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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Quando i valori di azione CEM sono superati, il datore elabora un programma di misure tecniche e organizzative per prevenire il superamento dei VLE.
  • Il programma considera: metodi alternativi, attrezzature a minore emissione, schermature, manutenzione, limitazione della durata, DPI, segnaletica e barriere.
  • I luoghi con CEM sopra i VA sono segnalati e l’accesso è limitato; i VLE non devono essere superati e il superamento impone reazione immediata.
  • I lavoratori portatori di dispositivi medici ricevono misure individuali specifiche adattate.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 210 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi)

In vigore dal 15/05/2008

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1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 209, comma 1, dimostri che i pertinenti valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sensoriali e ai valori limite di esposizione relativi agli effetti sanitari, tenendo conto in particolare: a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici; b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere; c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute; d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro; e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro; f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale; h) di misure appropriate al fine di limitare e controllare l’accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo e barriere; i) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche elettriche e le correnti di contatto mediante mezzi tecnici e mediante la formazione dei lavoratori.

2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, il datore di lavoro elabora e applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo

207. 3. Il datore di lavoro, in conformità all’articolo 183, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato, anche a seguito delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 210-bis, di essere portatori di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, o hanno dichiarato l’uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici in stato di gravidanza che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.

4. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 209, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i VA sono indicati con un’apposita segnaletica conforme a quanto stabilito nel titolo V del presente decreto, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro. Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato in maniera opportuna.

5. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3 e 4, sono adottate misure di protezione specifiche, quali l’informazione e la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 210-bis, l’uso di strumenti tecnici e la protezione individuale, da realizzarsi anche mediante la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento elettrico dei lavoratori con gli oggetti di lavoro nonché, se del caso e a norma degli articoli 75, 76 e 77, con l’impiego di scarpe e guanti isolanti e di indumenti protettivi.

6. Nel caso di cui all’articolo 208, comma 5, sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.

7. I lavoratori non devono essere esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 212, e all’articolo 208, commi 3, 4 e

5. Qualora, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i VLE relativi agli effetti sanitari o i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate con le modalità di cui all’articolo

53. 8. Nei casi di cui all’articolo 208, commi 3, 4 e 5, nonché nell’ipotesi in cui il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. Ai fini del presente comma, i sintomi transitori possono comprendere: a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale, nella testa, indotti da campi magnetici variabili nel tempo; b) effetti indotti da campi magnetici statici, quali vertigini e nausea. ))

Il programma di misure per i CEM: analogie con gli altri agenti fisici

L’art. 210 del D.Lgs. 81/2008 è la norma centrale delle misure di prevenzione per i CEM, del tutto analoga all’art. 192 per il rumore e all’art. 203 per le vibrazioni. Come per gli altri agenti fisici, la gerarchia degli interventi segue il principio generale dell’art. 182: prima riduzione alla fonte (metodi di lavoro alternativi, attrezzature a minore emissione), poi controllo ingegneristico (schermature, distanze di sicurezza), poi misure organizzative (limitazione della durata, formazione), infine DPI come ultima risorsa. Il comma 1 elenca i contenuti del programma di misure tecnico-organizzative che scatta quando i VA vengono superati: scelta di attrezzature che emettono CEM di intensità inferiore (es. sostituzione di una salda-trice ad arco con tecnologia MIG a minore emissione), misure tecniche per ridurre l’emissione (schermature, posizionamento delle linee elettriche), manutenzione, progettazione degli spazi di lavoro (distanze minime dai lavoratori), limitazione della durata, DPI appropriati (es. indumenti schermanti), segnaletica e barriere.

Segnaletica e accesso limitato nelle zone CEM

Il comma 4 impone che i luoghi dove i CEM superano i VA siano identificati con apposita segnaletica conforme al Titolo V del D.Lgs. 81/2008 e che l’accesso sia limitato in maniera opportuna. Questa disposizione è fondamentale per la sicurezza di lavoratori particolarmente sensibili, in particolare di chi è portatore di pacemaker o defibrillatori impiantabili, che potrebbero non essere consapevoli della presenza di campi intensi. Le sale RM dei reparti di radiologia, ad esempio, devono essere chiaramente segnalate come zone con CEM intensi (il magnete della RM è sempre attivo, anche quando non si effettuano esami) e l’accesso deve essere rigorosamente controllato. Alfa S.r.l., che ha un reparto di saldatura con CEM sopra i VA, dovrà installare segnaletica specifica e limitare fisicamente l’accesso alla zona di saldatura ai soli lavoratori autorizzati e dotati di adeguata formazione.

Misure individuali per i lavoratori portatori di dispositivi

I commi 2 e 3 trattano il caso dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio CEM, con particolare attenzione ai portatori di dispositivi medici impiantati. Il datore deve adattare le misure del programma alle esigenze individuali di questi lavoratori, basandosi anche sulla valutazione individuale del rischio. Questo richiede che il datore venga informato della condizione del lavoratore (art. 210-bis) e che poi adotti misure specifiche: ricollocazione a posizioni di lavoro più distanti dalla sorgente CEM, sostituzione di attrezzature con modelli a minore emissione nella postazione del lavoratore, controllo periodico del funzionamento del dispositivo in collaborazione con il medico competente e il cardiologo.

Domande frequenti

Un datore di lavoro con una sala RM deve limitare l’accesso anche al personale infermieristico?

Sì, per il personale non autorizzato e non formato, e in particolare per chi è portatore di dispositivi medici impiantati. Il personale autorizzato (tecnici di radiologia, medici radiologi) è formato e sa come operare in sicurezza nella zona CEM.

Le schermature elettromagnetiche sono sempre obbligatorie sopra i VA CEM?

Non automaticamente. Rientrano tra le misure da valutare nel programma di riduzione. Il datore sceglie la combinazione più efficace: se è più efficiente limitare il tempo di esposizione o installare distanze di sicurezza, può preferire queste alternative alle schermature.

Cosa deve fare un datore di lavoro se un lavoratore con pacemaker supera involontariamente una zona CEM?

Il lavoratore deve allontanarsi immediatamente dalla zona. Se manifesta sintomi (palpitazioni, vertigini, sincope), deve ricevere assistenza medica immediata e il dispositivo deve essere verificato da un cardiologo. L’episodio deve essere documentato e portare alla revisione delle misure di controllo dell’accesso alla zona.

I DPI per i CEM esistono davvero?

Per alcuni tipi di CEM sì: indumenti schermanti (tessuti metallizzati) proteggono dai campi elettrici ad alta frequenza. Hanno però efficacia limitata per i campi magnetici a bassa frequenza, che penetrano facilmente attraverso qualsiasi schermatura non massiccia. Non esiste un equivalente della cuffia antirumore per i CEM a bassa frequenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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