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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri di amianto una formazione sufficiente e adeguata, a intervalli regolari.
  • La formazione deve coprire: proprietà e effetti sulla salute dell’amianto (incluso l’effetto sinergico del fumo), tipi di prodotti contenenti amianto, procedure di lavoro sicuro, DPI, procedure di emergenza, decontaminazione, eliminazione dei rifiuti e sorveglianza medica.
  • Solo i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale ex L. 257/1992 possono essere addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto.
  • I lavoratori che effettuano demolizioni e rimozioni devono ricevere anche formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche per contenere le emissioni di fibre.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 258 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Formazione dei lavoratori

In vigore dal 15/05/2008

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione ((è)) facilmente comprensibile per i lavoratori e ((consente)) loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda: a) le proprietà dell’amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un’esposizione all’amianto e l’importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione; e) ((la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie;)) f) le procedure di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l’eliminazione dei rifiuti; i) la necessità della sorveglianza medica.

2-bis. ((La formazione è adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore e ai compiti e metodi di lavoro specifici di tale professione.))

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’ articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 .

3-bis. ((I lavoratori che effettuano lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sono tenuti a ricevere, oltre alla formazione prevista ai sensi del comma 2, una formazione relativa all’uso di attrezzature tecnologiche e macchine per contenere l’emissione e la dispersione di fibre di amianto durante i processi lavorativi.))

La formazione per i lavori con amianto: obblighi specifici e qualifica professionale

L’art. 258 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la formazione per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto. La norma si distingue per due elementi caratteristici: la previsione di un titolo professionale obbligatorio per gli addetti alla rimozione e bonifica (certificato di formazione ex L. 257/1992) e la specificità dei contenuti formativi richiesti.

I contenuti della formazione amianto

Il comma 2 elenca con precisione i contenuti che la formazione deve trasmettere: a) proprietà dell’amianto e suoi effetti sulla salute, incluso l’effetto sinergico del fumo di sigaretta; b) tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto, non tutti gli addetti conoscono la vasta gamma di MCA presenti negli edifici (coibentazioni, guarnizioni, pavimenti, ecc.); c) operazioni che possono comportare esposizione e importanza dei controlli preventivi; d) procedure di lavoro sicuro, controlli e attrezzature di protezione; e) funzione, scelta, selezione, limiti e corretta utilizzazione dei DPI (con particolare attenzione ai respiratori); f) procedure di emergenza; g) procedure di decontaminazione; h) smaltimento dei rifiuti; i) necessità della sorveglianza medica. Il comma 2-bis aggiunge che la formazione deve essere «adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione del lavoratore», non una formazione generica ma personalizzata in funzione del ruolo (operatore di demolizione, addetto alla decontaminazione, caposquadra).

Il certificato di formazione ex L. 257/1992: un requisito abilitante

Il comma 3 stabilisce che solo i lavoratori che abbiano frequentato «i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10, comma 2, lett. h) della legge 27 marzo 1992, n. 257» possono essere addetti alla rimozione, smaltimento e bonifica amianto. Questi corsi, disciplinati a livello regionale, prevedono un percorso formativo teorico-pratico che abilita il lavoratore a operare nei cantieri amianto. Il certificato deve essere allegato alla notifica ex art. 250 e costituisce un documento fondamentale che l’organo di vigilanza verifica in sede di ispezione.

Il comma 3-bis aggiunge un obbligo specifico per chi effettua demolizioni e rimozioni: oltre alla formazione del comma 2, deve ricevere formazione sull’uso di attrezzature tecnologiche e macchine specifiche per contenere le emissioni di fibre (ad esempio: attrezzature a bassa emissione di polvere, sistemi di fissaggio meccanico di MCA non friabili, macchine per la rimozione controllata di lastre).

Caso pratico: piano di formazione per nuovi addetti

Alfa S.r.l. assume 3 nuovi addetti da inserire nei cantieri amianto. Il responsabile della formazione predispone: a) verifica del possesso del certificato di formazione ex L. 257/1992 per ciascuno; b) per chi non lo possiede, iscrizione al corso regionale (tipicamente 32-40 ore) prima dell’assegnazione al cantiere; c) formazione aziendale integrativa specifica (4 ore) sui DPI utilizzati dall’azienda, sulle procedure di cantiere specifiche di Alfa S.r.l. e sulle attrezzature per la demolizione controllata; d) formazione pratica affiancata (primo cantiere con supervisione di un addetto esperto); e) aggiornamento periodico (almeno ogni 5 anni per mantenere la validità del certificato, secondo le norme regionali). Il registro delle attività formative è conservato e allegato alla documentazione del personale.

Domande frequenti

Il certificato di formazione ex L. 257/1992 ha scadenza?

In molte regioni italiane i certificati hanno validità limitata (3-5 anni) e richiedono corsi di aggiornamento per il rinnovo. Le disposizioni variano regione per regione: il datore di lavoro deve verificare le norme della regione in cui opera e garantire l’aggiornamento periodico dei propri addetti.

Un lavoratore con il certificato ex L. 257/1992 può operare su qualsiasi tipo di MCA senza ulteriore formazione?

Il certificato abilita all’operatività generale sui cantieri amianto. Per attrezzature o tecniche specifiche non coperte dalla formazione base, possono essere necessarie sessioni integrative (comma 3-bis). Per attività particolarmente complesse (bonifica in ambienti confinati, amianto friabile in alta concentrazione), il datore di lavoro deve assicurare una formazione aggiuntiva documentata.

La formazione sull’amianto può essere erogata in modalità e-learning?

La formazione teorica può avvalersi di supporti digitali e piattaforme e-learning. Tuttavia, la formazione pratica, utilizzo dei DPI, procedure di decontaminazione, attrezzature di cantiere, richiede attività in presenza. La verifica dell’apprendimento con test finale è obbligatoria. Le norme regionali sui corsi ex L. 257/1992 definiscono le modalità ammesse.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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