← Torna a T.U. Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Ministero del lavoro può autorizzare deroghe ai VLE CEM in presenza di circostanze documentate specifiche, compresi i sistemi di risonanza magnetica per uso medico.
  • Le deroghe richiedono: dimostrazione del superamento VLE nella valutazione, applicazione di tutte le misure tecnico-organizzative disponibili, dimostrazione di protezione equivalente dei lavoratori.
  • I criteri e le modalità delle deroghe sono fissati con decreto ministeriale.
  • Il datore informa il RLS della richiesta di deroga.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 212 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Deroghe)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, può autorizzare, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di specifiche circostanze documentate e soltanto per il periodo in cui rimangono tali, deroghe al rispetto dei VLE di cui all’articolo 208, comma 1, secondo criteri e modalità da definirsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il datore di lavoro informa il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza della richiesta di deroga.

2. L’autorizzazione delle deroghe di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: a) dalla valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 209 risulti dimostrato che i VLE sono superati; b) tenuto conto dello stato dell’arte, risultano applicate tutte le misure tecnico-organizzative; c) le circostanze giustificano debitamente il superamento dei VLE; d) si è tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro e delle pratiche di lavoro; e) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, più specifici e riconosciuti a livello internazionale; f) nel caso di installazione, controllo, uso, sviluppo e manutenzione degli apparati di Risonanza magnetica (RM) per i pazienti nel settore sanitario o della ricerca correlata, il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 , e successive modificazioni, concernente “Attuazione della direttiva 93/42/CEE , concernente i dispositivi medici.”))

Le deroghe ai VLE per i CEM: un regime ministeriale centralizzato

L’art. 212 del D.Lgs. 81/2008 introduce il meccanismo di deroga ai valori limite di esposizione per i CEM, distinguendosi dagli analoghi regimi per il rumore (art. 197) e le vibrazioni (art. 205) per il livello di autorizzazione richiesto: mentre per rumore e vibrazioni le deroghe sono concesse dall’organo di vigilanza territorialmente competente, per i CEM l’autorizzazione richiede il concerto dei due Ministeri del lavoro e della salute. Questa centralizzazione riflette la maggiore complessità tecnica e scientifica dei CEM, e la necessità di garantire uniformità applicativa a livello nazionale. Le condizioni per la concessione della deroga sono rigorose: la valutazione del rischio deve dimostrare il superamento dei VLE, tutte le misure tecnico-organizzative devono essere già state applicate, il superamento deve essere giustificato dalle circostanze specifiche, e il datore deve dimostrare che i lavoratori sono «sempre protetti» dagli effetti nocivi nonostante il superamento formale dei VLE, facendo riferimento a norme e orientamenti internazionali comparabili. Il caso più rilevante in pratica è quello dei tecnici di risonanza magnetica nel settore sanitario: le RM di alta potenza (3 Tesla e oltre) usate nella ricerca generano CEM statici che possono superare i VLE formali nei momenti di manutenzione ravvicinata del magnete. La deroga per il settore RM è espressamente prevista dalla lettera f) del comma 2, che richiede che il datore dimostri il rispetto delle istruzioni di uso in sicurezza del fabbricante (D.Lgs. 46/1997 sui dispositivi medici). Il datore che richiede la deroga deve informare il RLS della richiesta, garantendo trasparenza verso i rappresentanti dei lavoratori.

Domande frequenti

Un reparto di radiologia con RM ad alto campo può richiedere una deroga ai VLE CEM?

Sì, ai sensi dell’art. 212, comma 2, lettera f). La deroga riguarda i tecnici di RM esposti ai CEM statici del magnete superconduttore durante la manutenzione ravvicinata. Richiede l’autorizzazione ministeriale e la dimostrazione della protezione equivalente dei lavoratori.

Quale Ministero autorizza le deroghe ai VLE CEM?

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute. Non è una competenza dell’organo di vigilanza locale (ASL/Ispettorato del lavoro), come invece accade per rumore e vibrazioni.

Il datore deve informare il RLS quando chiede una deroga ai VLE CEM?

Sì, il comma 1 lo prevede espressamente. Il RLS deve essere informato della richiesta di deroga, pur non avendo potere di veto sulla decisione ministeriale.

I criteri per le deroghe CEM sono già stati definiti con decreto ministeriale?

Il D.M. previsto dall’art. 212 è stato adottato. Le modalità applicative sono state definite dopo il recepimento della Direttiva 2013/35/UE. Per i dettagli aggiornati è opportuno verificare la normativa ministeriale vigente al momento della richiesta.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.