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Ultimo aggiornamento: 17 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il Titolo XI (artt. 287-296) disciplina la tutela dei lavoratori contro il rischio di atmosfere esplosive, inclusi i lavori in sotterraneo.
  • Sono espressamente esclusi dall’ambito applicativo: aree per cure mediche in corso, apparecchi a gas (DPR 661/1996), produzione/manipolazione/stoccaggio di esplosivi, industrie estrattive (D.Lgs. 624/1996), mezzi di trasporto soggetti ad accordi internazionali.
  • Il titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (es. carrelli elevatori in magazzini con gas).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 287 D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Campo di applicazione

In vigore dal 15/05/2008

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all’articolo

288. 2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente.

3. Il presente titolo non si applica: a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse; b) all’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 ; c) alla produzione, alla manipolazione, all’uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili; d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 ; e) all’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Note all’art. 287: – Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 (Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1996, n. 302, supplemento ordinario. – Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 (Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 1996, n. 293, supplemento ordinario.

Il Titolo XI e il rischio ATEX: campo di applicazione

L’art. 287 D.Lgs. 81/2008 apre il Titolo XI dedicato alla protezione dei lavoratori contro le atmosfere esplosive (comunemente identificate con l’acronimo ATEX, dall’europeo «Atmosphères Explosibles»). Il Titolo XI recepisce la direttiva 1999/92/CE (cosiddetta «ATEX 137»), relativa ai requisiti minimi per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti a rischi derivanti da atmosfere esplosive.

Il rischio da atmosfere esplosive è presente in molti settori produttivi: raffinerie e depositi di idrocarburi, industrie chimiche, impianti di verniciatura, distillerie, mulini per la produzione di farina (polveri combustibili), miniere di carbone, impianti di biogas e biometano, stoccaggi di GPL, magazzini con carrelli elevatori a batteria al piombo (idrogeno prodotto dalla ricarica). La norma si applica ovunque vi sia il rischio di formazione di miscele esplosive di gas, vapori, nebbie o polveri con l’aria.

L’ambito soggettivo: tutti i lavoratori nelle zone ATEX

L’art. 287 si applica «ai lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive». A differenza di altri rischi (es. rumore, vibrazioni) dove si tende a identificare categorie specifiche di lavoratori esposti, il rischio da atmosfere esplosive colpisce potenzialmente chiunque si trovi nelle aree classificate ATEX: operatori di produzione, manutentori, personale addetto alle pulizie, visitatori. Il sistema di classificazione delle zone (allegato XLIX, richiamato dall’art. 293 SIC) serve precisamente a delimitare le aree in cui il rischio di atmosfera esplosiva è presente, per poi applicare le misure di protezione appropriate.

Le esclusioni applicative

Il comma 3 elenca le aree ed attività escluse dall’ambito applicativo del Titolo XI. Le principali sono: (a) le aree per cure mediche durante le cure stesse (esclusione funzionale: l’urgenza medica prevale sulle norme ATEX); (b) gli apparecchi a gas (DPR 661/1996, che ha un regime proprio); (c) la produzione, manipolazione, uso, stoccaggio e trasporto di esplosivi o sostanze chimicamente instabili (soggetti a norme speciali); (d) le industrie estrattive (D.Lgs. 624/1996); (e) i mezzi di trasporto soggetti ad accordi internazionali (ADR, ADN, ICAO, IMO). L’elenco è tassativo: tutto ciò che non è escluso rientra nel campo di applicazione.

La precisazione che il Titolo XI «si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva» è importante: un carrello elevatore che opera in un magazzino di prodotti infiammabili deve essere certificato ATEX (ex-proof) ai sensi della direttiva 2014/34/UE sui prodotti ATEX e le sue caratteristiche costruttive devono rispettare i requisiti applicabili. Il datore di lavoro è responsabile della scelta di attrezzature idonee per le zone classificate.

Il coordinamento con la direttiva ATEX sui prodotti (2014/34/UE)

Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro sul luogo di lavoro (ATEX «luoghi»), mentre la direttiva 2014/34/UE (recepita con D.Lgs. 85/2016) disciplina i requisiti dei prodotti e delle attrezzature destinati ad essere utilizzati in atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX «prodotti»). Le due normative si completano: il datore di lavoro non può usare attrezzature non certificate ATEX nelle zone classificate (rispettando la direttiva prodotti), e le attrezzature certificate devono essere installate e mantenute secondo le prescrizioni del Titolo XI.

Domande frequenti

Una pompa di benzina è soggetta al Titolo XI del D.Lgs. 81/2008?

Sì. Il distributore di carburante è un luogo di lavoro in cui possono formarsi atmosfere esplosive (vapori di idrocarburi nell’area di rifornimento). Il datore di lavoro deve classificare le zone ATEX (zona 1 o 2 nelle aree di dispensazione), adottare attrezzature ex-proof certificate e redigere il documento sulla protezione contro le esplosioni ex art. 294 SIC.

Le batterie al piombo in ricarica nei magazzini creano un rischio ATEX?

Sì. La ricarica di batterie al piombo produce idrogeno (H2), gas estremamente infiammabile e potenzialmente esplosivo in miscela con l’aria. Le aree di ricarica delle batterie devono essere classificate come zone ATEX (tipicamente zona 2 per i gas), ventilate adeguatamente e le attrezzature elettriche presenti devono essere idonee per la zona. Il documento di protezione contro le esplosioni deve coprire queste aree.

Un mulino per la produzione di farina è soggetto al rischio ATEX da polveri combustibili?

Sì. Le polveri di farina e di cereali sono combustibili e possono formare atmosfere esplosive nelle zone di macinazione, stoccaggio e trasporto (elevatori, silos). Le aree interessate devono essere classificate come zone per polveri combustibili (zone 20, 21, 22 secondo l’allegato XLIX D.Lgs. 81/2008) e le attrezzature devono rispettare i requisiti delle zone classificate.

Il rischio da atmosfere esplosive in un’industria chimica è coperto da questo Titolo XI o dalla normativa specifica sulle sostanze chimiche pericolose?

Entrambe le normative si applicano in modo complementare. Il Titolo XI del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del datore di lavoro per la protezione dei lavoratori dal rischio di esplosione, mentre il Titolo IX (agenti chimici) disciplina i rischi per la salute da esposizione alle sostanze. Un impianto chimico che usa solventi infiammabili deve rispettare sia il Titolo IX (tossicità del solvente) sia il Titolo XI (rischio di esplosione dei vapori del solvente).

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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