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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, demolizione, rimozione amianto o bonifica, il datore di lavoro deve inviare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.
  • La notifica deve includere: ubicazione del cantiere, tipo e quantitativo di amianto, attività e procedimenti, numero dei lavoratori (con elenco, certificati di formazione e ultima visita medica), date di inizio e fine lavori, misure di limitazione dell’esposizione e DPI.
  • La documentazione dell’elenco dei lavoratori deve essere conservata per 40 anni.
  • La notifica deve essere rinnovata ogni volta che modifiche delle condizioni di lavoro comportino un aumento significativo dell’esposizione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 250 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Notifica

In vigore dal 15/05/2008

1. ((Prima dell’inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonché di bonifica delle aree interessate, dell’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.))

2. ((La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a) dell’ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori; b) del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati; c) delle attività e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi; d) del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell’ultima visita medica periodica; e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata; f) delle misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto unitamente all’elenco dei dispositivi da utilizzare.))

2-bis. ((La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.))

3. Il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e

2. 4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

La notifica preventiva: uno strumento di controllo e allerta

L’art. 250 del D.Lgs. 81/2008 istituisce l’obbligo di notifica preventiva all’organo di vigilanza (ASL/AUSL territorialmente competente) per i lavori di manutenzione, demolizione, rimozione amianto, smaltimento, bonifica e attività estrattiva in pietre verdi. La notifica è uno strumento di presidio pubblico: consente all’organo di vigilanza di essere informato preventivamente delle attività ad alto rischio amianto, di pianificare eventuali sopralluoghi ispettivi e di verificare la regolarità dei requisiti dell’impresa.

Il contenuto della notifica: informazioni minime obbligatorie

Il comma 2 elenca il contenuto minimo della notifica in sei punti. L’aspetto più significativo sotto il profilo pratico è la lett. d): la notifica deve contenere un elenco nominativo dei lavoratori che possono essere assegnati al sito, con i «certificati individuali di formazione» e la data dell’ultima visita medica periodica. Questo requisito serve a garantire che solo lavoratori debitamente formati (corso di cui all’art. 258, comma 3 SIC ex L. 257/1992) e in buona salute siano assegnati ai cantieri amianto.

La conservazione quarantennale della documentazione di cui alla lett. d) (comma 2-bis, introdotto dalla recente modifica) riflette lo stesso principio della conservazione del registro di esposizione ex art. 243: la lunga latenza del mesotelioma richiede la disponibilità di dati storici a distanza di decenni dall’esposizione.

La notifica telematica

Il comma 1 prevede che la notifica possa essere effettuata «in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro». Molte ASL dispongono ormai di portali web dedicati per la ricezione delle notifiche amianto, che consentono anche il monitoraggio dello stato della notifica e l’archiviazione digitale. L’invio tramite posta elettronica certificata (PEC) è generalmente accettato come equivalente alla notifica telematica.

Il meccanismo di silenzio-assenso

Il comma 5 dell’art. 256 (che si applica anche alla notifica attraverso il meccanismo di rinvio) prevede che, se entro 30 giorni dall’invio della notifica l’organo di vigilanza non formula richiesta di integrazione o modifica, il datore di lavoro può eseguire i lavori. Questo meccanismo di silenzio-assenso tutela le imprese da ritardi burocratici, ma non esime dall’obbligo di rispettare tutte le prescrizioni del Capo III. Nei casi di urgenza (lavori non differibili per rischio imminente) la norma prevede la possibilità di iniziare i lavori con preavviso ridotto, indicando data e orario di inizio.

Caso pratico: notifica per rimozione copertura eternit

Alfa S.r.l. ha ottenuto un contratto per la rimozione della copertura in eternit (600 m²) di un capannone industriale. L’RSPP Tizio redige la notifica ex art. 250 e la invia tramite PEC all’ASL territorialmente competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. La notifica include: a) indirizzo del cantiere e identificazione dell’area; b) tipo di amianto (crisotilo in lastre di fibrocemento), quantità stimata (3.200 kg); c) tecnica di rimozione prevista (rimozione manuale con nebulizzazione continua di acqua e incapsulante, smistamento in big bag certificati ADR per rifiuti pericolosi); d) elenco nominativo dei 4 lavoratori con attestati di formazione ex L. 257/1992 e date dell’ultima visita medica; e) data prevista di inizio (15/06/2026) e durata stimata (5 giorni); f) DPI previsti (tute Tyvek, maschere a pieno facciale con filtro P3, guanti e calzari impermeabili). Entro i 30 giorni, l’ASL non formula rilievi: Alfa S.r.l. può procedere con i lavori.

Domande frequenti

A quale organo di vigilanza deve essere inviata la notifica ex art. 250?

All’organo di vigilanza «competente per territorio» rispetto al luogo dove si svolgono i lavori, che in pratica è l’ASL/AUSL (Azienda Sanitaria Locale) o il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPRESAL/SPSAL) della ASL del territorio dove è ubicato il cantiere, non la sede legale dell’impresa.

La notifica ex art. 250 sostituisce o si aggiunge alla notifica preliminare del cantiere edile (art. 99 SIC)?

Le due notifiche sono autonome e non si sostituiscono. La notifica preliminare ex art. 99 SIC (per cantieri edili soggetti all’obbligo) va inviata alla ASL e all’Ispettorato del Lavoro. La notifica amianto ex art. 250 va inviata all’ASL. In molti cantieri entrambe le notifiche sono necessarie. Nota: l’art. 256, comma 6, precisa che l’invio del piano di lavoro ex art. 256 sostituisce la notifica ex art. 250.

Cosa succede se i lavori subiscono ritardi e la data di inizio comunicata nella notifica non viene rispettata?

La norma non richiede formalmente una comunicazione di variazione della sola data di inizio, ma una nuova notifica è necessaria «ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell’esposizione» (comma 4). Per semplici slittamenti temporali senza variazioni nelle condizioni di lavoro, è comunque prudente comunicare la variazione all’ASL per mantenere una relazione trasparente con l’organo di vigilanza.

I certificati di formazione dei lavoratori allegati alla notifica devono essere originali o copie?

La norma richiede i 'certificati individuali di formazioné senza specificare se debbano essere originali o copie. Nella prassi, la trasmissione telematica della notifica avviene con copie digitali (scan o PDF) degli attestati. L’originale deve essere disponibile presso il datore di lavoro per l’esibizione all’organo di vigilanza in caso di ispezione.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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