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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Chiunque viola il divieto di assumere cibi e bevande, fumare, usare pipette a bocca e applicare cosmetici nelle zone di lavoro con CMR (art. 238, comma 2 SIC) è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.
  • Si tratta di un illecito amministrativo, non penale, a carico di chiunque (lavoratori inclusi) violi tali divieti.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)

In vigore dal 15/05/2008

((

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))

La sanzione amministrativa per i divieti nelle zone CMR

L’art. 264-bis del D.Lgs. 81/2008, tra parentesi in quanto introdotto successivamente, sanziona con una sanzione amministrativa pecuniaria la violazione dei divieti previsti dall’art. 238, comma 2 SIC nelle zone di lavoro con agenti CMR. I divieti in questione sono: consumare cibi e bevande, fumare, conservare alimenti, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

La norma è notevole per due aspetti. Primo: si tratta di un illecito amministrativo, non penale, il che significa che si applica in via immediata senza processo, con accertamento da parte dell’organo di vigilanza. Secondo: si applica a «chiunque» violi le disposizioni, non solo al datore di lavoro o al dirigente, ma anche al lavoratore, al visitatore, all’appaltatore. Questo è uno dei pochi casi in cui il D.Lgs. 81/2008 sanziona direttamente il comportamento del lavoratore con una pena non disciplinare ma di legge. La sanzione è relativamente modesta (100-450 euro) ma ha un effetto deterrente e consente all’organo di vigilanza di intervenire in modo immediato senza dover avviare un procedimento penale. Il datore di lavoro rimane responsabile della formazione e dell’informazione sui divieti (art. 239 SIC) e della vigilanza sul loro rispetto.

Domande frequenti

Il lavoratore che mangia nella zona CMR può essere multato dall’organo di vigilanza?

Sì. L’art. 264-bis sanziona 'chiunquè viola i divieti dell’art. 238, comma 2, inclusi i lavoratori. L’organo di vigilanza (ASL/ITL) può applicare la sanzione amministrativa da 100 a 450 euro in caso di accertamento. Ciò non esclude anche eventuali conseguenze disciplinari da parte del datore di lavoro.

Il datore di lavoro è responsabile se i lavoratori violano i divieti dell’art. 238?

Sì, per la parte organizzativa: il datore di lavoro è responsabile di informare e formare i lavoratori sui divieti, affiggere la segnaletica appropriata e vigilare sul rispetto. Se non ha adempiuto a questi obblighi, può rispondere per la violazione dei connessi obblighi di informazione e formazione. Ma la sanzione ex art. 264-bis si applica autonomamente a chi ha materialmente violato il divieto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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