- Gli agenti chimici comprendono tutti gli elementi o composti chimici, allo stato naturale o ottenuti tramite attività lavorativa, sia immessi sul mercato sia no.
- Sono agenti chimici pericolosi: quelli classificati come tali ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008); quelli non classificati ma che comportano un rischio per la salute o sicurezza dei lavoratori; quelli con valore limite di esposizione professionale (Allegato XXXVIII).
- Il valore limite di esposizione professionale (VLEP) è la concentrazione media ponderata nel tempo nell’aria della zona respiratoria per un periodo di riferimento determinato.
- La sorveglianza sanitaria è definita come valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.
Art. 222 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente capo si intende per: a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato; b) agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio , indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento; 2) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 FEBBRAIO 2016, N. 39 ; 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII; c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa; d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell’allegato XXXVIII; e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell’appropriato mezzo biologico; ((…)) f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell’esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. (29) (30)
Stesso numero, altri codici
- Art. 222 Codice Civile: Amministrazione affidata alla moglie
- Articolo 222 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 222 Codice della Strada: Sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati
- Articolo 222 Codice di Procedura Civile: Interpello della parte che ha prodotto la scrittura
- Articolo 222 Codice di Procedura Penale: Incapacità e incompatibilità del perito
- Articolo 222 Codice Penale: Ricovero in un manicomio giudiziario
Le definizioni chiave del Capo VI: agenti chimici e agenti chimici pericolosi
L’art. 222 del D.Lgs. 81/2008 fornisce le definizioni operative del Capo VI sugli agenti chimici. Si tratta di una norma fondamentale per delimitare il perimetro degli obblighi del datore di lavoro: solo comprendendo esattamente cosa si intende per «agente chimico pericoloso» è possibile applicare correttamente le misure di valutazione, prevenzione e protezione previste dagli artt. 223-232 SIC.
La definizione di agente chimico: ambito amplissimo
La lettera a) del comma 1 definisce «agente chimico» in termini molto ampi: qualsiasi elemento o composto chimico, sia da solo sia in miscela, allo stato naturale o prodotto, utilizzato o smaltito tramite attività lavorativa. La formulazione cattura sia i prodotti intenzionalmente impiegati (solventi, lubrificanti, pitture) sia i sottoprodotti indesiderati (fumi di combustione, emissioni di processo, polveri di macinazione). Non è richiesta la commercializzazione: un agente chimico prodotto internamente all’azienda e non immesso sul mercato è ugualmente soggetto alle disposizioni del Capo VI.
Agenti chimici pericolosi: la triplice classificazione
La lettera b) identifica tre categorie di agenti chimici pericolosi. La prima, più immediata, comprende tutte le sostanze e miscele classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CLP (CE 1272/2008) in una delle classi di pericolo fisico o per la salute. Questo sistema di classificazione utilizza pittogrammi, avvertenze e frasi H (hazard) per comunicare i pericoli. Un prodotto etichettato con pittogramma GHS06 (teschio) o GHS08 (pericolo per la salute) è un agente chimico pericoloso ai sensi dell’art. 222, indipendentemente dal fatto che la classificazione sia stata formalizzata in via armonizzata o autonoma.
La seconda categoria, particolarmente rilevante nella pratica, include agenti chimici che «pur non essendo classificabili come pericolosi» comportano un rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti nel luogo di lavoro, compresi quelli con un valore limite di esposizione professionale (VLEP) nell’Allegato XXXVIII. Questa categoria ha una portata espansiva: obbliga il datore di lavoro a valutare non solo i prodotti etichettati come pericolosi ma anche quelli apparentemente innocui che, nelle concrete condizioni d'uso, possono determinare un rischio. Si pensi a polveri di quarzo (silicosi) non sempre classificate, o a miscele di solventi in piccole concentrazioni singolarmente sotto soglia ma cumulativamente rilevanti.
Il valore limite di esposizione professionale (VLEP)
La lettera d) definisce il VLEP come il limite della concentrazione media ponderata nel tempo (TWA, Time Weighted Average) di un agente chimico nell’aria nella zona di respirazione del lavoratore, per un periodo di riferimento di 8 ore (corrispondente a un turno lavorativo standard). L’Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008 contiene un primo elenco di VLEP, aggiornato periodicamente in recepimento delle direttive europee. Il VLEP non è un confine assoluto di sicurezza ma un livello di riferimento: concentrazioni inferiori al VLEP non garantiscono automaticamente l’assenza di rischio, mentre concentrazioni superiori richiedono misure immediate.
