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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Quando si superano i valori d'azione, il datore elabora un programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l’esposizione alle vibrazioni.
  • Le misure includono: metodi alternativi, attrezzature ergonomiche, sedili e maniglie ammortizzanti, manutenzione programmata, rotazione dei turni, indumenti protettivi dal freddo.
  • Se si supera il valore limite (5 m/s² HAV o 1,0 m/s² WBV), il datore adotta misure immediate e individua le cause per evitare la ripetizione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 203 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione e protezione

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 202, quando sono superati i valori d’azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue: a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI; e) la progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; f) l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; g) la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; h) l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Il programma di misure tecnico-organizzative per le vibrazioni

L’art. 203 del D.Lgs. 81/2008 elenca le misure specifiche che il datore di lavoro deve adottare quando la valutazione del rischio vibrazioni rivela il superamento dei valori d'azione (A(8) > 2,5 m/s² per HAV o > 0,5 m/s² per WBV). La norma richiama il principio generale dell’art. 182 SIC e aggiunge un catalogo di misure specifiche per il rischio vibrazioni. Le misure tecniche si orientano verso: sostituzione degli utensili con modelli a minore emissione vibrazionale (lettera b, la misura più efficace e duratura), fornitura di attrezzature accessorie che riducono la trasmissione (sedili ammortizzati, maniglie con isolamento vibrante, guanti antivibrazioni, lettera c), manutenzione sistematica delle attrezzature (utensili non manutenuti producono vibrazioni molto più elevate, lettera d). Le misure organizzative riguardano: la progettazione dei posti di lavoro (lettera e), la formazione e informazione dei lavoratori (lettera f), la limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione (lettera g), l’organizzazione degli orari con periodi di riposo (lettera h), la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità (lettera i, rilevante perché freddo e umidità amplificano il danno vascolare da HAV).

La riduzione del tempo come misura immediata ed efficace

Tra le misure organizzative, la limitazione del tempo di esposizione (lettera g) è spesso la più immediatamente applicabile: dimezzare il tempo di esposizione riduce l’A(8) di un fattore √2 ≈ 1,41, consentendo di riportare rapidamente l’esposizione sotto il valore d'azione mentre si pianificano interventi tecnici strutturali. Tizio, operatore di martello pneumatico con A(8) = 6 m/s² (oltre il VLE di 5 m/s²), se riduce l’esposizione da 8 a 4 ore al giorno scende a circa 4,24 m/s² (sotto il VLE). La rotazione tra più lavoratori nella stessa mansione vibrazionale, distribuendo l’esposizione su più persone, è la variante organizzativa più comune. Alfa S.r.l. che ha due levigatori e tre operai potrà programmare la rotazione in modo che nessuno superi il valore d'azione.

Reazione al superamento del valore limite

Il comma 2 disciplina la risposta obbligatoria al superamento del valore limite: il datore deve adottare misure immediate per riportare l’esposizione sotto il VLE, individuare le cause (deterioramento dell’attrezzatura, modifiche del processo, errore di valutazione iniziale) e adeguare le misure preventive per evitare la ripetizione. Questa procedura è identica a quella dell’art. 194 per il rumore, e riflette il principio generale dell’art. 182 sull’inderogabilità dei valori limite di esposizione.

Domande frequenti

La sostituzione dell’utensile con uno a minore vibrazione è obbligatoria se supero il valore d'azione?

Non obbligatoria in assoluto, ma fa parte delle misure da considerare nel programma preventivo. Il datore deve dimostrare di aver valutato l’esistenza di alternative a minore emissione vibrazionale sul mercato e di aver adottato quelle tecnicamente e economicamente ragionevoli.

I guanti antivibrazioni sono un’alternativa efficace alle misure tecniche?

No, sono un complemento. Come per i DPI in generale, non sostituiscono le misure tecniche alla fonte. L’efficacia dei guanti antivibrazioni è limitata (attenuano principalmente le alte frequenze) e non è sufficiente per portare l’esposizione sotto i valori limite se l’A(8) è molto elevato.

Con quale frequenza va effettuata la manutenzione degli utensili vibranti?

L’art. 203 non fissa una cadenza specifica, ma impone un programma di manutenzione adeguato. Le istruzioni del costruttore e le indicazioni del SPP definiscono la frequenza ottimale per ciascun utensile. Cuscinetti usurati, lame spuntate e giochi meccanici aumentano drasticamente la vibrazione emessa.

Un’azienda edile con lavoratori esposti a 3 m/s² HAV deve elaborare un programma scritto?

Sì. Il superamento del valore d'azione (2,5 m/s² HAV) obbliga il datore a elaborare e applicare un programma di misure tecniche e organizzative (art. 203, comma 1). Il programma deve essere documentato nel DVR.

La fornitura di indumenti caldi è considerata una misura di prevenzione dalle vibrazioni?

Sì. L’art. 203, lettera i) cita espressamente la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità come misura preventiva per i lavoratori esposti a HAV, perché il freddo aggrava il rischio vascolare (fenomeno di Raynaud).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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