- Se la valutazione evidenzia rischio di ferite o infezioni, il datore di lavoro adotta: procedure sicure di utilizzo ed eliminazione dei dispositivi taglienti, contenitori certificati, eliminazione degli oggetti non necessari, adozione di safety devices con meccanismo di protezione.
- Vietato il reincappucciamento manuale degli aghi senza dispositivi di protezione. Obbligatoria la sorveglianza sanitaria.
- Formazione specifica su safety devices, procedure post-esposizione, profilassi. Sensibilizzazione tramite materiale promozionale su rischi, precauzioni, segnalazione, vaccinazione.
- Procedure di risposta all’infortunio: cure immediate al ferito, profilassi post-esposizione, notifica e monitoraggio, riservatezza per il lavoratore.
Art. 286 sexies D.Lgs. 81/2008 (SIC) – Misure di prevenzione specifiche
In vigore dal 15/05/2008
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1. Qualora la valutazione dei rischi di cui all’articolo 286-quinquies evidenzi il rischio di ferite da taglio o da punta e di infezione, il datore di lavoro deve adottare le misure di seguito indicate: a) definizione e attuazione di procedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati con sangue e materiali biologici a rischio, garantendo l’installazione di contenitori debitamente segnalati e tecnicamente sicuri per la manipolazione e lo smaltimento di dispositivi medici taglienti e di materiale da iniezione usa e getta, posti quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati o depositati oggetti taglienti o acuminati; le procedure devono essere periodicamente sottoposte a processo di valutazione per testarne l’efficacia e costituiscono parte integrante dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori; b) eliminazione dell’uso di oggetti taglienti o acuminati quando tale utilizzo non sia strettamente necessario; c) adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza; d) divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture; e) sorveglianza sanitaria; f) effettuazione di formazione in ordine a: 1) uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione e sicurezza; 2) procedure da attuare per la notifica, la risposta ed il monitoraggio post-esposizione; 3) profilassi da attuare in caso di ferite o punture, sulla base della valutazione della capacità di infettare della fonte di rischio. g) informazione per mezzo di specifiche attività di sensibilizzazione, anche in collaborazione con le associazioni sindacali di categoria o con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, attraverso la diffusione di materiale promozionale riguardante: programmi di sostegno da porre in essere a seguito di infortuni, differenti rischi associati all’esposizione al sangue ed ai liquidi organici e derivanti dall’utilizzazione di dispositivi medici taglienti o acuminati, norme di precauzione da adottare per lavorare in condizioni di sicurezza, corrette procedure di uso e smaltimento dei dispositivi medici utilizzati, importanza, in caso di infortunio, della segnalazione da parte del lavoratore di informazioni pertinenti a completare nel dettaglio le modalità di accadimento, importanza dell’immunizzazione, vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione, sia essa preventiva o in caso di esposizione ad agenti biologici per i quali esistono vaccini efficaci; tali vaccini devono essere dispensati gratuitamente a tutti i lavoratori ed agli studenti che prestano assistenza sanitaria ed attività ad essa correlate nel luogo di lavoro; h) previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore per: 1) prestare cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione e gli esami medici necessari e, se del caso, l’assistenza psicologica; 2) assicurare la corretta notifica e il successivo monitoraggio per l’individuazione di adeguate misure di prevenzione, da attuare attraverso la registrazione e l’analisi delle cause, delle modalità e circostanze che hanno comportato il verificarsi di infortuni derivanti da punture o ferite e i successivi esiti, garantendo la riservatezza per il lavoratore. ))
Le misure specifiche di prevenzione: il cuore operativo del Titolo X-bis
L’art. 286-sexies D.Lgs. 81/2008 è la disposizione più operativa del Titolo X-bis: elenca in modo dettagliato tutte le misure di prevenzione specifiche che il datore di lavoro deve adottare quando la valutazione ex art. 286-quinquies evidenzia un rischio di ferite da taglio. Il catalogo è ampio e strutturato in sei aree tematiche: procedure operative, eliminazione del rischio, safety devices, sorveglianza sanitaria, formazione, sensibilizzazione e risposta agli infortuni.
Le procedure sicure di utilizzo e smaltimento
La lettera a) impone la definizione e attuazione di procedure di utilizzo sicuro e di eliminazione sicura dei dispositivi medici taglienti. Le procedure devono includere: l’installazione di contenitori per oggetti taglienti «debitamente segnalati e tecnicamente sicuri», posizionati «quanto più vicino possibile alle zone in cui sono utilizzati». Questo requisito di prossimità è fondamentale: i contenitori lontani dalla zona di uso costringono il lavoratore a trasportare l’ago usato per un certo tratto, aumentando il rischio di puntura. Le procedure devono essere periodicamente rivalutate per verificarne l’efficacia e fanno parte integrante dei programmi di formazione.
