In sintesi
- Il medico competente è punito con arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria da radiazioni ottiche artificiali (artt. 185 e 186 SIC).
- La sanzione si applica esclusivamente al medico competente, figura distinta dal datore di lavoro e dal dirigente.
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Art. 220 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico del medico competente)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 185 e
186. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 220 Codice Civile: Amministrazione della comunione
- Articolo 220 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 220 Codice della Strada: Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice
- Articolo 220 Codice di Procedura Civile: Pronuncia del collegio
- Articolo 220 Codice di Procedura Penale: Oggetto della perizia
- Articolo 220 Codice Penale: Esecuzione dell’ordine di ricovero
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Il regime sanzionatorio del medico competente in materia di ROA
L’art. 220 del D.Lgs. 81/2008 prevede la responsabilità penale del medico competente per la violazione degli obblighi di sorveglianza sanitaria in materia di radiazioni ottiche artificiali. La sanzione, arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro, si applica per la violazione degli artt. 185 e 186 SIC, che disciplinano rispettivamente le visite mediche preventive e periodiche e la tenuta delle cartelle sanitarie nell’ambito degli agenti fisici.
La responsabilità penale del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro è un tema delicato: il medico competente è una figura professionale che opera in autonomia tecnica ma nell’ambito di un rapporto contrattuale con il datore di lavoro. L’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 elenca i suoi obblighi generali, tra cui quello di effettuare la sorveglianza sanitaria con le modalità e la periodicità indicate. La violazione di questi obblighi, ad esempio per omessa visita periodica o mancata comunicazione degli esiti al lavoratore, integra la fattispecie dell’art. 220.
L’ammenda da 400 a 1.600 euro è relativamente modesta, ma si accompagna alla possibilità di sanzioni disciplinari da parte dell’Ordine dei Medici e al rischio di responsabilità civile per i danni eventualmente subiti dai lavoratori a causa dell’omessa o tardiva sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve quindi documentare accuratamente le proprie attività e i giudizi di idoneità, anche ai fini della propria tutela professionale.
Domande frequenti
Quali violazioni specifiche del medico competente sono sanzionate dall’art. 220?
La norma sanziona la violazione degli artt. 185 e 186 del D.Lgs. 81/2008, che riguardano gli obblighi di sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti fisici: omessa visita preventiva o periodica, mancata comunicazione degli esiti al lavoratore e al datore di lavoro, carente tenuta delle cartelle sanitarie.
Il medico competente risponde anche civilmente per i danni ai lavoratori derivanti da omessa sorveglianza?
Sì. Oltre alla responsabilità penale ex art. 220, il medico competente può essere chiamato a rispondere civilmente per i danni causati dalla mancata o tardiva diagnosi di effetti nocivi dell’esposizione. La responsabilità civile è autonoma da quella penale e può essere azionata dal lavoratore o dai suoi eredi.