- Il datore di lavoro in strutture sanitarie deve garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti della vita professionale, inclusi i fattori psicosociali.
- Obblighi specifici: formazione e risorse adeguate per operare in sicurezza, politica globale di prevenzione delle ferite, partecipazione attiva dei lavoratori e rappresentanti, applicazione del principio di precauzione («non supporre mai inesistente un rischio»).
- Deve pianificare e attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione, formazione e monitoraggio sull’incidenza delle ferite da taglio.
- Deve promuovere la segnalazione degli infortuni per evidenziare le cause sistemiche.
Art. 286 quater D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure generali di tutela
In vigore dal 15/05/2008
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1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale, inclusi i fattori psicosociali e di organizzazione del lavoro, provvedendo in particolare: a) ad assicurare che il personale sanitario sia adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite ed infezioni provocate da dispositivi medici taglienti; b) ad adottare misure idonee ad eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro attraverso l’elaborazione di una politica globale di prevenzione che tenga conto delle tecnologie più avanzate, dell’organizzazione e delle condizioni di lavoro, dei fattori psicosociali legati all’esercizio della professione e dell’influenza esercitata sui lavoratori dall’ambiente di lavoro; c) a creare le condizioni tali da favorire la partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione; d) a non supporre mai inesistente un rischio, applicando nell’adozione delle misure di prevenzione un ordine di priorità rispondente ai principi generali dell’ articolo 6 della direttiva 89/391/CEE e degli articoli 3 , 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE , al fine di eliminare e prevenire i rischi e creare un ambiente di lavoro sicuro, instaurando un’appropriata collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e) ad assicurare adeguate misure di sensibilizzazione attraverso un’azione comune di coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti; f) a pianificare ed attuare iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio per valutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o da punta nei luoghi di lavoro interessati; g) a promuovere la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche. ))
Le misure generali di tutela contro le ferite da taglio: un approccio sistemico
L’art. 286-quater D.Lgs. 81/2008 disciplina le misure generali di tutela che il datore di lavoro nelle strutture sanitarie deve adottare per prevenire le ferite da taglio. La norma è particolarmente ricca di principi e obblighi, riflettendo la complessità del rischio da ferite da taglio in ambito sanitario: un rischio che non si riduce alla mera gestione degli strumenti fisici, ma coinvolge l’organizzazione del lavoro, i carichi di lavoro, lo stress professionale e la cultura della sicurezza dell’organizzazione.
La lettera a) impone che il personale sanitario sia «adeguatamente formato e dotato di risorse idonee per operare in condizioni di sicurezza». Questo obbligo ha una portata ampia: non si tratta solo di fornire guanti e aghi sicuri, ma di garantire che i lavoratori abbiano le competenze per usarli correttamente e il tempo necessario per farlo. In un reparto sottoorganico, dove le infermiere corrono da un paziente all’altro per mancanza di personale, il rischio di puntura accidentale per carenza di attenzione o affaticamento aumenta significativamente. La norma implicitamente riconosce che l’organizzazione del lavoro è una variabile di sicurezza critica.
La politica globale di prevenzione
La lettera b) richiede «un’elaborazione di una politica globale di prevenzione» che tenga conto di: tecnologie più avanzate (safety devices), organizzazione e condizioni di lavoro, fattori psicosociali legati all’esercizio della professione, influenza dell’ambiente di lavoro. Questo approccio olistico, che va ben oltre la semplice fornitura di DPI, è stato introdotto dalla direttiva 2010/32/UE per riconoscere che le ferite da taglio in ambito sanitario sono un fenomeno multi-causale: l’ago che punge un’infermiera non è solo un fatto fisico-meccanico, ma spesso è il risultato di un sistema organizzativo che mette i lavoratori in condizioni di rischio (turni eccessivi, carenza di personale, inadeguata formazione procedurale, pressione temporale, stress da COVID-19).
