- Nei settori della navigazione marittima e aerea, è possibile richiedere deroghe al valore limite WBV per il corpo intero quando non sia tecnicamente possibile rispettarlo.
- Per attività abitualment sotto i valori d'azione ma occasionalmente sopra il VLE, il datore può richiedere deroga se il valore medio su 40 ore rimane sotto il limite e il rischio è documentalmente inferiore.
- Le deroghe sono concesse per massimo quattro anni dall’organo di vigilanza, con intensificazione della sorveglianza sanitaria e rispetto di condizioni minime.
Art. 205 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Deroghe
In vigore dal 15/05/2008
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.
2. Nel caso di attività lavorative in cui l’esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell’esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.
3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall’organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) . Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.
4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all’intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l’intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
5. Il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)) trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 205 Codice Civile: Divieto ai creditori della moglie di chiedere
- Articolo 205 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 205 Codice della Strada: Opposizione innanzi all’autorità giudiziaria
- Articolo 205 Codice di Procedura Civile: Risoluzione degli incidenti relativi alla prova
- Articolo 205 Codice di Procedura Penale: Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato
- Articolo 205 Codice Penale: Provvedimento del giudice
Le deroghe per le vibrazioni: due regimi distinti
L’art. 205 del D.Lgs. 81/2008 disciplina due tipologie distinte di deroghe ai valori limite di esposizione per le vibrazioni, entrambe di carattere eccezionale e temporaneo. Il comma 1 riguarda i settori della navigazione marittima e aerea, dove le condizioni strutturali dei luoghi di lavoro (movimenti della nave o dell’aeromobile) rendono talvolta impossibile rispettare il valore limite WBV di 1,0 m/s² nonostante tutte le misure tecniche e organizzative adottate. In questi contesti la deroga è ammessa solo per le WBV (corpo intero), non per le HAV, e solo quando le misure tecniche e organizzative siano state esaurite e documentate come insufficienti. Il comma 2 introduce un secondo regime di deroga per attività con esposizione abitualmente sotto i valori d'azione ma occasionalmente sopra il VLE: il datore può richiedere la deroga se dimostra che la media su 40 ore (la settimana lavorativa standard) rimane sotto il VLE e che il rischio effettivo è inferiore a quello derivante dall’esposizione corrispondente al VLE. Entrambe le deroghe sono concesse dall’organo di vigilanza territorialmente competente per un massimo di quattro anni, con la condizionalità dell’intensificazione della sorveglianza sanitaria e del rispetto delle condizioni specificate. Il Ministero del lavoro le comunica ogni quattro anni alla Commissione europea, garantendo la trasparenza del sistema.
Domande frequenti
Un marittimo esposto a forti vibrazioni di scafo può essere tutelato da deroghe speciali?
Sì. Il comma 1 dell’art. 205 prevede deroghe specifiche per la navigazione marittima quando non sia tecnicamente possibile rispettare il valore limite WBV, nonostante le misure adottate. La deroga richiede domanda all’organo di vigilanza e intensificazione della sorveglianza sanitaria.
Un lavoratore esposto occasionalmente a picchi di vibrazione sopra il VLE può avere una deroga?
Sì, ai sensi del comma 2, se l’esposizione media su 40 ore rimane sotto il VLE e il datore dimostra che il rischio effettivo è inferiore a quello del VLE. La deroga è condizionata alla sorveglianza sanitaria intensificata.
Le deroghe alle vibrazioni possono essere concesse anche per le HAV?
Il comma 1 riguarda specificamente le WBV per navigazione e aviazione. Il comma 2 non specifica il tipo e potrebbe applicarsi sia a HAV sia a WBV, ma è formulato in modo molto restrittivo (media su 40 ore e rischio documentalmente inferiore al VLE).