- Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori e i loro rappresentanti dispongano delle informazioni aggiornate sugli agenti chimici pericolosi presenti, sui relativi rischi, sui VLEP e sulle precauzioni da adottare.
- I lavoratori devono avere accesso alle schede di sicurezza (SDS) messe a disposizione dal fornitore.
- Le informazioni devono essere adeguate al risultato della valutazione del rischio, aggiornate al mutare delle circostanze, e possono essere fornite oralmente, per iscritto o con formazione individuale.
- I contenitori e le condutture per agenti chimici pericolosi non contrassegnati da segnali di sicurezza devono essere identificabili nella natura del contenuto e nei rischi connessi.
Art. 227 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione e formazione per i lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di: a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati; b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti; c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro; (( d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore. ))
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano: a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all’articolo
223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall’addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio; b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinchè la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili. ((
4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 . ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 227 Codice Civile: Divisione dei beni della comunione
- Articolo 227 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 227 Codice della Strada: Servizio e dispositivi di monitoraggio
- Articolo 227 Codice di Procedura Civile: Esecuzione della sentenza che ha pronunciato sulla querela
- Articolo 227 Codice di Procedura Penale: Relazione peritale
- Articolo 227 Codice Penale: Riformatori speciali
Il diritto all’informazione sui rischi chimici: fondamento e contenuti
L’art. 227 del D.Lgs. 81/2008 specifica gli obblighi di informazione del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi. La norma si inserisce nel quadro generale degli obblighi di informazione e formazione degli artt. 36 e 37 SIC, aggiungendo contenuti specifici per il rischio chimico. L’informazione è la condizione preliminare per qualsiasi comportamento sicuro: un lavoratore che non conosce la pericolosità delle sostanze con cui lavora non può adottare le precauzioni necessarie.
I quattro tipi di informazione obbligatoria
Il comma 1 elenca quattro categorie di informazioni che il datore di lavoro deve garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti.
La prima riguarda i dati della valutazione del rischio (lett. a): i lavoratori devono conoscere i risultati della valutazione ex art. 223 SIC e le eventuali modifiche successive. Questo non significa necessariamente che ogni lavoratore debba leggere il DVR nella sua interezza, ma che le informazioni rilevanti per il proprio ruolo gli siano comunicate in modo comprensibile.
La seconda riguarda le informazioni sugli agenti chimici specificamente presenti (lett. b): identità degli agenti (nome chimico e sinonimi), rischi per la sicurezza e la salute (pittogrammi, frasi H), VLEP e disposizioni normative pertinenti. Questa categoria di informazioni ha una funzione critica: un lavoratore che sa che sta maneggiando una sostanza cancerogena di categoria 1A adotterà molto più scrupulosamente le misure di protezione rispetto a uno che sa solo che «il prodotto non va toccato».
La terza categoria riguarda la formazione sulle precauzioni (lett. c): non solo cosa fare ma perché farlo, come utilizzare correttamente i DPI, come comportarsi in caso di versamento o esposizione accidentale. La differenza tra informazione e formazione è importante: l’informazione trasferisce contenuti, la formazione modifica comportamenti.
La quarta, aggiunta in un secondo momento, riguarda l'accesso alle SDS (lett. d): i lavoratori devono poter consultare le schede di sicurezza dei prodotti che usano. L’accesso può essere fisico (raccoglitore in reparto) o digitale (portale aziendale), ma deve essere garantito in tempo reale, non solo su richiesta.
La forma e l’aggiornamento dell’informazione
Il comma 2 specifica che le informazioni devono essere: a) adeguate al risultato della valutazione del rischio (più il rischio è elevato, più l’informazione deve essere dettagliata e formale); b) aggiornate quando cambiano le circostanze (nuovi agenti chimici, nuovi processi, nuovi VLEP). Le modalità di comunicazione sono flessibili: possono essere scritte (dispense, avvisi in bacheca), orali (briefing con il capo reparto) o integrate in sessioni formative. La scelta deve essere coerente con il livello di istruzione e la lingua dei lavoratori.
