- «Atmosfera esplosiva»: miscela con l’aria, in condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri, in cui dopo accensione la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta.
- Le «condizioni atmosferiche» includono variazioni di pressione e temperatura rispetto alle condizioni normali (101.325 Pa, 293 K), purché tali variazioni abbiano effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza.
Art. 288 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Definizioni
In vigore dal 15/05/2008
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: “atmosfera esplosiva” una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri ((in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta)) . (( 1-bis Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21 per cento e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile. ))
Stesso numero, altri codici
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- Articolo 288 Codice Penale: Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero
La definizione di atmosfera esplosiva: precisione tecnica e implicazioni pratiche
L’art. 288 D.Lgs. 81/2008 fornisce la definizione tecnica di «atmosfera esplosiva», che è il presupposto logico di tutti gli obblighi del Titolo XI. La definizione è tecnico-scientifica e richiede alcune precisazioni per essere correttamente compresa nella sua applicazione pratica.
Una atmosfera esplosiva si forma quando: (a) è presente una sostanza infiammabile allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri; (b) la sostanza è in miscela con l’aria; (c) la concentrazione della sostanza è compresa tra il limite inferiore di esplosività (LIE o LEL, Lower Explosive Limit) e il limite superiore di esplosività (LSE o UEL, Upper Explosive Limit); (d) le condizioni sono «atmosferiche» (il che esclude, in linea di principio, i sistemi in pressione elevata o in atmosfere prive di ossigeno). La definizione originaria del D.Lgs. 81/2008 è stata integrata da un decreto correttivo che ha aggiunto l’inciso «in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta», chiarendo che la sola infiammabilità non basta: è la propagazione della combustione all’insieme della miscela a caratterizzare l’atmosfera esplosiva.
I quattro stati fisici delle sostanze infiammabili
La definizione copre quattro stati fisici: gas (es. metano, idrogeno, propano), vapori (es. vapori di solventi organici, etanolo, acetone), nebbie (es. goccioline di carburante spruzzate, aerosol di oli infiammabili) e polveri (es. farina, zucchero, carbone, alluminio, magnesio). Ciascuno stato fisico presenta caratteristiche diverse di formazione, distribuzione e gestione del rischio. Le polveri, in particolare, presentano caratteristiche peculiari: possono accumularsi sulle superfici e, a seguito di una turbulenza improvvisa (es. esplosione primaria), possono formare un’atmosfera esplosiva da una situazione apparentemente inerte («effetto polvere»).
Le «condizioni atmosferiche» e la norma 1-bis
Il comma 1-bis (introdotto da un decreto correttivo) definisce le «condizioni atmosferiche»: le condizioni in cui la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21% (come nell’aria normale) e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto delle condizioni normali (101.325 Pa = pressione atmosferica standard; 293 K = 20°C), purché tali variazioni abbiano «un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive». Questa precisazione è importante perché esclude dalla definizione le miscele esplosive che si formano in condizioni non atmosferiche (es. in vasi di pressione, in atmosfere arricchite di ossigeno superiore al 21%, in sistemi sub-atmosferici): queste situazioni sono soggette a normative specifiche per i sistemi in pressione o per l’uso industriale di ossigeno puro.
Alfa S.r.l. gestisce una cabina di verniciatura dove vengono applicate vernici a base di solvente. I vapori di solvente si mescolano con l’aria formando una miscela potenzialmente esplosiva: se la concentrazione di vapori supera il LIE (es. per il white spirit LIE ≈ 1,1% in volume), l’atmosfera è esplosiva ai sensi dell’art. 288. Il datore di lavoro deve classificare la zona come ATEX e adottare le misure preventive del Titolo XI.
Domande frequenti
L’idrogeno prodotto dalla ricarica di batterie è soggetto alla definizione di atmosfera esplosiva dell’art. 288?
Sì. L’idrogeno è un gas con limiti di esplosività molto ampi (LIE 4%, LSE 75% in volume) e una temperatura di autoaccensione bassa (570°C). Le miscele di idrogeno con l’aria nelle concentrazioni tra LIE e LSE costituiscono atmosfere esplosive ai sensi dell’art. 288. Le aree di ricarica delle batterie devono essere classificate come zone ATEX e adeguatamente ventilate.
Il metano in una tubazione in pressione è un’atmosfera esplosiva ai sensi dell’art. 288?
No, se il metano è confinato in una tubazione in pressione senza miscela con l’aria. La definizione richiede la miscela con l’aria in condizioni atmosferiche. Il rischio ATEX nasce quando il metano fuoriesce dalla tubazione e si mescola con l’aria nell’ambiente circostante (flangia non tenuta, valvola difettosa): è in quel momento che si può formare l’atmosfera esplosiva.
Lo zucchero in polvere in un magazzino può creare un’atmosfera esplosiva?
Sì. Lo zucchero (saccarosio) è una polvere combustibile con LIE intorno a 35 g/m³: se la concentrazione di polvere nell’aria supera questo valore (es. durante il travaso o a seguito di una caduta), si forma un’atmosfera esplosiva da polvere ai sensi dell’art. 288. L’esplosione del sacchificio di Catania nel 1917 e numerosi altri incidenti industriali sono stati causati da atmosfere esplosive da polveri di zucchero o farina.