In sintesi
- I lavoratori sono puniti per la mancata segnalazione di infortuni o incidenti biologici: arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’art. 277, comma 3 SIC (mancata segnalazione immediata al datore di lavoro/preposto).
- Per la violazione dell’art. 277, comma 1 SIC (mancato abbandono immediato della zona contaminata in caso di incidente): arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro.
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Art. 285 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – (Sanzioni a carico dei lavoratori)
In vigore dal 15/05/2008
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1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 277, comma 3; b) con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell’articolo 277, comma
1. ))
Stesso numero, altri codici
- Art. 285 Codice Civile: Condizioni per la legittimazione dopo la
- Articolo 285 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Articolo 285 Codice di Procedura Civile: Modo di notificazione della sentenza
- Articolo 285 Codice di Procedura Penale: Custodia cautelare in carcere
- Articolo 285 Codice Penale: Devastazione, saccheggio e strage
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Le sanzioni a carico dei lavoratori: responsabilità individuale nella gestione dell’emergenza biologica
L’art. 285 D.Lgs. 81/2008 introduce sanzioni a carico dei lavoratori per specifiche violazioni degli obblighi di comportamento nel rischio biologico. Le fattispecie sanzionate sono due: la mancata segnalazione immediata di infortuni o incidenti biologici (comma 3 dell’art. 277 SIC) e il mancato abbandono della zona contaminata in caso di dispersione di agente biologico (comma 1 dell’art. 277 SIC). La previsione di sanzioni a carico dei lavoratori, storicamente meno diffusa rispetto a quelle a carico dei datori di lavoro, riflette la consapevolezza del legislatore che la sicurezza biologica dipende anche dai comportamenti individuali dei lavoratori, non solo dall’organizzazione del datore di lavoro.
La mancata segnalazione dell’incidente: una violazione ad alto impatto sanitario
La lettera a) punisce con arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro la violazione dell’art. 277, comma 3 SIC: il lavoratore che non segnala immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto un infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici. La severità relativa di questa sanzione, la più alta prevista per i lavoratori nel Titolo X, riflette l’importanza critica della segnalazione tempestiva: come illustrato per l’art. 277 SIC, la profilassi post-esposizione biologica (es. antiretrovirali per HIV, immunoglobuline + vaccino per HBV) perde efficacia con il trascorrere del tempo.
Tizio, tecnico di laboratorio BSL-2, si punge con un ago usato per colture batteriche di Salmonella (Gruppo 2). Imbarazzato o preoccupato per le conseguenze disciplinari, non segnala l’incidente al preposto. Commette una violazione dell’art. 277, comma 3 SIC, sanzionata dall’art. 285, lettera a). Oltre alla sanzione, Tizio mette a rischio la propria salute, rinunciando alla possibilità di una sorveglianza sanitaria mirata post-esposizione.
Il mancato abbandono della zona contaminata
La lettera b) punisce con la sanzione più lieve (arresto fino a 15 giorni o ammenda da 100 a 400 euro) il lavoratore che, in caso di incidente con dispersione di agente biologico di Gruppo 2, 3 o 4, non abbandona immediatamente la zona come richiesto dall’art. 277, comma 1 SIC. Questa sanzione è più lieve perché il comportamento del lavoratore che non evacua, pur essendo scorretto, non necessariamente causa un danno immediato agli altri: la sanzione più grave è riservata a chi, non segnalando l’incidente, priva gli altri lavoratori (e se stesso) della possibilità di ricevere tempestivamente cure e profilassi.
Il contemperamento con la responsabilità del datore di lavoro
La previsione di sanzioni a carico dei lavoratori non esonera il datore di lavoro dalle proprie responsabilità. Se il lavoratore non ha segnalato l’incidente perché non era stato adeguatamente formato sulle procedure di segnalazione (violazione dell’art. 278 SIC da parte del datore di lavoro) o perché nella zona di lavoro non erano affissi i cartelli con le procedure di emergenza (violazione dell’art. 278, comma 4 SIC), la responsabilità è concorrente. Il giudice penale terrà conto di entrambe le responsabilità in sede di valutazione della colpa.
Aspetti pratici: come incoraggiare la segnalazione
La logica sanzionatoria dell’art. 285 rischia, paradossalmente, di produrre l’effetto contrario: se i lavoratori temono conseguenze disciplinari dalla segnalazione degli incidenti, potrebbero essere ulteriormente disincentivati a segnalare. I datori di lavoro che adottano un approccio non punitivo agli incidenti biologici (Near Miss Reporting), trattando le segnalazioni come opportunità di miglioramento e non come colpe, ottengono in genere una compliance spontanea molto più elevata rispetto a quelli che reagiscono alle segnalazioni con provvedimenti disciplinari.
Domande frequenti
Un lavoratore che ha subito una puntura accidentale in laboratorio e ha segnalato l’incidente solo il giorno dopo (non immediatamente) viola l’art. 277, comma 3?
Dipende dalle circostanze. La norma dice 'immediatamentè, ma la valutazione della tempestività deve tenere conto del contesto: se il lavoratore ha segnalato l’incidente alla fine del turno (es. 4-6 ore dopo) in un caso di agente di Gruppo 2, la violazione è meno grave rispetto a chi ha atteso giorni. Per gli agenti di Gruppo 3 (es. HIV, HBV), il ritardo anche di poche ore può comprometere l’efficacia della profilassi post-esposizione.
Il lavoratore che non evacua perché sta cercando di contenere autonomamente la fuoriuscita di agente biologico (spirito di iniziativa) viola l’art. 277, comma 1?
Sì. L’art. 277, comma 1 non prevede eccezioni: il lavoratore deve abbandonare immediatamente la zona, anche se ritiene di poter gestire la situazione. Solo gli 'addetti agli interventi necessari', predeterminati nel piano di emergenza e dotati di idonei mezzi di protezione, possono rientrare nell’area. Un’iniziativa autonoma non autorizzata, per quanto ben intenzionata, integra la violazione sanzionata dall’art. 285, lettera b).
Il lavoratore che viola l’art. 285 può essere licenziato?
La violazione delle norme di sicurezza può costituire giusta causa di licenziamento, specialmente se grave o reiterata. La giurisprudenza ha riconosciuto che il rifiuto di rispettare le procedure di sicurezza biologica, incluso il mancato abbandono della zona contaminata in caso di emergenza, può integrare la giusta causa ex art. 2119 c.c., purché il comportamento sia documentato e proporzionato alla gravità della violazione.
L’ammenda a carico del lavoratore ex art. 285 è a carico del lavoratore personalmente o può essere coperta dall’azienda?
Le sanzioni penali e le ammende per violazioni del D.Lgs. 81/2008 sono personali e non possono essere coperte dal datore di lavoro (che anzi commette un illecito se lo fa). Il lavoratore le paga personalmente. Il datore di lavoro può però, in sede di applicazione del meccanismo ex D.Lgs. 758/1994, pagare egli stesso la regolarizzazione della violazione solo quando è il soggetto direttamente sanzionato.