- Il datore di lavoro deve valutare, misurare e/o calcolare i livelli di radiazioni ottiche a cui sono esposti i lavoratori, seguendo le norme IEC per le radiazioni laser e le raccomandazioni CIE/CEN per le radiazioni incoerenti.
- La valutazione deve considerare: lunghezza d'onda, durata dell’esposizione, valori limite di cui all’art. 215 SIC, effetti su lavoratori sensibili, interazioni con sostanze fotosensibilizzanti e classificazione laser secondo IEC.
- Occorre tener conto delle sorgenti multiple, dei rischi indiretti (accecamento temporaneo, incendi, esplosioni) e delle informazioni fornite dai fabbricanti.
- I risultati della valutazione devono confluire nel documento di valutazione dei rischi con l’indicazione delle misure adottate ai sensi degli artt. 217 e 218 SIC.
Art. 216 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi
In vigore dal 15/05/2008
1. Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l’illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell’Unione europea, il datore di lavoro adotta ((le buone prassi)) individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.
2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi: a) il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche; b) i valori limite di esposizione di cui all’articolo 215; c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti; e) qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate; i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe; m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.
Stesso numero, altri codici
- Art. 216 Codice Civile: Fonti del regolamento della comunione
- Articolo 216 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 216 Codice della Strada: Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente
- Articolo 216 Codice di Procedura Civile: Istanza di verificazione
- Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni
- Articolo 216 Codice Penale: Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro
Inquadramento normativo: radiazioni ottiche artificiali e obbligo di valutazione
L’art. 216 del D.Lgs. 81/2008 costituisce il cardine della disciplina sulla valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali (ROA), definendo in modo puntuale sia i metodi di misura ammessi sia i fattori che il datore di lavoro deve prendere in considerazione. La norma attua la direttiva 2006/25/CE e si inserisce nel capo V del Titolo VIII, che affronta i rischi da agenti fisici in una logica di gerarchia delle misure di controllo.
Le radiazioni ottiche artificiali comprendono le radiazioni ultraviolette (UV), il visibile e le radiazioni infrarosse (IR), prodotte da sorgenti industriali come laser, lampade UV, archi elettrici di saldatura, lampade a scarica e apparecchiature medicali. L’approccio valutativo richiesto dall’art. 216 è strettamente tecnico-scientifico: non è sufficiente una mera stima qualitativa del rischio, ma occorre, ove necessario, procedere a misurazioni e calcoli che rispettino standard internazionali riconosciuti.
Metodi di valutazione: IEC, CIE e CEN
Per le radiazioni laser, il riferimento normativo è rappresentato dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC), in particolare la serie IEC 60825, che classifica i laser da 1 a 4 (con sottoclassi) in funzione del pericolo. Per le radiazioni ottiche incoerenti (tutto il resto: lampade, archi, ecc.) si applicano le raccomandazioni CIE (Commissione Internazionale per l’Illuminazione) e del CEN (Comitato Europeo di Normazione).
Quando le situazioni di esposizione esulano dalle norme citate, ipotesi non infrequente con tecnologie di nuova generazione, il datore di lavoro può far riferimento alle buone prassi emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni oppure a linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Questo principio di sussidiarietà metodologica è importante: garantisce flessibilità senza abbassare la soglia di rigore scientifico.
I fattori obbligatori di valutazione
Il comma 2 dell’art. 216 elenca una serie articolata di elementi che il datore di lavoro deve necessariamente considerare. Tra quelli di maggiore rilevanza pratica si segnalano:
Livello, lunghezza d'onda e durata dell’esposizione: la nocività delle ROA dipende non solo dall’intensità ma anche dalla banda spettrale. Radiazioni UV-C (sotto 280 nm) sono particolarmente lesive per la cornea e la cute, mentre le radiazioni IR possono penetrare più in profondità causando cataratta. La durata è cruciale perché molte sorgenti determinano esposizioni intermittenti o pulsate.
Valori limite di esposizione professionale: il riferimento è all’art. 215 SIC, che riporta i VLE per cute e occhio in funzione della lunghezza d'onda e del tempo di esposizione.
Lavoratori particolarmente sensibili: l’art. 216, comma 2, lett. c) impone di prestare attenzione ai lavoratori con aumentata sensibilità al rischio, ad esempio soggetti che assumono farmaci fotosensibilizzanti, portatori di patologie oculari preesistenti o lavoratrici in gravidanza.
Interazioni con sostanze chimiche fotosensibilizzanti: questo fattore è spesso trascurato nella pratica. Alcuni agenti chimici, psoraleni, tetracicline, alcuni NSAIDs, coloranti, pesticidi, aumentano significativamente la risposta biologica alle radiazioni UV, determinando reazioni cutanee anche con esposizioni che normalmente sarebbero innocue.
