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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve informare i lavoratori, prima dell’adibizione a attività con amianto, sui rischi per la salute, sulle norme igieniche, sulle procedure di uso e pulitura dei DPI, sulle misure di precauzione e sull’esistenza del valore limite.
  • In caso di superamento del VLE, i lavoratori e i loro rappresentanti devono essere informati il più presto possibile e consultati sulle misure da adottare (o informati delle misure adottate d'urgenza se la consultazione preventiva non era possibile).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 257 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Informazione dei lavoratori

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi per la salute dovuti all’esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare; c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l’esposizione; e) l’esistenza del valore limite di cui all’articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell’aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall’articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

L’informazione dei lavoratori nei cantieri amianto: contenuti specifici e tempestività

L’art. 257 del D.Lgs. 81/2008 disciplina il diritto all’informazione dei lavoratori nei cantieri amianto, con contenuti che vanno oltre l’informazione generale prevista dall’art. 36 SIC. I lavoratori devono ricevere informazioni specifiche sull’amianto prima di essere adibiti alle attività.

I contenuti obbligatori sono: a) rischi per la salute derivanti dall’esposizione alla polvere di amianto, con spiegazione delle patologie correlate (asbestosi, mesotelioma, tumore polmonare) e del meccanismo di insorgenza; b) norme igieniche da osservare, inclusa la necessità di non fumare (il fumo di sigaretta potenzia gli effetti cancerogeni dell’amianto); c) modalità di pulitura e uso degli indumenti protettivi e dei DPI, non è sufficiente fornire i DPI, occorre istruire i lavoratori sul loro corretto utilizzo; d) misure di precauzione per ridurre al minimo l’esposizione; e) esistenza del valore limite e necessità del monitoraggio ambientale.

Il comma 2 introduce un obbligo aggiuntivo specifico per il superamento del VLE: in questo caso, i lavoratori devono essere informati «il più presto possibile» delle cause del superamento e delle misure adottate, e devono essere consultati sulle misure da adottare. Se l’urgenza non consente la consultazione preventiva, i lavoratori devono essere informati ex post delle misure adottate d'urgenza. Questo meccanismo garantisce ai lavoratori un ruolo attivo nella gestione della sicurezza nei cantieri amianto.

Domande frequenti

L’informazione sui rischi dell’amianto deve essere fornita prima di ogni cantiere o una sola volta?

Deve essere fornita prima di ogni adibizione a attività con amianto. Nella pratica, la formazione ex art. 258 e l’informazione ex art. 257 vengono spesso integrate in un unico percorso, effettuato prima dell’assunzione o dell’assegnazione al primo cantiere amianto, e aggiornato periodicamente. Situazioni specifiche (nuovo cantiere con caratteristiche particolari) richiedono un briefing informativo specifico.

Cosa devono fare i lavoratori se rilevano un possibile superamento del VLE durante il lavoro?

I lavoratori devono informare immediatamente il preposto o il datore di lavoro, che attiva il protocollo di emergenza. L’art. 20 SIC impone ai lavoratori di segnalare le situazioni di pericolo immediato. L’informazione e la formazione ex art. 257 e 258 SIC devono includere la procedura da seguire in caso di sospetto superamento del VLE.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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