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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici elencati nell’Allegato XL del D.Lgs. 81/2008 (sostanze di particolare pericolosità: ammine aromatiche, benzidina, IPA, cloruro di vinile monomero, ecc.).
  • Il divieto non si applica se la concentrazione individuale nell’agente è inferiore al limite indicato nell’Allegato XL (presenza in miscele o rifiuti).
  • Sono ammesse deroghe autorizzate per: ricerca e sperimentazione scientifica, eliminazione degli agenti come sottoprodotti o rifiuti, produzione come intermedi.
  • La produzione di agenti vietati come intermedi è consentita solo in sistemi chiusi, con rilascio di autorizzazione ministeriale previa richiesta dettagliata.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 228 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Divieti

In vigore dal 15/05/2008

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l’impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all’allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un ((miscela)) , o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell’allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività: a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi; b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti; c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l’esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l’uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni: a) i motivi della richiesta di deroga; b) i quantitativi dell’agente da utilizzare annualmente; c) il numero dei lavoratori addetti; d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi; e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l’esposizione dei lavoratori.

Il divieto assoluto per gli agenti chimici dell’Allegato XL

L’art. 228 del D.Lgs. 81/2008 introduce un divieto categorico per la produzione, lavorazione e impiego di alcuni agenti chimici particolarmente pericolosi, elencati nell’Allegato XL. Si tratta di sostanze per le quali la pericolosità è tale da non ammettere, in condizioni normali di lavoro, alcun livello di esposizione professionale accettabile: per lo più agenti cancerogeni certi o ad alta cancerogenicità umana, per i quali il rischio residuo anche con DPI e misure di contenimento è considerato inaccettabile.

L’Allegato XL elenca sostanze come la 2-naftilamina, la benzidina, il 4-aminodifenile, il 4-nitrodifenile e altre ammine aromatiche associate a tumori della vescica, nonché sostanze con potenziale mutageno e teratogeno accertato. La ratio del divieto è quella di eliminare completamente l’esposizione lavorativa, poiché per queste sostanze non esiste una soglia di esposizione al di sotto della quale il rischio di danno cancerogeno sia zero.

Le eccezioni al divieto: la soglia nelle miscele

Il comma 2 introduce un’eccezione importante: il divieto non si applica se l’agente è presente in una miscela o in rifiuti a una concentrazione individuale inferiore al limite indicato nell’Allegato XL per quella specifica sostanza. Questa eccezione è giustificata dal fatto che a basse concentrazioni nelle miscele il rischio può essere gestibile. Tuttavia, il datore di lavoro deve verificare scrupolosamente le concentrazioni reali attraverso l’analisi della composizione della miscela o del rifiuto.

Le deroghe autorizzate: ricerca, rifiuti e intermedi

Il comma 3 prevede tre tipologie di deroghe al divieto, soggette ad autorizzazione ministeriale. La prima riguarda le attività di ricerca e sperimentazione scientifica: laboratori universitari, centri di ricerca e strutture specializzate possono ottenere l’autorizzazione a lavorare con sostanze vietate quando ciò è strettamente necessario per la ricerca. La seconda riguarda le attività volte a eliminare gli agenti vietati presenti come sottoprodotti o rifiuti: bonifica di siti industriali contaminati, trattamento di rifiuti pericolosi. La terza riguarda la produzione come intermedi chimici: alcune sostanze vietate sono passaggi obbligati nella sintesi di prodotti finali innocui; in questi casi la produzione è ammessa solo in sistemi chiusi.

Il procedimento autorizzatorio

Il comma 5 descrive il procedimento per ottenere l’autorizzazione in deroga. La richiesta deve essere inviata al Ministero del lavoro e deve contenere: i motivi della deroga, i quantitativi annui dell’agente, il numero dei lavoratori addetti, la descrizione delle attività e dei processi, le misure di tutela della salute e sicurezza e le misure per prevenire l’esposizione. L’autorizzazione è rilasciata sentiti il Ministero della salute e la regione interessata.

Caso pratico: laboratorio tossicologico universitario

Alfa S.r.l. è una società di ricerca farmaceutica che deve sintetizzare un composto intermedio a partire da una benzidina (amminoaromática vietata ex Allegato XL). Caio, il responsabile della sicurezza, avvia il procedimento autorizzatorio: presenta al Ministero del lavoro una richiesta dettagliata con la descrizione del processo di sintesi in reattore chiuso, le quantità annue previste (10 g per campagna), l’elenco nominativo dei due ricercatori addetti, le misure di confinamento (cappa chimica certificata, procedure di trasferimento in sacchetto sigillato), i DPI (tuta integrale, doppio guanto, respiratore con filtro A2P3) e le procedure di smaltimento dei rifiuti come rifiuti speciali pericolosi. L’autorizzazione viene concessa con prescrizioni specifiche di monitoraggio biologico trimestrale e sorveglianza sanitaria semestrale dei ricercatori coinvolti.

Domande frequenti

Dove si trova l’elenco delle sostanze vietate dall’art. 228?

L’elenco è contenuto nell’Allegato XL del D.Lgs. 81/2008, che elenca le sostanze vietate e, per ciascuna, il limite di concentrazione nelle miscele al di sotto del quale il divieto non si applica.

Un’azienda che acquista involontariamente una miscela contenente una sostanza vietata dall’Allegato XL viola l’art. 228?

Solo se la concentrazione della sostanza vietata supera il limite indicato nell’Allegato XL (comma 2). Se la concentrazione è inferiore a tale limite, il divieto non si applica. Il datore di lavoro deve comunque verificare la composizione delle miscele acquistate attraverso le SDS e, se necessario, con analisi chimiche.

L’autorizzazione in deroga ex art. 228 ha scadenza?

La norma non fissa esplicitamente una scadenza, ma l’autorizzazione è rilasciata per specifiche attività e quantitativi. Variazioni significative delle condizioni (aumento dei quantitativi, nuovi lavoratori, modifiche del processo) richiedono una nuova comunicazione o richiesta di modifica dell’autorizzazione.

Le aziende di smaltimento rifiuti che trattano rifiuti contenenti sostanze dell’Allegato XL devono richiedere autorizzazione?

Sì, se intendono svolgere attività di 'eliminazione degli agenti presenti come rifiuti' ai sensi del comma 3, lett. b). Devono presentare richiesta al Ministero del lavoro con tutte le informazioni richieste dal comma 5, incluse le misure di protezione dei lavoratori durante le operazioni di trattamento.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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