- Il datore di lavoro garantisce informazione e formazione ai lavoratori esposti a CEM e ai loro RLS, con particolare attenzione agli effetti indiretti e ai sintomi sensoriali transitori.
- L’informazione riguarda anche i rischi specifici per i portatori di dispositivi medici (pacemaker, protesi metalliche) e per le donne in gravidanza.
Art. 210 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza)
In vigore dal 15/05/2008
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1. Ai sensi di quanto previsto all’articolo 184, comma 1, lettera b), il datore di lavoro garantisce, inoltre, che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione; b) alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico; c) alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza. ))
Informazione e formazione specifiche per i CEM
L’art. 210-bis del D.Lgs. 81/2008 introduce obblighi specifici di informazione e formazione per il rischio CEM, aggiuntivi rispetto alle disposizioni generali dell’art. 184. La norma è strutturata come un’estensione dell’art. 184, comma 1, lettera b) (valori limite e di azione con spiegazione dei rischi potenziali), applicata al contesto peculiare dei CEM dove esistono effetti non immediati e categorie di lavoratori particolarmente vulnerabili. Il comma 1 individua tre aree di informazione prioritaria. La prima riguarda gli effetti indiretti dell’esposizione: interferenza con dispositivi medici, rischio propulsivo, innesco di detonatori. Questi effetti non sono intuitivi, un lavoratore che non ha mai sentito parlare di «rischio propulsivo» non capisce perché non si può portare uno strumento metallico in sala RM. La formazione su questi rischi è essenziale per prevenire incidenti gravi. La seconda area riguarda i sintomi transitori: vertigini, fosfeni visivi, parestesie, nausea da esposizione a CEM a bassa frequenza o a CEM statici intensi. I lavoratori devono sapere riconoscere questi sintomi come possibili segnali di esposizione eccessiva (anche se transitoria) e come comportarsi (allontanarsi dalla zona, segnalare al datore, non ignorarli). La terza area riguarda i rischi specifici per i portatori di dispositivi medici e per le donne in gravidanza. I lavoratori devono sapere che devono dichiarare la propria condizione (pacemaker, gravidanza) al datore di lavoro, affinché questi possa adottare le misure individuali necessarie ai sensi dell’art. 210. L’informazione deve quindi comprendere anche l’importanza della trasparenza da parte del lavoratore.
Domande frequenti
Un lavoratore con pacemaker è obbligato a comunicarlo al datore di lavoro?
Sì, nell’ambito degli obblighi informativi previsti dalla normativa. La comunicazione è necessaria affinché il datore possa effettuare la valutazione individuale del rischio e adottare misure specifiche. Il lavoratore che nasconde la propria condizione rinuncia alla tutela derivante da queste misure individuali.
I fosfeni visivi durante il lavoro vicino a sorgenti CEM sono pericolosi?
I fosfeni da CEM sono generalmente effetti transitori e reversibili (VLE per effetti sensoriali). Non causano danno permanente alla vista. Sono però un segnale di superamento dei VLE sensoriali e devono essere segnalati al datore di lavoro per la revisione della valutazione del rischio.
Una lavoratrice incinta deve comunicare la gravidanza al datore per motivi CEM?
Sì. L’art. 210-bis cita espressamente le donne in gravidanza come categoria per cui il datore deve fornire informazioni sui rischi specifici. La lavoratrice che informa il datore consente l’adozione di misure di protezione individuale (ricollocazione, riduzione dell’esposizione).
La formazione sui CEM può essere generica o deve essere specifica per le sorgenti presenti in azienda?
Deve essere specifica per le sorgenti presenti e per i rischi concreti a cui sono esposti i lavoratori. Una formazione generica sui CEM che non menziona le sorgenti specifiche dell’azienda (es. saldatrici, forno a induzione) non adempie compiutamente all’art. 210-bis.