX, D.Lgs. 81/2008 Titolo XI), e installare sistemi di limitazione della pressione da esplosione (dischi di rottura, valvole di sfogo).

Caso pratico: reparto di sviluppo fotografico con sviluppatori chimici

Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio fotografico professionale che utilizza sviluppatori a base di idrochinone e metol (classificati come sensibilizzanti cutanei e possibilmente nocivi per la riproduzione). La valutazione del rischio ex art. 223 evidenzia che il rischio non è basso, quindi scattano gli obblighi dell’art. 225. Tizio, RSPP, predispone: a) valutazione di sostituzione con sviluppatori ecologici alternativi (risolta positivamente per le fasi di sviluppo colore, ma non per il bianco e nero di alta qualità); b) aspirazione localizzata sulle vasche di sviluppo; c) guanti in neoprene e mascherina FFP2 per gli addetti alla miscelazione dei chimici concentrati; d) misurazioni ambientali trimestrali con metodo NIOSH 5031 per l’idrochinone; e) protocollo immediato in caso di superamento del VLEP (0,5 ppm per l’idrochinone). I risultati delle misurazioni vengono allegati al DVR e comunicati all’RLS.

I risultati delle misurazioni: trasmissione all’RLS e utilizzo nel DVR

Il comma 4, ultima parte, impone che i risultati delle misurazioni siano allegati al DVR e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza (RLS). Questa disposizione è spesso trascurata: l’RLS ha diritto di accesso ai dati di monitoraggio ambientale come strumento di partecipazione attiva alla gestione del rischio. La mancata comunicazione all’RLS integra una violazione autonoma, indipendentemente dall’adeguatezza delle misure adottate.

Domande frequenti

Quando il datore di lavoro può evitare la misurazione ambientale periodica degli agenti chimici?

Solo se dimostra con altri mezzi (modelli predittivi, dati storici documentati, valutazioni comparative) che il livello di prevenzione e protezione è adeguato. In pratica, l’esenzione dalla misurazione è difficile da giustificare per agenti con effetti cronici o cancerogeni: la misurazione strumentale rimane lo strumento più affidabile.

Cosa deve fare il datore di lavoro in caso di superamento del VLEP rilevato durante una misurazione periodica?

Deve immediatamente: a) identificare e rimuovere le cause del superamento; b) adottare misure di protezione appropriate (DPI aggiuntivi, aumento dell’aspirazione, riduzione del processo); c) informare i lavoratori; d) comunicare il superamento all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL/ITL), anche per via telematica.

I risultati delle misurazioni ambientali devono essere comunicati ai lavoratori individualmente o al loro rappresentante?

Devono essere resi noti ai rappresentanti per la sicurezza (RLS) e allegati al DVR. Non è richiesta una comunicazione individuale a ciascun lavoratore, ma l’RLS deve poter accedere ai dati per esercitare il suo ruolo di controllo. I lavoratori devono essere informati in caso di superamento dei VLEP (art. 225, comma 8).

Come si determina se la sostituzione di un agente chimico pericoloso è tecnicamente possibile?

Il datore di lavoro deve analizzare le alternative disponibili sul mercato, valutarne la compatibilità con il processo produttivo e documentare le conclusioni nel DVR. Non è sufficiente una valutazione sommaria: occorre considerare le alternative disponibili per lo stesso utilizzo, verificarne l’efficacia tecnica e documentare eventuali ragioni ostative (qualità del prodotto, sicurezza, costi non sproporzionati).

Le misure per il rischio di incendio ed esplosione da agenti chimici si sovrappongono alla normativa antincendio?

Sì, con continuità. L’art. 225, commi 4-7, si coordina con il D.M. 10 marzo 1998 (prevenzione incendi) e con il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 (atmosfere esplosive). Il datore di lavoro deve rispettare entrambi i regimi: le misure previste dall’art. 225 si aggiungono alle prescrizioni antincendio specifiche, non le sostituiscono.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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