In sintesi
- La consultazione e la partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti in materia di agenti chimici pericolosi vengono attuate ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
- L’RLS ha diritto di consultazione preventiva sulla valutazione del rischio chimico, sulle misure di protezione e sui risultati delle misurazioni ambientali.
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Art. 231 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Consultazione e partecipazione dei lavoratori
In vigore dal 15/05/2008
1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 50.
Stesso numero, altri codici
- Art. 231 Codice Civile: Paternita' del marito
- Articolo 231 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 231 Codice della Strada: Abrogazione di norme precedentemente in vigore
- Articolo 231 Codice di Procedura Civile: Risposta
- Articolo 231 Codice di Procedura Penale: Sostituzione del perito
- Articolo 231 Codice Penale: Trasgressione degli obblighi imposti
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
La partecipazione dei lavoratori nella gestione del rischio chimico
L’art. 231 del D.Lgs. 81/2008 è una norma di rinvio che raccorda la disciplina specifica degli agenti chimici con il sistema generale di consultazione e partecipazione dei lavoratori previsto dall’art. 50 SIC. Il rinvio non è meramente formale: richiama un insieme articolato di diritti e obblighi che il legislatore ha ritenuto sufficientemente completo da non necessitare di specificazioni ulteriori per il contesto chimico.
L’art. 50 SIC attribuisce al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) una serie di diritti di partecipazione: accesso ai luoghi di lavoro, consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi, sulle misure di prevenzione adottate e sui DPI; accesso ai documenti aziendali rilevanti per la sicurezza (DVR, risultati delle misurazioni, cartelle di rischio in forma anonima); possibilità di segnalare le situazioni di rischio all’organo di vigilanza; partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza. Tutti questi diritti si applicano integralmente al rischio chimico.
In materia di agenti chimici, la consultazione dell’RLS è particolarmente rilevante per: l’introduzione di nuovi agenti chimici nel ciclo produttivo; la modifica dei processi che comportano esposizione ad agenti pericolosi; i risultati delle misurazioni ambientali periodiche ex art. 225 SIC; i dati anonimi della sorveglianza sanitaria che evidenziano tendenze negative; l’aggiornamento del piano di emergenza ex art. 226 SIC. La partecipazione dell’RLS non è solo un diritto formale ma uno strumento di controllo sostanziale sull’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro.
Domande frequenti
L’RLS deve essere consultato prima dell’introduzione di un nuovo agente chimico pericoloso?
Sì. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) SIC (richiamato dall’art. 231), l’RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente sulla valutazione dei rischi, che include le modifiche che comportano l’introduzione di nuovi agenti chimici. La consultazione deve avvenire prima dell’inizio dell’attività, non a posteriori.
L’RLS può accedere alle schede di sicurezza degli agenti chimici utilizzati in azienda?
Sì. L’RLS ha diritto di accedere ai documenti aziendali rilevanti per la sicurezza (art. 50 SIC), comprese le schede di sicurezza. Le SDS non contengono dati personali e non sono soggette a limitazioni di accesso per ragioni di riservatezza.