La partecipazione dei lavoratori
La lettera c) impone la «partecipazione attiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti all’elaborazione delle politiche globali di prevenzione». Questa previsione riconosce che i lavoratori sanitari, infermieri, medici, tecnici di laboratorio, hanno una conoscenza diretta dei rischi operativi che l’RSPP e il datore di lavoro, per quanto competenti, potrebbero non cogliere dall’esterno. La partecipazione non è consultiva formale, ma deve essere effettiva: i lavoratori devono poter proporre modifiche alle procedure, segnalare rischi non ancora mappati, partecipare alla scelta dei safety devices da adottare.
Il principio di non presunzione di inesistenza del rischio
La lettera d) stabilisce un principio di precauzione specifico: «non supporre mai inesistente un rischio». Questo principio opera come clausola generale anticomplacenza: il datore di lavoro che non ha riscontrato incidenti di puntura negli ultimi anni non può concludere che il rischio sia inesistente o trascurabile. Deve comunque mantenere attive le misure di prevenzione e sorveglianza. Il principio si applica anche nell’adozione delle misure: si segue l’ordine di priorità dei principi generali di tutela dell’art. 6 della direttiva 89/391/CEE e degli artt. 3, 5 e 6 della direttiva 2000/54/CE.
La promozione della segnalazione degli infortuni
La lettera g) richiede che il datore di lavoro «promuova la segnalazione degli infortuni, al fine di evidenziare le cause sistemiche». Questa disposizione è fondamentale perché le ferite da taglio in ambito sanitario sono sistematicamente sottosegnalate: gli operatori sanitari spesso non segnalano le punture accidentali per paura di conseguenze disciplinari, per vergogna («si sa fare il proprio lavoro»), per mancanza di tempo o per scarsa fiducia nel sistema di segnalazione. Una cultura organizzativa che promuove la segnalazione, trattando le punture accidentali come eventi sentinella da analizzare per prevenire casi futuri, non come colpe individuali, è il prerequisito per un efficace sistema di prevenzione delle ferite da taglio.
Domande frequenti
I fattori psicosociali (stress, burnout) sono considerati dal Titolo X-bis come fattori di rischio per le ferite da taglio?
Sì, esplicitamente. L’art. 286-quater, lettera b) include i 'fattori psicosociali legati all’esercizio della professioné tra gli elementi che la politica globale di prevenzione deve considerare. Lo stress cronico, il burnout e l’affaticamento sono fattori noti che aumentano il rischio di incidenti da puntura accidentale. Il datore di lavoro deve quindi valutare anche questi aspetti nella propria analisi del rischio.
Un’RSA (residenza sanitaria assistenziale) deve adottare le misure dell’art. 286-quater?
Sì. Le RSA sono strutture sanitarie ai sensi dell’art. 286-ter, e il personale che opera al loro interno (infermieri, OSS, fisioterapisti) è esposto al rischio di ferite da taglio durante le procedure assistenziali. Il datore di lavoro dell’RSA deve adottare le misure dell’art. 286-quater e successivi, inclusa la fornitura di safety devices per le procedure con dispositivi taglienti.
La promozione della segnalazione degli infortuni da taglio è obbligatoria o raccomandata?
È obbligatoria. L’art. 286-quater, lettera g) usa la forma imperativa ('promuovere la segnalazione degli infortuni'). Il datore di lavoro deve adottare misure concrete per incentivare la segnalazione: procedure semplificate, garanzie di non ritorsione per chi segnala, feedback sui dati aggregati di incidenza, analisi sistematica delle cause degli incidenti segnalati.
I lavoratori notturni (turni di notte) in ospedale hanno un rischio maggiore di ferite da taglio che deve essere valutato separatamente?
La valutazione del rischio ex art. 286-quinquies deve tenere conto delle condizioni specifiche di lavoro, inclusi i turni notturni. L’affaticamento notturno, la riduzione del personale presente e la minore supervisione sono fattori di rischio documentati per gli incidenti da puntura. La valutazione deve essere differenziata per turno se le condizioni di rischio sono significativamente diverse.