Il valore limite biologico (VLB)
La lettera e), sebbene parzialmente soppressa nelle parti indicate con «((...))», introduce il concetto di valore limite biologico (VLB), che riguarda non la concentrazione nell’aria ma quella nell’organismo del lavoratore (sangue, urine, aria espirata). Il VLB è uno strumento di monitoraggio biologico che consente di valutare l’esposizione effettiva tenendo conto di tutte le vie di assorbimento (inalazione, cute, ingestione). Per alcune sostanze, come il piombo, il benzene o gli organofosforici, il monitoraggio biologico è più informativo della semplice misurazione ambientale.
Le definizioni di pericolo e rischio
Le lettere g) e h) distinguono chiaramente pericolo e rischio, concetti spesso confusi nella pratica. Il pericolo è la proprietà intrinseca dell’agente chimico di produrre effetti nocivi: un acido forte è pericoloso per sua natura. Il rischio è la probabilità che quel potenziale nocivo si realizzi nelle condizioni concrete di utilizzo: un acido forte in contenitore chiuso e maneggiato con DPI appropriati comporta un rischio basso. Questa distinzione è fondamentale per l’impostazione corretta della valutazione del rischio ex art. 223 SIC.
Caso pratico: laboratorio di ricerca biochimico
Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio di ricerca che utilizza: benzene (cancerogeno categoria 1A, classificato ai sensi del CLP, prima categoria di agente chimico pericoloso), etanolo al 70% in piccole quantità (infiammabile, ma con un profilo di rischio che il datore di lavoro deve valutare contestualmente) e polveri di talco non classificate come pericolose. Caio, l’RSPP, deve valutare il rischio per tutte e tre le sostanze: il benzene come agente chiaramente pericoloso (con VLB nell’Allegato XXXVIII-bis e regime cancerogeni), l’etanolo in funzione delle quantità e dell’uso, e il talco come potenzialmente incluso nella seconda categoria se le concentrazioni in aria superano il VLEP o se le condizioni d'uso (macinazione, miscelazione a secco) aumentano il rischio inalatorio.
Domande frequenti
Un prodotto che non ha ancora ricevuto una classificazione CLP ufficiale è un agente chimico pericoloso?
Può esserlo ugualmente. La seconda categoria dell’art. 222, lett. b), n. 3) include agenti chimici non classificati che comportino un rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà o del modo in cui sono utilizzati. Il datore di lavoro deve valutare il rischio anche per sostanze non ancora formalmente classificate.
Il VLEP dell’Allegato XXXVIII è aggiornato automaticamente o richiede un atto normativo?
Richiede un atto normativo: l’art. 232 SIC prevede che gli aggiornamenti dell’Allegato XXXVIII avvengano con decreti ministeriali che recepiscono i valori limite fissati dalla Commissione Europea. L’Allegato è quindi un documento dinamico soggetto a revisioni periodiche.
Cosa si intende per 'zona di respirazioné ai fini del VLEP?
La zona di respirazione è lo spazio attorno alla testa del lavoratore, convenzionalmente definito come la sfera di 30 cm di raggio centrata sul punto mediano del segmento che unisce le due orecchie. È in questa zona che viene posizionato il campionatore personale per la misurazione dell’esposizione professionale.
Le schede di sicurezza (SDS) sono sufficienti per identificare gli agenti chimici pericolosi presenti in azienda?
Le SDS sono uno strumento obbligatorio che il fornitore deve mettere a disposizione (art. 227 SIC) e un punto di partenza fondamentale. Non sono però sempre sufficienti: il datore di lavoro deve anche valutare i sottoprodotti della lavorazione, le trasformazioni chimiche che avvengono nel processo e le eventuali interazioni tra sostanze.
Il monitoraggio biologico è obbligatorio per tutti gli agenti chimici pericolosi?
No. È obbligatorio solo per gli agenti chimici per i quali è stato fissato un valore limite biologico nell’Allegato XXXVIII-bis (art. 229, comma 3 SIC). Per tutti gli altri agenti, il monitoraggio biologico può essere disposto dal medico competente come integrazione alla sorveglianza sanitaria.