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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori esposti a vibrazioni superiori ai valori d'azione (2,5 m/s² HAV o 0,5 m/s² WBV) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica.
  • La periodicità è di norma annuale, modificabile dal medico competente con motivazione documentata.
  • La sorveglianza è estesa a tutti i lavoratori per i quali emergano condizioni che rendano possibile l’individuazione di un nesso tra esposizione e malattia identificabile.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 204 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 15/05/2008

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l’individuazione di un nesso tra l’esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Sorveglianza sanitaria per le vibrazioni: soglia e periodicità

L’art. 204 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a vibrazioni meccaniche, replicando la struttura dell’art. 196 per il rumore. La soglia di attivazione è il superamento dei valori d'azione (A(8) > 2,5 m/s² per HAV o > 0,5 m/s² per WBV). La periodicità standard è annuale, modificabile dal medico competente in base alla valutazione clinica e al livello di esposizione. Il protocollo sanitario per le vibrazioni HAV include: anamnesi professionale e personale dettagliata (storia lavorativa, farmaci vasoattivi, abitudini (fumo), esposizione al freddo), esame obiettivo specifico (colorito e temperatura delle dita, test di Allen, valutazione della sensibilità tattile e termica, esame neurologico degli arti superiori), test strumentali selettivi in base alla clinica (capillaroscopia periungueale, test al freddo di provocazione per il Raynaud, dopplerflussimetria, vibrometria per la soglia di percezione vibrazionale). Per le WBV, il protocollo include l’esame obiettivo del rachide lombare, la valutazione della forza muscolare degli arti inferiori e dei riflessi, con eventuale diagnostica per immagini (RMN lombare) in caso di sospetto clinico. Tizio, trattorista di un’azienda agricola con esposizione WBV di 0,7 m/s², deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria annuale: il medico competente valuterà periodicamente lo stato del suo rachide e le eventuali modifiche del quadro rispetto alle visite precedenti.

La clausola di estensione per la correlazione causale

Il comma 2 introduce un importante meccanismo di tutela aggiuntiva: la sorveglianza è estesa a tutti i lavoratori per i quali il medico competente ritenga che esistano tre condizioni cumulative: l’esposizione è tale da rendere possibile il nesso causale con una malattia identificabile; è probabile che la malattia sopraggiunga nelle condizioni di lavoro specifiche; esistono tecniche sperimentate per identificarla. Questo meccanismo amplia la protezione oltre la soglia numerica del valore d'azione: se il medico competente ritiene che un lavoratore esposto a 0,4 m/s² WBV (sotto il VA) presenti comunque i presupposti per un danno al rachide correlato all’esposizione lavorativa, può e deve estendere la sorveglianza sanitaria. Si tratta di un presidio clinico discrezionale ma vincolante per il medico che ne ravvisi i presupposti.

Domande frequenti

Con quale frequenza va visitato un lavoratore esposto a 3 m/s² HAV?

Di norma ogni anno. Il medico competente può modificare la periodicità con motivazione documentata nel DVR. Per esposizioni elevate o in presenza di segni precoci di HAVS, la periodicità può essere aumentata a semestrale.

Il test di Raynaud è incluso nel protocollo di sorveglianza sanitaria per le HAV?

Non è obbligatorio per tutti, ma è uno degli strumenti clinici per valutare la componente vascolare della HAVS. Il medico competente lo includerà nel protocollo per i lavoratori con segni clinici o storia di disturbi vascolari alle dita.

Un lavoratore esposto a WBV di 0,3 m/s² (sotto il valore d'azione) deve essere sorvegliato?

Non obbligatoriamente in forza del solo superamento del VA. Tuttavia, il medico competente può disporre la sorveglianza ai sensi del comma 2 se ritiene che esistano le condizioni per un nesso causale con patologie identificabili.

Il medico competente può rifiutarsi di fare la sorveglianza sanitaria per le vibrazioni se i valori d'azione non sono superati?

Ha discrezionalità ma non può escluderla categoricamente se le condizioni del comma 2 sono soddisfatte. Se un lavoratore sviluppa sintomi riconducibili a HAVS o WBV anche sotto i VA, il medico deve valutare l’estensione della sorveglianza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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