- I rischi da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo attraverso misure di prevenzione collettiva: progettazione dei sistemi di lavorazione, fornitura di attrezzature idonee, riduzione del numero di lavoratori esposti, riduzione della durata dell’esposizione e misure igieniche.
- Se la valutazione dimostra che il rischio è basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, e le misure generali sono sufficienti, non si applicano gli obblighi aggiuntivi degli artt. 225, 226, 229 e 230 SIC.
- Le misure devono privilegiare la riduzione alla fonte: sostituzione degli agenti pericolosi, sistemi chiusi, aspirazione localizzata.
Art. 224 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure: a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti; d) riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione; e) misure igieniche adeguate; f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione; g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 224 Codice Penale: Minore non imputabile
Le misure generali di prevenzione: la gerarchia del controllo applicata agli agenti chimici
L’art. 224 del D.Lgs. 81/2008 traduce i principi generali di prevenzione dell’art. 15 SIC nel contesto specifico degli agenti chimici pericolosi. La norma enumera le misure di prevenzione e protezione collettiva che il datore di lavoro deve adottare per eliminare o ridurre al minimo i rischi chimici, seguendo la gerarchia ormai consolidata: eliminazione alla fonte, misure tecniche, misure organizzative, DPI.
Le misure elencate al comma 1: analisi operativa
La progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione (lett. a) è la misura più efficace perché agisce sulla struttura stessa del processo: scegliere processi che non generano agenti pericolosi, confinare le reazioni chimiche in sistemi chiusi, separare le fasi di lavorazione che generano emissioni. Intervenire in fase di progettazione è molto più economico ed efficace che correggere a posteriori.
La fornitura di attrezzature idonee con adeguata manutenzione (lett. b) include: impianti di aspirazione localizzata certificati e mantenuti efficienti, sistemi di miscelazione chiusi, contenitori con valvole antiversamento, pompe di trasferimento a tenuta. La manutenzione è cruciale: un impianto di ventilazione inefficiente o guasto può trasformare un rischio basso in uno alto nel giro di pochi giorni.
La riduzione al minimo del numero di lavoratori esposti (lett. c) è una misura organizzativa di primo piano: se l’esposizione a un agente pericoloso non può essere eliminata, limitare il numero di addetti riduce proporzionalmente l’entità del danno potenziale. Concretamente significa assegnare le lavorazioni critiche solo al personale strettamente necessario e formato.
Le misure igieniche adeguate (lett. e) comprendono: igiene personale (lavaggio mani prima dei pasti e al termine del turno), docce nelle attività con esposizione cutanea, divieto di consumare cibi e bevande nelle zone di lavoro, vestiarî separati per abiti civili e indumenti di lavoro. Queste misure sono spesso sottovalutate ma decisive per ridurre l’esposizione per via cutanea e per ingestione.
Il regime semplificato: rischio basso e irrilevante
Il comma 2 introduce una clausola di semplificazione di grande rilievo pratico. Se la valutazione del rischio dimostra che, in relazione al tipo e alle quantità dell’agente chimico e alle modalità di esposizione, il rischio è «basso per la sicurezza» (si pensi a sostanze con limitato potenziale infiammabile/esplosivo in quantità trascurabili) e «irrilevante per la salute» dei lavoratori, e le misure generali del comma 1 sono sufficienti, non si applicano le disposizioni più complesse degli artt. 225 (misure specifiche), 226 (emergenze), 229 (sorveglianza sanitaria) e 230 (cartelle sanitarie).
Questa clausola è fondamentale per le piccole e medie imprese che utilizzano agenti chimici in quantità limitate. Tuttavia, la determinazione del «rischio basso e irrilevante» deve essere effettuata con rigore metodologico e documentata nel DVR: non è una valutazione arbitraria ma deve rispettare i parametri stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 232 SIC, e tenere conto dei valori limite indicativi europei.
Caso pratico: laboratorio di analisi con solventi organici
Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio di analisi chimiche che utilizza acetone (infiammabile, non CMR) in quantità di circa 500 ml al giorno, in cappe aspiranti. La valutazione ex art. 223 evidenzia un rischio basso: le concentrazioni in aria sono inferiori al 10% del VLEP (acetone: 500 ppm), le misure di contenimento sono efficaci, e non ci sono lavoratori particolarmente sensibili. Il datore di lavoro documenta nel DVR la giustificazione del rischio basso, applica le misure del comma 1 (cappa aspirante, riduzione delle quantità in uso, misure igieniche) e, ai sensi del comma 2, non è obbligato ad attivare la sorveglianza sanitaria ex art. 229 né a predisporre piani di emergenza ex art. 226. Se invece introduce toluene (cancerogeno sospetto, TLV-TWA 20 ppm) in quantità significative, il regime si modifica e scattano tutti gli obblighi del Capo VI.
Rapporto con le misure specifiche dell’art. 225
L’art. 224 e l’art. 225 SIC non sono alternativi ma complementari. L’art. 224 stabilisce i principi generali validi in ogni caso; l’art. 225 aggiunge misure specifiche aggiuntive quando il rischio supera la soglia del «basso e irrilevante». Il datore di lavoro deve sempre adottare le misure del comma 1 dell’art. 224 come baseline; poi, in funzione dell’esito della valutazione del rischio, decide se l’art. 225 (e gli artt. 226, 229, 230) si applichi.
Domande frequenti
Come si determina se il rischio chimico è 'basso per la sicurezza e irrilevante per la salutè ai sensi dell’art. 224, comma 2?
La determinazione richiede una valutazione caso per caso basata su tipo di agente, quantità, modalità d'uso e misure già adottate. I parametri di riferimento sono fissati con decreti ministeriali (art. 232 SIC) e includono i valori limite indicativi europei. Allo stato attuale, in assenza di decreto specifico, il datore di lavoro deve motivare la propria valutazione nel DVR con criteri scientificamente fondati.
Se il rischio chimico è 'basso e irrilevantè, il datore di lavoro non deve fare nulla?
No. Deve comunque adottare le misure di prevenzione generale elencate al comma 1 dell’art. 224 (progettazione, attrezzature idonee, riduzione degli esposti, igiene, ecc.). L’esenzione del comma 2 riguarda solo le misure aggiuntive degli artt. 225, 226, 229 e 230, non i principi di base.
La sostituzione di un agente chimico pericoloso con uno meno pericoloso è un obbligo o una facoltà?
L’art. 225, comma 1 SIC impone al datore di lavoro di provvedere alla sostituzione «qualora la natura dell’attività lo consenta». Quindi è un obbligo condizionato alla fattibilità tecnica: il datore di lavoro deve valutare la possibilità di sostituzione e, se praticabile, adottarla. La mancata sostituzione deve essere motivata nel DVR.
Le misure igieniche dell’art. 224 si applicano anche alle attività a basso rischio?
Sì. Le misure del comma 1 si applicano sempre, indipendentemente dal livello di rischio. Le misure igieniche (lavaggio mani, divieto di consumare cibo nelle zone di lavoro, indumenti separati) sono misure di base che non dipendono dalla classificazione del rischio.
Come deve essere documentata la valutazione del rischio basso nei confronti degli organi di vigilanza?
Il DVR deve contenere una sezione specifica con: l’elenco degli agenti chimici presenti, la stima dell’esposizione, il confronto con i VLEP, la valutazione qualitativa o semi-quantitativa del rischio e la motivazione della conclusione di rischio basso. L’organo di vigilanza può richiedere in qualsiasi momento la giustificazione di questa conclusione.