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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • I lavoratori addetti ad attività con rischio di esposizione da manipolazione attiva dell’amianto devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione alla mansione e periodicamente, almeno ogni tre anni o con periodicità stabilita dal medico competente.
  • La sorveglianza include anche la verifica della possibilità di indossare DPI respiratori durante il lavoro.
  • Alla cessazione del rapporto di lavoro, il medico competente deve fornire indicazioni sulle prescrizioni mediche da osservare e sull’opportunità di successivi accertamenti sanitari.
  • Gli accertamenti devono comprendere anamnesi individuale, esame clinico del torace, esami della funzione respiratoria; altri esami (citologia espettorato, Rx torace, TAC) sono valutati caso per caso.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 259 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 15/05/2008

1. ((I lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente dalla manipolazione attiva dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e, periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.))

2. ((I lavoratori di cui al comma 1 sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare e all’opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.))

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica.

La sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad amianto: finalità e specificità

L’art. 259 del D.Lgs. 81/2008 disciplina la sorveglianza sanitaria specifica per i lavoratori impiegati in attività lavorative con rischio di esposizione alla polvere da manipolazione attiva dell’amianto. Si tratta di una sorveglianza con caratteristiche peculiari rispetto alla sorveglianza sanitaria generale (art. 41 SIC) e a quella per altri agenti cancerogeni (art. 242 SIC), riflettendo la specificità delle patologie correlate all’amianto.

La periodicità triennale e il ruolo del medico competente

Il comma 1 stabilisce una periodicità minima di tre anni, a differenza della cadenza annuale prevista per molti altri agenti di rischio. Questa scelta riflette la natura delle patologie da amianto: le malattie correlate all’amianto (asbestosi, mesotelioma, tumore polmonare) si sviluppano lentamente, con un periodo di latenza che può superare i 30-40 anni. Una sorveglianza annuale non aggiunge valore diagnostico significativo rispetto a quella triennale per queste patologie. Il medico competente può tuttavia stabilire una periodicità inferiore (più frequente) per i lavoratori con esposizioni più intense o con condizioni di salute che lo richiedano.

La norma specifica che la sorveglianza sanitaria deve includere anche la verifica della «possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro». Questo elemento è peculiare: non tutti i lavoratori sono fisicamente in grado di utilizzare DPI respiratori ad alta protezione (autorespiratori SCBA, pieno facciale con filtro P3) che richiedono un incremento significativo dello sforzo respiratorio. I lavoratori con patologie polmonari, cardiache o con ridotta capacità ventilatoria possono non essere idonei a questo tipo di DPI, e questa limitazione deve essere valutata e documentata dal medico competente.

Gli accertamenti sanitari specifici per l’amianto

Il comma 3 indica gli accertamenti minimi obbligatori: anamnesi individuale (con particolare attenzione alla storia espositiva professionale e al fumo di sigaretta), esame clinico generale con particolare riguardo al torace (auscultazione, percussione), e esami della funzione respiratoria (spirometria come minimo). Il comma 4 prevede che il medico competente valuti l’opportunità di esami aggiuntivi: citologia dell’espettorato (individuazione di cellule anomale), esame radiografico del torace (individuazione di placche pleuriche, asbestosi) e tomodensitometria (TAC torace), che è lo strumento più sensibile per la diagnosi precoce di patologie polmonari amianto-correlate. La norma precisa che il medico deve privilegiare gli esami «non invasivi e quelli per i quali è documentata l’efficacia diagnostica».

La visita alla cessazione del rapporto e la sorveglianza post-espositiva

Il comma 2 impone una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, durante la quale il medico competente fornisce indicazioni sulle prescrizioni mediche post-lavorative e sull’opportunità di successivi accertamenti sanitari. Per i lavoratori esposti ad amianto, questa sorveglianza post-espositiva è particolarmente critica: il mesotelioma può manifestarsi 20-40 anni dopo la fine dell’esposizione. Il medico deve informare il lavoratore del rischio e orientarlo verso il follow-up appropriato (pneumologo, oncologo, centro di medicina del lavoro).

Domande frequenti

La sorveglianza sanitaria per amianto deve essere effettuata anche per lavoratori esposti solo saltuariamente?

Il comma 1 si applica ai «lavoratori addetti ad attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione da manipolazione attiva dell’amianto», che include anche le esposizioni saltuarie. Tuttavia, per le attività a bassa esposizione (regime semplificato ex art. 249, comma 2), la sorveglianza sanitaria potrebbe non essere richiesta se la valutazione del rischio esclude un rischio significativo.

Un lavoratore con asma può essere adibito a lavori di rimozione amianto?

Il medico competente deve valutare la compatibilità della condizione di salute con l’attività lavorativa, e in particolare la capacità del lavoratore di indossare i DPI respiratori. L’asma non è automaticamente un’incompatibilità, ma in caso di asma moderato-grave il medico può esprimere un giudizio di non idoneità specifica o di idoneità con limitazioni (ad esempio: non utilizzo di DPI a pieno facciale).

La TAC torace è obbligatoria nella sorveglianza sanitaria per amianto?

No, è un esame che il medico competente 'valuta l’opportunità di effettuarè caso per caso (comma 4), privilegiando gli esami non invasivi con documentata efficacia diagnostica. La TAC torace non è parte degli accertamenti minimi obbligatori (comma 3) ma può essere raccomandata per i lavoratori con maggiore anzianità lavorativa nell’esposizione ad amianto o con anomalie alla spirometria o alla radiografia.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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