Il divieto di reincappucciamento manuale
La lettera d) stabilisce il «divieto immediato della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture». Il reincappucciamento manuale, rimettere il cappuccio protettivo sull’ago con la mano libera dopo l’uso, è la causa di un’altissima percentuale di punture accidentali in ambito sanitario. La tecnica sicura alternativa è il reincappucciamento con tecnica monouso (il cappuccio appoggiato su una superficie rigida e l’ago introdotto con la sola mano che regge la siringa) o, meglio ancora, l’uso di aghi dotati di sistema di protezione automatico (safety needle). Il divieto è «immediato»: non è ammesso un periodo di adattamento.
I safety devices: la misura tecnica chiave
La lettera c) impone l'«adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza». Questa è probabilmente la misura più impattante economicamente del Titolo X-bis: i safety devices costano mediamente il 20-50% in più rispetto ai dispositivi convenzionali. Tuttavia, la riduzione degli incidenti da puntura, con i relativi costi di profilassi post-esposizione, indagini diagnostiche, assenza dal lavoro e potenziale responsabilità medico-legale, rende l’investimento economicamente vantaggioso nel medio periodo. Il datore di lavoro deve adottare i safety devices per tutte le procedure in cui sono disponibili dispositivi equivalenti certificati.
La risposta all’infortunio: cure immediate e monitoraggio post-esposizione
La lettera h) disciplina in dettaglio le procedure da adottare in caso di infortunio da ferita da taglio: (1) cure immediate al ferito, inclusa la profilassi post-esposizione (PPE) e gli esami medici necessari; (2) eventuale assistenza psicologica (un aspetto spesso trascurato: la puntura con ago potenzialmente contaminato da HIV causa un impatto psicologico significativo nel lavoratore); (3) corretta notifica e monitoraggio successivo; (4) registrazione e analisi delle cause, con garanzia di riservatezza per il lavoratore. Il riferimento alla «riservatezza per il lavoratore» è particolarmente rilevante: il lavoratore che ha subito una puntura non deve temere che la propria condizione sanitaria post-esposizione (es. test HIV) sia divulgata a colleghi o superiori, anche in considerazione dello stigma sociale ancora associato ad alcune malattie infettive.
Vaccinazione e sensibilizzazione
La lettera g) impone specifiche attività di sensibilizzazione, inclusa l’informazione sull'«importanza dell’immunizzazione» e sui «vantaggi e inconvenienti della vaccinazione o della mancata vaccinazione». I vaccini disponibili per i principali patogeni trasmissibili per via ematica in ambito sanitario (HBV, HAV, influenza) devono essere offerti gratuitamente a tutti i lavoratori e agli studenti che prestano assistenza sanitaria.
Domande frequenti
Entro quanto tempo dalla puntura accidentale deve essere avviata la profilassi post-esposizione per HIV?
La profilassi post-esposizione (PPE) con antiretrovirali deve essere avviata idealmente entro 2 ore e comunque entro 72 ore dalla puntura. L’art. 286-sexies, lettera h) impone che le cure immediate includano la PPE, il che significa che le strutture sanitarie devono avere protocolli attivi 24 ore su 24 per la valutazione e prescrizione della PPE, senza richiedere al lavoratore di attendere il giorno lavorativo successivo.
Il datore di lavoro può scegliere di non adottare i safety devices se i costi sono elevati?
No. L’art. 286-sexies, lettera c) impone l’adozione dei safety devices quando la valutazione del rischio ex art. 286-quinquies rileva il rischio di ferite. Il costo non è una giustificazione ammessa per non adottare le misure obbligatorie. La violazione è sanzionata dall’art. 286-septies con arresto da 3 a 6 mesi o ammenda fino a 7.014,40 euro.
Alfa S.r.l. gestisce un laboratorio analisi e i tecnici sono abituati a reincappucciare manualmente gli aghi dopo i prelievi: cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro deve immediatamente vietare la pratica (art. 286-sexies, lettera d), formare i lavoratori sulla tecnica sicura monouso, adottare aghi con cappuccio automatico (safety devices ex lettera c) e includere il divieto di reincappucciamento nel protocollo operativo scritto. La persistenza della pratica vietata dopo la formazione è sanzionabile a carico del singolo lavoratore e del preposto che non vigila.
I contenitori per oggetti taglienti devono avere caratteristiche specifiche?
Sì. Devono essere 'tecnicamente sicuri': rigidi (non perforabili dall’esterno), a bocca stretta (non permettono di estrarre gli aghi inseriti), chiudibili definitivamente quando pieni, identificati con il simbolo biohazard, conformi alla norma UNI EN ISO 23907. Devono essere posizionati il più vicino possibile al punto di utilizzo e sostituiti quando raggiungono i tre quarti della capienza, non solo quando sono pieni.