Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 286 quinquies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Valutazione dei rischi

In vigore dal 15/05/2008

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1. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, deve garantire che la stessa includa la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative, in maniera da coprire tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse.

2. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), deve altresì individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro, per eliminare o diminuire i rischi professionali valutati. ))

In sintesi

  • Il datore di lavoro deve includere nella valutazione dei rischi ex art. 17 SIC la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie trasmissibili da ferite e contatto con sangue o liquidi organici, coprendo tutte le situazioni a rischio.
  • La valutazione deve individuare le necessarie misure tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre i rischi, tenendo conto delle condizioni lavorative, delle qualificazioni, dei fattori psicosociali e dell’ambiente di lavoro.
Indice dei contenuti

La valutazione del rischio da ferite da taglio: specificità e integrazione nel DVR

L’art. 286-quinquies D.Lgs. 81/2008 disciplina la valutazione dei rischi specifici per le ferite da taglio e da punta nelle strutture sanitarie. Come per il rischio biologico generale (art. 271 SIC), la valutazione si integra nel DVR ex art. 17 D.Lgs. 81/2008, ma con contenuti e approcci specifici che tengono conto delle peculiarità delle strutture sanitarie.

Il comma 1 impone che la valutazione del rischio includa «la determinazione del livello di rischio espositivo a malattie che possono essere contratte in relazione alle modalità lavorative». Questo criterio è più specifico di quello generale del rischio biologico: si focalizza sull’esposizione al sangue e ai liquidi organici tramite ferite o contatto, non sulla classificazione astratta degli agenti biologici presenti. In pratica, il datore di lavoro deve identificare: (a) quali procedure cliniche comportano il rischio di ferita da taglio (prelievi venosi, iniezioni, suture, procedure chirurgiche, manipolazione di rifiuti sanitari taglienti); (b) quale personale è coinvolto in tali procedure; (c) con quale frequenza si svolgono tali procedure; (d) quali sono i patogeni trasmissibili per via ematica presenti nella popolazione dei pazienti trattati (HIV, HBV, HCV); (e) qual è il tasso storico di incidenti da puntura nella struttura.

La copertura di «tutte le situazioni di rischio»

Il comma 1 precisa che la valutazione deve coprire «tutte le situazioni di rischio che comportano ferite e contatto con sangue od altro potenziale veicolo di infezione, nella consapevolezza dell’importanza di un ambiente di lavoro ben organizzato e dotato delle necessarie risorse». Questa previsione impedisce una valutazione parziale che consideri solo le procedure ad alto rischio «ovvio» (es. prelievi ematici) e trascuri le situazioni di rischio meno evidenti: la raccolta della biancheria ospedaliera che può contenere aghi dimenticati, lo smaltimento dei contenitori per rifiuti taglienti quando non correttamente posizionati, la manipolazione delle attrezzature per la rielaborazione degli strumenti chirurgici.

I fattori della valutazione ex comma 2

Il comma 2 richiede che la valutazione individui le misure necessarie tenendo conto di: condizioni lavorative (es. posture scomode durante le suture che aumentano il rischio di scivolamento del bisturi), livello delle qualificazioni professionali (un neo-assunto ha un rischio maggiore rispetto a un lavoratore esperto), fattori psicosociali legati al lavoro (stress, stanchezza, pressione temporale), influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro (illuminazione inadeguata, spazi ristretti). Questi quattro fattori devono essere considerati congiuntamente: una valutazione del rischio da ferite da taglio che ignori i fattori psicosociali o le condizioni dell’ambiente di lavoro è incompleta e non soddisfa i requisiti dell’art. 286-quinquies.

La valutazione come base per le misure dell’art. 286-sexies

La valutazione del rischio ex art. 286-quinquies è il fondamento delle misure di prevenzione specifiche dell’art. 286-sexies SIC. Senza una valutazione adeguata, il datore di lavoro non può determinare quali safety devices siano necessari, quali procedure debbano essere eliminate o modificate, quale formazione specifica debba essere erogata. La sanzione dell’art. 286-septies, comma 1, arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro, si applica precisamente alla mancata o inadeguata valutazione del rischio ex art. 286-quinquies.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Domande frequenti

Un ospedale che ha già un DVR generale deve fare una valutazione separata ex art. 286-quinquies?

No, una valutazione separata non è obbligatoria: l’art. 286-quinquies prevede che la valutazione sia inclusa nel DVR ex art. 17 SIC. È però necessario che il DVR contenga una sezione specifica dedicata al rischio da ferite da taglio, con i contenuti richiesti dall’art. 286-quinquies (livello di rischio espositivo, procedure a rischio, misure correttive). Un DVR che liquidi il tema con un generico riferimento al 'rischio biologico' non soddisfa i requisiti.

La valutazione del rischio da ferite da taglio deve essere aggiornata con la stessa periodicità di quella per il rischio biologico generale (3 anni)?

L’art. 286-quinquies non stabilisce una periodicità specifica diversa da quella prevista dall’art. 29, comma 3 D.Lgs. 81/2008 per il DVR in generale (aggiornamento in caso di modifiche significative). Tuttavia, la best practice raccomandata dagli organi di vigilanza è aggiornare la sezione del DVR relativa alle ferite da taglio almeno annualmente o ogni volta che cambiano le procedure cliniche, si introducono nuovi dispositivi medici o si verificano incidenti significativi.

Tizio, RSPP di una clinica odontoiatrica, deve valutare il rischio di ferite da taglio anche per il personale amministrativo?

Solo se il personale amministrativo potenzialmente viene a contatto con dispositivi medici taglienti (es. se gestisce i rifiuti sanitari o accede alle aree di trattamento). Per il personale puramente amministrativo che non accede alle aree cliniche, il rischio da ferite da taglio è generalmente assente e non necessita di valutazione specifica.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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