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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I VLE sanitari e sensoriali e i valori di azione (VA) per i CEM sono riportati nell’allegato XXXVI (parti I-III).
  • L’esposizione non deve mai superare i VLE sanitari e i VLE sensoriali; il rispetto può essere dimostrato verificando il non superamento dei VA.
  • In presenza di lavoratori con dispositivi medici impiantati, il datore adotta misure individuali specifiche.
  • Il superamento dei VLE impone misure immediate e aggiornamento delle misure preventive.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 208 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Valori limite di esposizione e valori di azione)

In vigore dal 15/05/2008

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1. Le grandezze fisiche relative all’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato XXXVI, parte I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA sono riportati nell’allegato XXXVI, parti II e III.

2. Il datore di lavoro assicura che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici non superi i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, di cui all’allegato XXXVI, parte II per gli effetti non termici e di cui all’allegato XXXVI, parte III per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo

209. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi uno qualsiasi dei VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformità dell’articolo 210, comma

7. 3. Ai fini del presente capo, si considera che i VLE siano rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che i pertinenti VA di cui all’allegato XXXVI, parti II e III, non siano stati superati. Nel caso in cui l’esposizione superi i VA, il datore di lavoro adotta misure in conformità dell’articolo 210, comma 1, salvo che la valutazione effettuata in conformità dell’articolo 209, comma 1, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3, l’esposizione può superare: a) i VA inferiori per i campi elettrici di cui all’allegato XXXVI parte II, tabella B1, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 2) siano evitate eccessive scariche elettriche e correnti di contatto di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 210, comma 5; 3) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b); b) i VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, seconda colonna, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, anche a livello della testa e del tronco, durante il turno di lavoro, purché siano verificate le seguenti condizioni: 1) il superamento dei VA inferiori per i campi magnetici di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella B2, e l’eventuale superamento dei VLE per gli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A3, sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; 2) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A2; 3) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori di cui alla lettera a) del medesimo comma; 4) siano state fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

5. Fermo restando quanto previsto ai commi 2, 3 e 4, l’esposizione può superare i VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A3, e parte III, tabella A2, durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano verificate le seguenti condizioni: a) il loro superamento sia solamente temporaneo in relazione al processo produttivo; b) non siano superati i corrispondenti VLE relativi agli effetti sanitari di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabelle A1 e A2 e parte III, tabelle A1 e A3; c) nel caso di superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato XXXVI, parte II, tabella A1, siano state prese misure specifiche di protezione in conformità all’articolo 210, comma 6; d) siano adottate misure in conformità all’articolo 210, comma 8, in caso di sintomi transitori, di cui alla lettera b) del medesimo comma; e) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b).

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il datore di lavoro comunica all’organo di vigilanza territorialmente competente il superamento dei valori ivi indicati, mediante una relazione tecnico-protezionistica contenente: a) le motivazioni per cui ai fini della pratica o del processo produttivo è necessario il superamento temporaneo dei VA inferiori o degli VLE relativi agli effetti sensoriali; b) il livello di esposizione dei lavoratori e l’entità del superamento; c) il numero di lavoratori interessati; d) le tecniche di valutazione utilizzate; e) le specifiche misure di protezione adottate in conformità all’articolo 210; f) le azioni adottate in caso di sintomi transitori; g) le informazioni fornite ai lavoratori e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sulle situazioni di rischio di cui all’articolo 210-bis, comma 1, lettera b) ))

Il sistema dei limiti per i CEM: VLE e VA in allegato XXXVI

L’art. 208 del D.Lgs. 81/2008 costituisce il nucleo quantitativo del Capo IV: rinvia all’allegato XXXVI per i valori numerici di VLE e VA, e stabilisce le regole per la loro verifica e applicazione. La scelta di rinviare all’allegato, anziché inserire i valori direttamente nel testo normativo, riflette l’elevata complessità tecnica dei parametri: l’allegato XXXVI contiene tabelle distinte per banda di frequenza, tipo di effetto (sanitario o sensoriale), tipo di campo (elettrico o magnetico), con decine di valori numerici che variano con la frequenza. Per i professionisti della sicurezza, l’allegato XXXVI è il documento tecnico di riferimento essenziale, da leggere in parallelo con le guide pratiche della Commissione europea e le norme CEI.

Il meccanismo di verifica: VLE tramite VA

Il comma 3 introduce un principio pratico fondamentale: ai fini del rispetto dei VLE, si considera che siano rispettati qualora il datore dimostri che i pertinenti VA non siano stati superati. I VA sono soglie intermedie, calcolate in modo tale che la loro verifica (che non richiede misurazioni sul corpo umano) fornisca una presunzione di conformità ai VLE (che richiederebbero misurazioni all’interno dei tessuti, praticamente impossibili in condizioni operative). Questo approccio semplifica enormemente la gestione pratica: invece di misurare la SAR (Specific Absorption Rate) nei tessuti per verificare i VLE termici, il datore misura il campo elettrico o magnetico nell’ambiente di lavoro e lo confronta con i VA. Se i VA non sono superati, i VLE sono presumibilmente rispettati. Se i VA sono superati, occorre o adottare misure di riduzione o dimostrare calcolisticamente che i VLE non siano comunque superati nonostante il superamento dei VA.

Lavoratori con dispositivi medici impiantati

Il comma 3 dell’art. 208 SIC e soprattutto l’art. 210 trattano specificamente i lavoratori portatori di dispositivi medici impiantati (pacemaker, defibrillatori, stimolatori del midollo spinale, protesi cocleari impiantabili). Per questi lavoratori, i VA standard potrebbero non essere sufficienti a garantire la sicurezza, in quanto la soglia di interferenza con il dispositivo potrebbe essere inferiore ai VA generali. Il datore di lavoro, una volta che il lavoratore ha dichiarato di essere portatore di un dispositivo (art. 210-bis), deve condurre una valutazione individuale del rischio in collaborazione con il medico competente e, quando necessario, con il cardiologo del lavoratore e il produttore del dispositivo. Alfa S.r.l. che ha in forza Tizio, cardiologo con pacemaker, deve verificare che nei reparti in cui Tizio opera l’esposizione ai CEM sia compatibile con il corretto funzionamento del dispositivo specifico, consultando le specifiche tecniche del fabbricante del pacemaker.

Domande frequenti

Come si verifica concretamente che l’esposizione ai CEM non superi i VLE?

Misurando il campo elettrico o magnetico nell’ambiente di lavoro e confrontando i valori con i VA dell’allegato XXXVI. Se i VA non sono superati, i VLE sono presumibilmente rispettati. Se i VA sono superati, occorre o ridurre l’esposizione o dimostrare con calcoli che i VLE non sono superati.

I VLE per effetti sensoriali possono essere temporaneamente superati?

Sì, in condizioni specifiche previste dall’art. 208, commi 4 e 5 SIC: se il superamento è temporaneo, non si superano i VLE sanitari, e sono adottate misure di protezione specifiche. È necessario comunicarlo all’organo di vigilanza.

Un lavoratore con pacemaker che supera i VA generali è automaticamente in situazione di rischio?

Non necessariamente per effetti biologici generali, ma potrebbe esserlo per interferenza con il dispositivo. La soglia di interferenza dipende dal tipo specifico di pacemaker e può essere inferiore ai VA generali. Occorre una valutazione individuale con il medico competente e il cardiologo.

Dove si trovano i valori numerici per i VA e i VLE dei CEM?

Nell’allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008, parte I (grandezze fisiche), parte II (VLE e VA non termici) e parte III (VLE e VA termici). I valori variano con la frequenza e sono organizzati in tabelle separate per campo elettrico e magnetico.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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