Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 264 bis D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti)
In vigore dal 15/05/2008
((
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. ))
Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 264 - Art. 264 SIC - Sanzioni per il medico competente→T.U. Sicurezza art. 266 - Art. 266 SIC - Campo di applicazione→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→Statuto Lavoratori art. 1 - Art. 1 L. 300/1970 - Libertà di opinione→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Art. 265 SIC – Articolo abrogato→Art. 263 SIC – (Sanzioni per il preposto)→Art. 262 SIC – Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente→Art. 267 SIC – Definizioni→Art. 261 SIC – (Patologie da amianto)→Art. 268 SIC – Classificazione degli agenti biologici→Art. 260 SIC – Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 264-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), è una norma sanzionatoria: stabilisce che chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. La disposizione presidia, con una sanzione di natura amministrativa, il divieto di assunzione o di adibizione di determinati lavoratori in luoghi esposti a particolari rischi, completando sul versante sanzionatorio la disciplina prevenzionistica.
La struttura precettiva e sanzionatoria del TU sicurezza
Il D.Lgs. 81/2008 è costruito secondo uno schema ricorrente: a ogni precetto di tutela corrisponde, di regola, una sanzione che ne presidia l'osservanza. L'art. 264-bis appartiene al novero delle norme sanzionatorie e non vive isolato: il suo contenuto si comprende solo leggendo congiuntamente il precetto cui rinvia, ossia l'art. 238, comma 2, che pone il divieto presidiato. La tecnica del rinvio è tipica della legislazione prevenzionistica, in cui la norma incriminatrice o sanzionatoria descrive la condotta richiamando l'obbligo violato.
Il divieto presidiato (art. 238, comma 2)
La disposizione richiamata si colloca nell'ambito della protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione ad agenti pericolosi nei luoghi esposti. Il divieto di adibire taluni lavoratori a mansioni in ambienti caratterizzati da specifici fattori di rischio risponde a una logica di tutela rafforzata: alcune categorie o situazioni richiedono che il lavoratore non venga esposto, in via assoluta, a determinati pericoli. L'art. 264-bis assicura che la violazione di tale divieto non resti priva di conseguenze.
La natura amministrativa della sanzione
La sanzione prevista è amministrativa pecuniaria, da 100 a 450 euro, e non penale. Questa scelta riflette la graduazione delle risposte sanzionatorie nel TU sicurezza: le violazioni più gravi sono assistite da sanzioni penali (arresto e/o ammenda), mentre per condotte di minore disvalore il legislatore opta per la sanzione amministrativa. La cornice edittale, contenuta nell'importo, segnala un illecito di gravità relativamente ridotta, ma comunque meritevole di repressione in ragione del bene protetto, la salute del lavoratore.
L'accertamento e l'applicazione
L'accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza compete agli organi di vigilanza, in primo luogo alle aziende sanitarie locali e all'ispettorato del lavoro, secondo i rispettivi ambiti. Le sanzioni amministrative seguono il procedimento delineato dalla disciplina generale sull'illecito amministrativo, con la contestazione, la possibilità di estinzione agevolata ove prevista e l'ordinanza-ingiunzione. La determinazione in concreto dell'importo, entro il minimo e il massimo edittale, tiene conto della gravità della violazione e delle circostanze del caso.
Il bene giuridico tutelato
Al di là della modesta entità della sanzione, la norma protegge un bene di rango primario: l'integrità psico-fisica del lavoratore. Il divieto di assunzione o adibizione in luoghi esposti mira a prevenire l'esposizione a rischi che potrebbero compromettere la salute. La sanzione amministrativa svolge una funzione deterrente e responsabilizzante nei confronti del datore di lavoro e dei soggetti obbligati, rafforzando l'effettività del precetto prevenzionistico.
Coordinamento sistematico e indicazione pratica
L'articolo va letto in combinato con l'art. 238 del D.Lgs. 81/2008 (che pone il divieto) e con il sistema sanzionatorio del Titolo in cui si inserisce, oltre che con i principi generali sull'illecito amministrativo. Nella pratica, l'individuazione della condotta sanzionata richiede sempre di risalire al precetto richiamato: è la violazione del divieto di cui all'art. 238, comma 2, a integrare l'illecito, mentre l'art. 264-bis si limita a stabilirne la conseguenza pecuniaria.
Il principio di legalità nelle sanzioni e la tecnica del rinvio
L'art. 264-bis è costruito mediante rinvio al precetto dell'art. 238, comma 2: la norma sanzionatoria descrive la conseguenza pecuniaria, mentre la condotta vietata è individuata altrove. Questa tecnica, frequente nella legislazione complementare, è compatibile con il principio di legalità purché il precetto richiamato sia determinato e conoscibile. Ne deriva una regola interpretativa essenziale: per ricostruire l'illecito occorre sempre risalire alla disposizione richiamata, poiché è la violazione del divieto ivi previsto - e non il solo art. 264-bis - a integrare la fattispecie sanzionata. Trascurare questo collegamento porterebbe a un'applicazione monca e potenzialmente erronea della sanzione.
La graduazione del sistema sanzionatorio del TU sicurezza
Il D.Lgs. 81/2008 articola le risposte sanzionatorie secondo la gravità delle violazioni: alcune condotte sono assistite da sanzioni penali (arresto e/o ammenda), altre da sanzioni amministrative pecuniarie, come quella in esame. La scelta del legislatore per la sanzione amministrativa, con una cornice edittale contenuta tra 100 e 450 euro, colloca questa violazione tra quelle di minore disvalore. Ciò non sminuisce il bene protetto - la salute del lavoratore - ma riflette una valutazione di proporzionalità tra la gravità della condotta e l'intensità della reazione dell'ordinamento. La modulazione delle sanzioni è uno dei tratti caratteristici del sistema prevenzionistico, orientato a un'effettività non meramente repressiva ma anche promozionale.
Il procedimento sanzionatorio amministrativo
Trattandosi di sanzione amministrativa, l'applicazione segue il procedimento delineato dalla disciplina generale sull'illecito amministrativo: accertamento da parte dell'organo di vigilanza, contestazione della violazione, eventuali facoltà di definizione agevolata ove previste e, in mancanza, ordinanza-ingiunzione di pagamento, impugnabile nelle sedi competenti. La determinazione dell'importo in concreto, tra il minimo e il massimo edittale, tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'agente per eliminare o attenuare le conseguenze e delle sue condizioni. Il rispetto delle garanzie procedimentali è condizione di legittimità della sanzione e tutela il soggetto destinatario.
Domande frequenti
Che cosa sanziona l'art. 264-bis del D.Lgs. 81/2008?
La violazione del divieto di assunzione o adibizione in luoghi esposti previsto dall'art. 238, comma 2, dello stesso decreto.
Qual è la sanzione prevista?
Una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro. Non si tratta di una sanzione penale.
Perché è una sanzione amministrativa e non penale?
Perché il TU sicurezza gradua le risposte: per le condotte di minore disvalore prevede sanzioni amministrative, riservando quelle penali alle violazioni più gravi.
Chi accerta la violazione?
Gli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza, in primo luogo le aziende sanitarie locali e l'ispettorato del lavoro, secondo i rispettivi ambiti.
Qual è il bene tutelato?
L'integrità psico-fisica del lavoratore: il divieto presidiato mira a impedire l'esposizione a rischi pericolosi per la salute nei luoghi esposti.