L’identificazione dei contenitori e delle condutture
Il comma 3 impone che i contenitori e le condutture per agenti chimici pericolosi, se non contrassegnati secondo il Titolo V del D.Lgs. 81/2008, siano comunque chiaramente identificabili nella natura del contenuto e nei rischi connessi. Questa disposizione è particolarmente rilevante per le condutture degli impianti industriali (che spesso non possono essere etichettate individualmente con pittogrammi CLP) e per i contenitori di uso interno non originali (bidoni, taniche, damigiane). Il codice colore, le targhette o i sistemi informativi integrati nel layout dell’impianto sono strumenti ammessi.
Caso pratico: reparto galvanica in un’azienda metalmeccanica
Alfa S.r.l. gestisce un reparto galvanica che utilizza soluzioni di cromo esavalente (cancerogeno), acido cloridrico e idrossido di sodio. L’RSPP Tizio predispone il sistema informativo nel modo seguente: a) raccoglitore SDS (aggiornato) posizionato all’ingresso del reparto e accessibile digitalmente dall’intranet aziendale; b) schede informative semplificate per ciascuna sostanza, con pittogrammi CLP in grande formato, prime misure in caso di contatto accidentale e VLE di riferimento, affisse sopra ciascuna vasca; c) formazione annuale di 2 ore per tutti gli addetti al reparto, con verifica di apprendimento tramite test; d) aggiornamento immediato delle schede e della formazione ogni volta che viene introdotta una nuova sostanza o modificato un processo. Le condutture dell’impianto galvanico sono identificate con etichette colorate (rosso = acido, blu = basico, giallo = cromo) e con frecce di flusso.
Domande frequenti
I lavoratori devono poter accedere alle SDS in qualsiasi momento o solo su richiesta?
Devono potervi accedere in qualsiasi momento. L’art. 227, comma 1, lett. d) garantisce l’accesso alle SDS senza condizioni. Il datore di lavoro può organizzare l’accesso fisico (raccoglitore in reparto) o digitale (portale intranet), ma non può limitarlo a determinate circostanze o richiedere autorizzazioni.
L’informazione sui rischi chimici deve essere fornita in lingua italiana o nella lingua del lavoratore straniero?
Le informazioni devono essere comprensibili per il lavoratore. Per i lavoratori stranieri che non comprendono l’italiano, il datore di lavoro deve garantire la comunicazione nella lingua del lavoratore o tramite un interprete. L’obbligo di comprensibilità è esplicito nell’art. 36, comma 4 SIC, che si applica anche all’informazione chimica.
Un’azienda con un solo lavoratore esposto ad agenti chimici deve comunque fornire informazione e formazione?
Sì. Gli obblighi di informazione e formazione dell’art. 227 si applicano indipendentemente dal numero di lavoratori esposti. Anche un singolo addetto ha diritto di conoscere i rischi e le precauzioni relative agli agenti chimici con cui lavora.
Come devono essere identificate le condutture che trasportano agenti chimici pericolosi?
Il comma 3 richiede che siano chiaramente identificabili nella natura del contenuto e nei rischi connessi. Si possono usare codici colore standardizzati (norma UNI EN 13480 per le tubazioni industriali), etichette adesive con nome del fluido e pittogrammi di pericolo, o altri sistemi purché coerenti e chiaramente comprensibili per tutti gli addetti.
Con quale frequenza deve essere aggiornata l’informazione sui rischi chimici?
Ogni volta che cambiano le circostanze rilevanti: introduzione di nuovi agenti chimici, modifica dei processi, aggiornamento dei VLEP, risultati della sorveglianza sanitaria che evidenziano nuovi rischi. La norma non fissa una periodicità minima automatica, ma l’aggiornamento deve essere tempestivo rispetto ai cambiamenti.