Effetti indiretti: accecamento temporaneo da bagliori intensi, incendi causati da raggi laser su materiali infiammabili, esplosioni da attivazione fotonica di composti sensibili. Sono rischi non primari ma potenzialmente gravissimi.
Classificazione laser IEC: i laser di classe 3B e 4 richiedono misure di protezione particolari; quelli di classe 1 sono considerati intrinsecamente sicuri. Il datore di lavoro deve verificare la classificazione di ogni sorgente laser presente e considerare anche sorgenti incoerenti che producano livelli di pericolo analoghi a quelli di un laser di classe 3B o 4.
Caso pratico: officina con saldatura e laser industriale
Tizio è RSPP di Alfa S.r.l., azienda metalmeccanica che impiega sia saldatori con processo TIG/MIG (archi elettrici) sia un operatore addetto a un laser CO₂ di potenza (classe 4) per il taglio di lamiere. Nell’aggiornare il DVR, Tizio deve distinguere i due approcci: per il laser CO₂ segue la norma IEC 60825-1 e verifica la presenza di barriere, chiavi di sicurezza e occhiali certificati per quella specifica lunghezza d'onda (10,6 µm); per i saldatori applica le raccomandazioni CIE 203:2012 riguardanti le sorgenti UV incoerenti, calcola l’irradianza efficace e confronta i risultati con i VLE dell’Allegato XXXVI-bis del D.Lgs. 81/2008. Riscontrando che i saldatori senza paravento fisso superano i VLE, inserisce nel DVR le misure correttive (paravento, casco di saldatura automatico, sorveglianza sanitaria periodica).
Dati dei fabbricanti e responsabilità residua del datore di lavoro
L’art. 216 chiude con un obbligo di valorizzare le informazioni fornite dai fabbricanti delle attrezzature: dichiarazioni di conformità, manuali tecnici, schede di rischio ottiche. Tuttavia, queste informazioni sono un punto di partenza, non esaustive. Il datore di lavoro deve comunque verificarne l’applicabilità alle condizioni effettive di utilizzo nel proprio ambiente di lavoro, che può differire significativamente dalle condizioni di test del fabbricante (riflessi, ambienti confinati, esposizioni cumulate da sorgenti multiple).
Integrazione con la sorveglianza sanitaria
La valutazione effettuata ai sensi dell’art. 216 non è un atto isolato ma si articola in un processo continuo. Essa alimenta la sorveglianza sanitaria (art. 218 SIC), definisce i contenuti dell’informazione e formazione dei lavoratori, e deve essere aggiornata ogni volta che cambiano le attrezzature, i processi produttivi o le condizioni di esposizione. Il DVR deve contenere, in apposita sezione, la descrizione precisa della metodologia seguita per la valutazione delle ROA.
Domande frequenti
Quando il datore di lavoro deve misurare le radiazioni ottiche e non è sufficiente una stima?
La misurazione strumentale è necessaria quando la stima preliminare indica un possibile superamento dei valori limite di esposizione (art. 215 SIC) o quando la sorgente non è classificata secondo le norme IEC/CIE. In assenza di misurazioni, il datore di lavoro non può escludere il rischio con certezza.
Un laser di classe 1 richiede la valutazione del rischio ai sensi dell’art. 216?
Sì. La valutazione del rischio è sempre obbligatoria per qualsiasi sorgente di radiazioni ottiche artificiali presente sul luogo di lavoro. Per i laser di classe 1 la valutazione può concludersi rapidamente constatando che il prodotto è intrinsecamente sicuro nelle condizioni di utilizzo previste, ma il processo formale non può essere omesso.
Le sostanze fotosensibilizzanti assunte dai lavoratori rilevano ai fini della valutazione?
Sì. L’art. 216, comma 2, lett. d) impone di considerare gli effetti delle interazioni tra radiazioni ottiche e sostanze fotosensibilizzanti. Il medico competente deve segnalare al datore di lavoro se lavoratori esposti a ROA assumono farmaci o sostanze che aumentano la sensibilità alla luce.
Come si gestisce la valutazione in assenza di norme IEC o CIE applicabili alla specifica sorgente?
Si ricorre in via sussidiaria alle buone prassi emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni oppure a linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. Il datore di lavoro deve documentare la motivazione della scelta metodologica nel DVR.
Cosa deve contenere il DVR in relazione alle radiazioni ottiche artificiali?
Il DVR deve indicare: la metodologia di valutazione seguita, le misurazioni o calcoli effettuati, i valori di esposizione stimati, il confronto con i VLE dell’art. 215 SIC, e le misure adottate ai sensi degli artt. 217 e 218 SIC. Deve essere aggiornato ad ogni modifica significativa delle sorgenti o dei processi.