- Per operazioni in cui, nonostante le misure tecniche, è prevedibile il superamento del valore limite, il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori DPI adeguati delle vie respiratorie e altri DPI con le caratteristiche dell’art. 251, comma 1, lett. b) SIC.
- Devono essere affissi cartelli segnalanti il prevedibile superamento del VLE.
- Per i lavori in confinamento, l’area deve essere a tenuta d'aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
- I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati sulle misure da adottare prima di procedere.
Art. 255 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Operazioni lavorative particolari
In vigore dal 15/05/2008
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l’adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell’aria, è prevedibile che questa superi il valore limite di cui all’articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare: a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall’articolo 251, comma 1, lettera b); b) provvede all’affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; c) ((adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; per i lavori effettuati in confinamento, l’area confinata è a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica;)) d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all’articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.
Stesso numero, altri codici
- Art. 255 Codice Civile: Riconoscimento di un figlio premorto
- Articolo 255 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 255 Codice di Procedura Civile: Mancata comparizione dei testimoni
- Articolo 255 Codice di Procedura Penale: Sequestro presso banche
- Articolo 255 Codice Penale: Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato
Le operazioni lavorative particolari con previsione di superamento del VLE
L’art. 255 del D.Lgs. 81/2008 disciplina le operazioni lavorative specifiche in cui, per le caratteristiche intrinseche dell’attività, il superamento del valore limite è prevedibile prima ancora che vengano effettuate le misurazioni. Si tratta tipicamente delle fasi più critiche dei cantieri di rimozione e demolizione amianto: la fase di aggressione iniziale dei materiali friabili, la demolizione di strutture con amianto spruzzato, le operazioni in spazi molto confinati dove la ventilazione è limitata.
In questi casi, il datore di lavoro deve predisporre un sistema di misure preventive specifiche: DPI adeguati con fattore di protezione operativo tale da garantire che la concentrazione inalata sia inferiore al VLE (come specificato dall’art. 251, comma 1, lett. b SIC); segnaletica specifica che avvisa del prevedibile superamento del limite; misure per impedire la dispersione di polvere al di fuori dei locali o delle zone di lavoro; per le attività in ambienti confinati, un sistema di ventilazione con estrazione meccanica che mantenga una pressione negativa nell’area di lavoro (impedendo la fuoriuscita di fibre verso l’esterno). La consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti prima dell’inizio delle attività è un obbligo procedurale non delegabile.
La norma si coordina strettamente con l’art. 256 SIC (piano di lavoro per demolizioni e rimozioni): il piano di lavoro deve già prevedere le misure specifiche ex art. 255 per le fasi in cui il superamento del VLE è prevedibile, in modo che siano pianificate con anticipo sufficiente e non in risposta a un superamento già avvenuto.
Domande frequenti
Come si identifica che un’operazione lavorativa rientra nell’art. 255 (previsione di superamento del VLE)?
Si identificano le fasi dell’attività lavorativa che, sulla base dell’esperienza e delle misurazioni storiche per attività analoghe, generano concentrazioni di fibre superiori al VLE. Il piano di lavoro ex art. 256 deve indicare esplicitamente queste fasi e le misure specifiche adottate per ciascuna.
I cartelli che segnalano il prevedibile superamento del VLE devono avere un formato specifico?
La norma richiede cartelli che segnalino il prevedibile superamento del VLE, conformi alla segnaletica di sicurezza del Titolo V del D.Lgs. 81/2008. Devono indicare chiaramente: la presenza di amianto, l’obbligo di DPI delle vie respiratorie, il divieto di accesso ai non autorizzati. Non è prescritto un format standardizzato, ma la segnaletica deve essere visibile e comprensibile.
Per i lavori in confinamento con amianto, è sufficiente la ventilazione naturale?
No. La lettera c) richiede esplicitamente la ventilazione mediante 'estrazione meccanica', non naturale. L’estrazione meccanica mantiene una pressione negativa nell’area confinata, impedendo la fuoriuscita di fibre verso l’esterno, e garantisce un ricambio d'aria costante e misurabile.