Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 213 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall’esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

In sintesi

  • L'art. 213 del D.Lgs. 81/2008 delimita il campo di applicazione delle prescrizioni in materia di radiazioni ottiche artificiali sul lavoro.
  • Il capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza da esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.
  • Particolare attenzione è rivolta agli effetti nocivi su occhi e cute.
  • La norma apre il capo dedicato, fissando l'oggetto e l'ambito della tutela.
  • Si inserisce nel più ampio sistema di prevenzione dei rischi da agenti fisici.
Indice dei contenuti

L'art. 213 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) apre il capo dedicato alle radiazioni ottiche artificiali, fissandone il campo di applicazione. La disposizione chiarisce che il capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro, con particolare riguardo agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute. Si tratta di una norma di apertura, che delimita l'oggetto e l'ambito della tutela e introduce la disciplina di dettaglio contenuta negli articoli successivi.

La funzione delimitativa della norma

La disposizione svolge una funzione tipicamente delimitativa: individua l'area dei rischi disciplinati e li riconduce all'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali nel contesto lavorativo. Definire il campo di applicazione è essenziale per orientare l'interprete e il datore di lavoro: solo le situazioni che rientrano in tale ambito sono assoggettate alle prescrizioni del capo. La norma traccia così il confine entro cui operano gli obblighi specifici, distinguendo i rischi presi in considerazione da quelli regolati altrove nel sistema.

Le prescrizioni minime di protezione

Il riferimento alle prescrizioni minime esprime un principio caratteristico della disciplina prevenzionistica: la legge fissa una soglia di tutela che costituisce il livello inderogabile di protezione. "Minime" non significa di scarsa intensità, ma indica un nucleo di garanzie al di sotto del quale non è consentito scendere, fermo restando che misure più protettive sono sempre ammesse e talora doverose in ragione della valutazione dei rischi. Questo approccio assicura uniformità di tutela e flessibilità verso l'alto.

Gli effetti su occhi e cute

La norma evidenzia, tra gli effetti nocivi, quelli sugli occhi e sulla cute. Le radiazioni ottiche artificiali possono incidere su questi apparati, e la disposizione li indica come oggetto privilegiato di attenzione. Il richiamo orienta la valutazione dei rischi e la scelta delle misure: il datore di lavoro deve considerare specificamente le conseguenze dell'esposizione su tali parti del corpo, calibrando di conseguenza la prevenzione e la protezione dei lavoratori esposti.

Collocazione nel sistema dei rischi da agenti fisici

L'art. 213 si inserisce nel più ampio quadro della protezione dai rischi da agenti fisici disciplinata dal Testo unico. Il sistema affronta diverse tipologie di agenti - tra cui rumore, vibrazioni, campi e radiazioni - con una logica comune: identificare il rischio, valutarlo, ridurlo alla fonte e proteggere il lavoratore. Le radiazioni ottiche artificiali costituiscono una di queste tipologie, e il capo che l'art. 213 apre ne declina la disciplina specifica all'interno della cornice generale degli obblighi prevenzionistici.

La valutazione del rischio come obbligo centrale

L'individuazione del campo di applicazione è il presupposto dell'obbligo che costituisce il cardine dell'intero sistema prevenzionistico: la valutazione del rischio. Una volta accertato che l'attività comporta esposizione alle radiazioni ottiche artificiali, il datore di lavoro è tenuto a valutare il rischio che ne deriva per la salute e la sicurezza dei lavoratori, individuando le misure appropriate. La valutazione non è un adempimento documentale fine a sé stesso, ma il momento in cui si conoscono i pericoli e si scelgono le contromisure. L'art. 213, delimitando il campo, attiva questa sequenza di obblighi nei confronti delle attività che vi rientrano.

La gerarchia delle misure di prevenzione e protezione

Il sistema della sicurezza sul lavoro è informato a una gerarchia delle misure: si privilegia l'eliminazione o la riduzione del rischio alla fonte, e solo in via residuale si ricorre alla protezione individuale. Anche nella disciplina delle radiazioni ottiche artificiali questa logica orienta le scelte: prima si interviene sulle modalità di lavoro e sulle attrezzature per contenere l'esposizione, poi si proteggono i lavoratori dagli effetti residui. La particolare attenzione agli effetti su occhi e cute, richiamata dall'art. 213, indirizza la valutazione verso le conseguenze più rilevanti, guidando la scelta delle misure più appropriate.

Informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

La tutela contro i rischi da agenti fisici non si esaurisce nelle misure tecniche. Il sistema prevede anche l'informazione e la formazione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti e, ove ne ricorrano i presupposti, la sorveglianza sanitaria. Questi strumenti completano la protezione: il lavoratore consapevole del rischio adotta comportamenti più sicuri, e il controllo sanitario consente di intercettare precocemente eventuali effetti dell'esposizione. L'art. 213, aprendo il capo dedicato, si colloca a monte di questo insieme di obblighi, che si attivano per le attività rientranti nel campo di applicazione delineato dalla norma.

Il significato delle prescrizioni minime nel sistema europeo

L'impostazione per prescrizioni minime, propria della disciplina prevenzionistica, riflette una logica diffusa nel sistema di protezione della salute e sicurezza sul lavoro: fissare un livello comune e inderogabile di tutela, lasciando aperta la possibilità di standard più protettivi. Questo approccio garantisce che nessun lavoratore esposto resti privo della protezione di base, qualunque sia il contesto, e al tempo stesso non impedisce di innalzare il livello di tutela quando la valutazione dei rischi lo richieda. Per il datore di lavoro ciò significa che il rispetto delle prescrizioni minime è il punto di partenza, non il punto di arrivo: la concreta misura della protezione deve essere calibrata sul rischio effettivo, con specifica attenzione agli effetti su occhi e cute richiamati dalla norma.

Profili applicativi

Sul piano operativo, il datore di lavoro deve anzitutto stabilire se l'attività comporti esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e quindi se ricada nel campo di applicazione delineato dall'art. 213. In caso affermativo, scattano gli obblighi di valutazione del rischio e di adozione delle misure previste dal capo, con specifica attenzione alla protezione di occhi e cute. La corretta individuazione del campo di applicazione è dunque il primo passo di un percorso che conduce alla concreta tutela dei lavoratori esposti.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Che cosa stabilisce l'art. 213 del D.Lgs. 81/2008?

Delimita il campo di applicazione del capo dedicato alle radiazioni ottiche artificiali, indicando che esso fissa prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i relativi rischi per la salute e la sicurezza.

Quali effetti nocivi sono evidenziati dalla norma?

In particolare gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro.

Cosa significa "prescrizioni minime" di protezione?

Indica un livello inderogabile di tutela al di sotto del quale non è consentito scendere; sono comunque ammesse e talora doverose misure più protettive.

In quale ambito si colloca questa disciplina?

Nel sistema di protezione dai rischi da agenti fisici previsto dal Testo unico sulla sicurezza, che affronta diverse tipologie di agenti con una logica comune di prevenzione.

Qual è il primo adempimento del datore di lavoro?

Stabilire se l'attività comporti esposizione alle radiazioni ottiche artificiali e quindi se ricada nel campo di applicazione: in caso affermativo scattano gli obblighi di valutazione e protezione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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